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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 25499/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 330/25, depositatail 24/02/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 330/25, depositatail 24/02/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 17/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25499/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris