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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e 54

I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 06/11/2015 al 29/06/2017 e dal 28/12/2021 al 04/05/2022 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà.

In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], commetteva un nuovo e grave reato (rapina aggravata e lesioni): tale episodio, commesso in periodo successivo alla sottoposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare, per la sua gravità consentiva di estendere retroattivamente ai semestri antecedenti il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, ed, in generale, era dimostrativo della mancata adesione, da parte del condannato all'opera di rieducazione.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 27 e 111 Cost. e 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 06/11/2015 al 29/06/2017 e dal 28/12/2021 al 04/05/2022 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], commetteva un nuovo e grave reato (rapina aggravata e lesioni): tale episodio, commesso in periodo successivo alla sottoposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare, per la sua gravità consentiva di estendere retroattivamente ai semestri antecedenti il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, ed, in generale, era dimostrativo della mancata adesione, da parte del condannato all'opera di rieducazione. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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