CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37340/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Palermo a loro carico per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso lamentano quanto segue. Belgiorno: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della ritenuta recidiva; 3)illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90. D'Agata: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della ritenuta recidiva; 3)illogicità della motivazione con riferimento all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90. I ricorsi sono inammissibili. L'identità dei motivi di doglianza consente di fornire risposte comuni. Il primo motivo è incentrato su doglianze palesemente versate in fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che la condotta posta in essere dai ricorrenti non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività (cfr. pag. 5 della motivazione). La censura riferita alla mancata esclusione della recidiva per entrambi i ricorrenti è manifestamente infondata. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in sede di legittimità. I ricorrenti sembrano ignorare le motivazioni offerte dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dagli imputati a fronte di un cospicuo numero di precedenti anche specifici. Quanto alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non è prevista la sua riduzione in conseguenza della definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. La motivazione in ordine all'applicazione della sanzione accessoria del divieto di espatrio è ricondotta in sentenza alla necessità di limitare gli spostamenti degli imputati, i quali, alla stregua di quanto rappresentato in sentenza, nella realizzazione dell'attività illecita, ricorrevano alla modalità di effettuare spostamenti in auto. Si tratta di motivazione non illogica ed incoerente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2