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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01740/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Con due distinte memorie depositate il 13 ottobre 2021, i ricorrenti hanno ulteriormente esplicitato le ragioni a fondamento degli illustrati motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto dalla difesa degli odierni ricorrenti in ordine all'istanza di restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo con decreto 16 novembre 2012.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 321-322 codice penale, 507 codice di procedura penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in sede dibattimentale che dimostrerebbero l'insussistenza del fumus commissi delicti, costituite dalla deposizione dell'operante della GdF Monaco e dalla circostanza che le movimentazioni bancarie non sarebbero riferibili dagli indagati medesimi.

2.2. Per altro verso, il tempo trascorso dalla esecuzione del sequestro (circa nove anni) risulterebbe contrastante con la necessità di limitare i diritti degli indagati (oggi divenuti imputati) entro un tempo ragionevole, avendo anche la difesa offerto la possibilità di sostituire il sequestro preventivo per equivalente con una fideiussione di carattere reale ovvero con una ipoteca su uno degli immobili di proprietà degli indagati medesimi, tanto più dovendosi tenere conto della rilevante durata del processo, relativo a violazioni risalenti al periodo 2007- 2011 in relazione alle quali vi è stata rinuncia alla prescrizione.

2.2.1. Gli indagati lamentano in subordine l'incostituzionalità dell'articolo 321 codice di procedura penale in relazione all'articolo 42 Costituzione nella parte in cui non prevede limiti temporali circa la durata della misura cautelare prima di una pronuncia nel merito da parte dell'autorità giudiziaria.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

3.2. Con due distinte memorie depositate il 13 ottobre 2021, i ricorrenti hanno ulteriormente esplicitato le ragioni a fondamento degli illustrati motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Va preliminarmente rilevato che, in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato in quanto il decreto che dispone il giudizio, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 52255 del 28/10/2016 Rv. 268733 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 03; Sez. 5 - , Sentenza n. 50521 del 20/09/2018 Rv. 275227 - 01.

2.1. Di conseguenza, è manifestamente infondata la doglianza con cui si chiede la revoca della misura sulla base delle risultanze di un dibattimento ancora in itinere.

3. Quanto alla rilevanza del decorso del tempo rispetto all'applicazione di una misura cautelare reale, la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01) - nell'affermare la necessità di una specifica motivazione in punto ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca delle cose non intrinsecamente delittuose rispetto alla definizione del giudizio - ha segnalato come tale motivazione sia necessaria anche nell'ottica del "rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979) Nella lettura fornita dalla citata sentenza delle sezioni unite di questa Corte, "il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c.

Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c.

Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17) ed è espressamente sancito dall'alt. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza" secondo cui la legittimità delle limitazioni del diritto di proprietà implicano necessariamente il rispetto del principio di proporzionalità e devono necessariamente rispondere "a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" affinché i limiti al diritto di proprietà "non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell'8 giugno 2010, Vodafone e a., C- 58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)".

La stessa pronuncia segnala che la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, e il Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, hanno previsto che, "nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità".

3.1. Risulta pacifico che la questione affrontata dalle [OSCURATO:PERSONA] Ellade riguarda esclusivamente il momento di applicazione della misura.

Tuttavia, occorre anche rilevare che il fatto che sia decorso un tempo assai significativo all'esito dell'applicazione della misura può portare a situazioni che costituiscono una potenziale violazione proprio di quel principio di proporzionalità.

3.2. Risulta comunque consolidato - sia nell'ordinamento interno sia nell'ordinamento sovranazionale - il principio per cui il decorso del tempo determina un pregiudizio ai diritti fondamentali attinti dai provvedimenti coercitivi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. anche - in sede Corte EDU - ex multis le decisioni CIFRA c.

Italia -appl. n° 26735/05-, D'APOLITO c.

Italia - appl. n° 33226/05-, FABIANO c.

Italia -appl. n. 40807/05-, FURNO c.

Italia - appl. n. 40824/05-, MASSIMO c.

Italia -appl. n. 11000/05-, MORONI c.

Italia - appl. n. 40261/05-, PUZELLA e altri c.

Italia -appl. n. 38264/05-, Umberto PEDICINI e Pierpaolo PEDICINI c.

Italia -appl. n. 8681/05- e VALENTINI c.

