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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 44602/2021

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 17/03/2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai furti aggravati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità delle modalità esecutive che connotava tali condotte illecite.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione, che si imponeva tenuto conto della correlazione esecutiva esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.

Tale correlazione era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione romano con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, reso evidente dall'omogeneità dei titoli di reato per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e dalla contiguità temporale delle vicende criminose presupposte, riguardanti due furti aggravati, commessi, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 30/11/2019.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

La verifica di tale preordinazione, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che per giustificare il rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma si limitava ad affermare, in termini generici, che le condotte illecite del condannato non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, pur in presenza della situazione di contiguità temporale che connotava i comportamenti presupposti, attestata dal fatto che i furti aggravati di cui si controverte erano stati commessi, a distanza di cinque giorni, nelle date del 25/11/2019 e del 30/11/2019. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione romano, invero, non dava adeguatamente conto del fatto che le condotte illecite - come detto riguardanti due ipotesi di furto aggravato - si riferivano a comportamenti criminosi che, oltre a risultare omogenei sotto il profilo tipologico, erano stati commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

Né la struttura motivazionale del provvedimento impugnato consente di comprendere le ragioni che inducono a escludere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, che non venivano menzionate nel provvedimento impugnato nemmeno per relationem.Su questi elementi circostanziali, pertanto, si impone un nuovo, analitico, vaglio giurisdizionale, indispensabile per verificare se l'omogeneità tipologica e la contiguità temporale che connotano le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte consentisse o meno di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. 3.

Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 17/03/2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai furti aggravati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità delle modalità esecutive che connotava tali condotte illecite. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione, che si imponeva tenuto conto della correlazione esecutiva esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte. Tale correlazione era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione romano con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, reso evidente dall'omogeneità dei titoli di reato per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e dalla contiguità temporale delle vicende criminose presupposte, riguardanti due furti aggravati, commessi, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 30/11/2019. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che per giustificare il rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma si limitava ad affermare, in termini generici, che le condotte illecite del condannato non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dall'omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, pur in presenza della situazione di contiguità temporale che connotava i comportamenti presupposti, attestata dal fatto che i furti aggravati di cui si controverte erano stati commessi, a distanza di cinque giorni, nelle date del 25/11/2019 e del 30/11/2019. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione romano, invero, non dava adeguatamente conto del fatto che le condotte illecite - come detto riguardanti due ipotesi di furto aggravato - si riferivano a comportamenti criminosi che, oltre a risultare omogenei sotto il profilo tipologico, erano stati commessi a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Né la struttura motivazionale del provvedimento impugnato consente di comprendere le ragioni che inducono a escludere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, che non venivano menzionate nel provvedimento impugnato nemmeno per relationem.Su questi elementi circostanziali, pertanto, si impone un nuovo, analitico, vaglio giurisdizionale, indispensabile per verificare se l'omogeneità tipologica e la contiguità temporale che connotano le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte consentisse o meno di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così decis
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