CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto dimostrato il pagamento delle retribuzioni sulla scorta dei Mod DM 10 e il ricorrente, ora, allega una generica dichiarazione in tale senso, sicché il ricorso è anche generico. tiniel.e-Ftv-25=2;21 Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione dell'art. 133 cod.pen. e si duole del trattamento sanzionatorio "gravoso". La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, la oggettiva gravità del fatto in considerazione della reiterazione delle omissioni. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in