Italia -appl. n. 40664/05-, SHAW c.

Italia -appl. n. 981/04).

3.3. Su tale questione, rapportata proprio a un provvedimento di sequestro, risulta essersi pronunciata recentemente la Corte EDU riscontrando l'illegittimità di un vincolo decennale derivante da sequestro.

Si tratta del caso Kosurnyikov e altri c.

Ungheria (21 gennaio 2021), in cui è stata dichiarata la violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU (diritto di proprietà) in ragione della durata decennale di un sequestro preventivo di beni di sospetta provenienza illecita di cui erano titolari soggetti terzi rispetto all'indagato.

La Corte ha ritenuto che l'interferenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti, benché legittima, non fosse proporzionata, poiché la durata decennale del sequestro imponeva un sacrificio eccessivo degli interessi dell'individuo rispetto a quelli della società ("La Corte ribadisce che, affinché un'ingerenza sia compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, deve essere lecita, essere nell'interesse generale ed essere proporzionata, cioè deve trovare un "giusto equilibrio" tra le richieste del l'interesse generale della collettività e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Il giusto equilibrio richiesto non sarà raggiunto qualora la persona interessata sopporti un onere individuale ed eccessivo ...

Il governo non ha indicato alcuna norma nel diritto interno che imponga alle autorità di sospendere la misura entro un determinato termine o dopo che sia trascorso un certo tempo.

Sembrerebbe infatti che il provvedimento impugnato possa essere mantenuto a tempo indeterminato. ...

Queste circostanze sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che il pignoramento dei conti bancari dei ricorrenti per oltre dieci anni ha costituito per loro un onere individuale ed eccessivo, sconvolgendo il "giusto equilibrio" che dovrebbe essere raggiunto tra la tutela del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale.")

3.4. Tale assunto si colloca nella scia di quanto esplicitato nella pronuncia ~enczius c Ungheria che proponeva le medesime considerazioni in relazione ad altra fattispecie riguardante il protrarsi del vincolo reale apposto su beni dell'indagato ("30.

Inoltre, la Corte rileva che qualsiasi sequestro o confisca comporta inevitabilmente un danno .... il danno necessariamente subito non deve eccedere quanto è inevitabile (si veda ...

Raimondo c.

Italia, ..., § 33; Novikov c.

Russia, n. 35989/02, § 46, 18 giugno 2009; e Tendam c.

Spagna, cit., § 50").

3.5. Ad ulteriore conferma del principio della rilevanza del decorso del tempo ai fini del giudizio in punto proporzionalità e necessità delle limitazioni dei diritti fondamentali, appare certamente non indifferente la considerazione del fatto che, nel contesto della normativa in tema di misure cautelari personali, l'incidenza del decorso del tempo sia stata valutata dal legislatore sia in sede applicativa, imponendo la valutazione della attualità delle esigenze cautelari, sia in sede esecutiva, prevedendo termini massimi invalicabili di durata delle misure medesime.

3.6. Il tema di misure reali - se da una parte deve ritenersi ormai assodato alla stregua delle citate [OSCURATO:PERSONA] Ellade il principio della necessaria valutazione del rispetto dei principi di proporzionalità e necessità della misura all'atto dell'applicazione della stessa - dall'altra non vi è alcuna specifica regolamentazione in punto durata del vincolo.

4. In ragione della mancanza di una specifica regolamentazione codicistica della durata di un vincolo che incide sulla afflittività della misura reale, il giudizio in ordine ai profili di proporzionalità e necessità della misura in conseguenza del protrarsi del vincolo rimane dunque non fissato in parametri predeterminati dal legislatore e deve intendersi rimesso alla valutazione giudiziale.

4.1. Ne consegue che risulta illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che - a fronte di una esplicita doglianza in punto eccessiva onerosità del vincolo in conseguenza del passaggio di un lasso di tempo pluriennale dalla applicazione della misura reale - non si pronunci sul punto.

5. Tale è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui - a fronte di un vincolo reale pluriennale, finanche eccedente il seppur rinunciato termine di prescrizione del reato contestato - il Tribunale del riesame ha omesso di motivare sui profili di perdurante necessità e proporzionalità del vincolo.

5.1. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma - sezione per il riesame delle misure reali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con due distinte memorie depositate il 13 ottobre 2021, i ricorrenti hanno ulteriormente esplicitato le ragioni a fondamento degli illustrati motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto dalla difesa degli odierni ricorrenti in ordine all'istanza di restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo con decreto 16 novembre 2012. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 321-322 codice penale, 507 codice di procedura penale e vizio di motivazione in conseguenza della mancata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in sede dibattimentale che dimostrerebbero l'insussistenza del fumus commissi delicti, costituite dalla deposizione dell'operante della GdF Monaco e dalla circostanza che le movimentazioni bancarie non sarebbero riferibili dagli indagati medesimi. 2.2. Per altro verso, il tempo trascorso dalla esecuzione del sequestro (circa nove anni) risulterebbe contrastante con la necessità di limitare i diritti degli indagati (oggi divenuti imputati) entro un tempo ragionevole, avendo anche la difesa offerto la possibilità di sostituire il sequestro preventivo per equivalente con una fideiussione di carattere reale ovvero con una ipoteca su uno degli immobili di proprietà degli indagati medesimi, tanto più dovendosi tenere conto della rilevante durata del processo, relativo a violazioni risalenti al periodo 2007- 2011 in relazione alle quali vi è stata rinuncia alla prescrizione. 2.2.1. Gli indagati lamentano in subordine l'incostituzionalità dell'articolo 321 codice di procedura penale in relazione all'articolo 42 Costituzione nella parte in cui non prevede limiti temporali circa la durata della misura cautelare prima di una pronuncia nel merito da parte dell'autorità giudiziaria. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Con due distinte memorie depositate il 13 ottobre 2021, i ricorrenti hanno ulteriormente esplicitato le ragioni a fondamento degli illustrati motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Va preliminarmente rilevato che, in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato in quanto il decreto che dispone il giudizio, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 52255 del 28/10/2016 Rv. 268733 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 03; Sez. 5 - , Sentenza n. 50521 del 20/09/2018 Rv. 275227 - 01. 2.1. Di conseguenza, è manifestamente infondata la doglianza con cui si chiede la revoca della misura sulla base delle risultanze di un dibattimento ancora in itinere. 3. Quanto alla rilevanza del decorso del tempo rispetto all'applicazione di una misura cautelare reale, la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01) - nell'affermare la necessità di una specifica motivazione in punto ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca delle cose non intrinsecamente delittuose rispetto alla definizione del giudizio - ha segnalato come tale motivazione sia necessaria anche nell'ottica del "rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979) Nella lettura fornita dalla citata sentenza delle sezioni unite di questa Corte, "il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17) ed è espressamente sancito dall'alt. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza" secondo cui la legittimità delle limitazioni del diritto di proprietà implicano necessariamente il rispetto del principio di proporzionalità e devono necessariamente rispondere "a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" affinché i limiti al diritto di proprietà "non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell'8 giugno 2010, Vodafone e a., C- 58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)". La stessa pronuncia segnala che la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, e il Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, hanno previsto che, "nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità". 3.1. Risulta pacifico che la questione affrontata dalle [OSCURATO:PERSONA] Ellade riguarda esclusivamente il momento di applicazione della misura. Tuttavia, occorre anche rilevare che il fatto che sia decorso un tempo assai significativo all'esito dell'applicazione della misura può portare a situazioni che costituiscono una potenziale violazione proprio di quel principio di proporzionalità. 3.2. Risulta comunque consolidato - sia nell'ordinamento interno sia nell'ordinamento sovranazionale - il principio per cui il decorso del tempo determina un pregiudizio ai diritti fondamentali attinti dai provvedimenti coercitivi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. anche - in sede Corte EDU - ex multis le decisioni CIFRA c. Italia -appl. n° 26735/05-, D'APOLITO c. Italia - appl. n° 33226/05-, FABIANO c. Italia -appl. n. 40807/05-, FURNO c. Italia - appl. n. 40824/05-, MASSIMO c. Italia -appl. n. 11000/05-, MORONI c. Italia - appl. n. 40261/05-, PUZELLA e altri c. Italia -appl. n. 38264/05-, Umberto PEDICINI e Pierpaolo PEDICINI c. Italia -appl. n. 8681/05- e VALENTINI c. Italia -appl. n. 40664/05-, SHAW c. Italia -appl. n. 981/04). 3.3. Su tale questione, rapportata proprio a un provvedimento di sequestro, risulta essersi pronunciata recentemente la Corte EDU riscontrando l'illegittimità di un vincolo decennale derivante da sequestro. Si tratta del caso Kosurnyikov e altri c. Ungheria (21 gennaio 2021), in cui è stata dichiarata la violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU (diritto di proprietà) in ragione della durata decennale di un sequestro preventivo di beni di sospetta provenienza illecita di cui erano titolari soggetti terzi rispetto all'indagato. La Corte ha ritenuto che l'interferenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti, benché legittima, non fosse proporzionata, poiché la durata decennale del sequestro imponeva un sacrificio eccessivo degli interessi dell'individuo rispetto a quelli della società ("La Corte ribadisce che, affinché un'ingerenza sia compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, deve essere lecita, essere nell'interesse generale ed essere proporzionata, cioè deve trovare un "giusto equilibrio" tra le richieste del l'interesse generale della collettività e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Il giusto equilibrio richiesto non sarà raggiunto qualora la persona interessata sopporti un onere individuale ed eccessivo ... Il governo non ha indicato alcuna norma nel diritto interno che imponga alle autorità di sospendere la misura entro un determinato termine o dopo che sia trascorso un certo tempo. Sembrerebbe infatti che il provvedimento impugnato possa essere mantenuto a tempo indeterminato. ... Queste circostanze sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che il pignoramento dei conti bancari dei ricorrenti per oltre dieci anni ha costituito per loro un onere individuale ed eccessivo, sconvolgendo il "giusto equilibrio" che dovrebbe essere raggiunto tra la tutela del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale.") 3.4. Tale assunto si colloca nella scia di quanto esplicitato nella pronuncia ~enczius c Ungheria che proponeva le medesime considerazioni in relazione ad altra fattispecie riguardante il protrarsi del vincolo reale apposto su beni dell'indagato ("30. Inoltre, la Corte rileva che qualsiasi sequestro o confisca comporta inevitabilmente un danno .... il danno necessariamente subito non deve eccedere quanto è inevitabile (si veda ... Raimondo c. Italia, ..., § 33; Novikov c. Russia, n. 35989/02, § 46, 18 giugno 2009; e Tendam c. Spagna, cit., § 50"). 3.5. Ad ulteriore conferma del principio della rilevanza del decorso del tempo ai fini del giudizio in punto proporzionalità e necessità delle limitazioni dei diritti fondamentali, appare certamente non indifferente la considerazione del fatto che, nel contesto della normativa in tema di misure cautelari personali, l'incidenza del decorso del tempo sia stata valutata dal legislatore sia in sede applicativa, imponendo la valutazione della attualità delle esigenze cautelari, sia in sede esecutiva, prevedendo termini massimi invalicabili di durata delle misure medesime. 3.6. Il tema di misure reali - se da una parte deve ritenersi ormai assodato alla stregua delle citate [OSCURATO:PERSONA] Ellade il principio della necessaria valutazione del rispetto dei principi di proporzionalità e necessità della misura all'atto dell'applicazione della stessa - dall'altra non vi è alcuna specifica regolamentazione in punto durata del vincolo. 4. In ragione della mancanza di una specifica regolamentazione codicistica della durata di un vincolo che incide sulla afflittività della misura reale, il giudizio in ordine ai profili di proporzionalità e necessità della misura in conseguenza del protrarsi del vincolo rimane dunque non fissato in parametri predeterminati dal legislatore e deve intendersi rimesso alla valutazione giudiziale. 4.1. Ne consegue che risulta illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che - a fronte di una esplicita doglianza in punto eccessiva onerosità del vincolo in conseguenza del passaggio di un lasso di tempo pluriennale dalla applicazione della misura reale - non si pronunci sul punto. 5. Tale è la situazione verificatasi nel caso di specie in cui - a fronte di un vincolo reale pluriennale, finanche eccedente il seppur rinunciato termine di prescrizione del reato contestato - il Tribunale del riesame ha omesso di motivare sui profili di perdurante necessità e proporzionalità del vincolo. 5.1. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma - sezione per il riesame delle misure reali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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