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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46769/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, decidendo sull'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale 1'8 febbraio 2021, disponeva la restituzione al ricorrente - indagato in ordine al reato di truffa aggravata contestato al capo D della imputazione provvisoria - di alcuni beni oggetto del sequestro mantenendo la misura cautelare reale in relazione alla somma di euro 56.126,13 contenuta sui conti correnti e rapporti bancari intestati al [OSCURATO:PERSONA], ritenendola parte del profitto del reato di truffa eicome tale assoggettabile a confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen..

Il Tribunale riteneva che il ricorrente, nella qualità di rappresentante legale del [OSCURATO:SOCIETA]. gestore dell'[OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA], avesse concorso con altri coindagati a perpetrare una truffa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile all'istituto di credito BNL, fingendo di prestare servizi alberghieri il cui pagamento veniva corrisposto tramite carte di credito autorizzate da [OSCURATO:SOCIETA]., servizi poi disconosciuti dalla agenzia di viaggi che ne aveva fruito e con i cui titolari il ricorrente si assume essere stato in combutta nella percezione del rimborso da [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale effettuato alcuna autonoma valutazione degli elementi relativi al fumus commissi delicti, riferendosi per relationem al provvedimento impositivo della misura.

Il ricorrente sostiene che gli elementi in proposito richiamati dal Tribunale in ordine ai rapporti tra il ricorrente ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA] non proverebbero la sussistenza del reato, rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da ritenere come persona offesa, le truffe essendo state perpetrate dall'agenzia di viaggi [OSCURATO:PERSONA] della quale il Bovino era un factotum; con tale coindagato il ricorrente non avrebbe avuto accertati contatti illeciti, in tal senso non potendo ritenersi attendibili le dichiarazioni di due meri dipendenti adibiti alla reception dell'Hotel gestito dalla società del ricorrente.

Non sarebbe significativa neanche la circostanza che il ricorrente avesse chiuso i conti correnti riferibili alla società una volta scoperte le truffe, conti che non avrebbero presentato alcuna anomalia.

Non sussisterebbe neanche il periculum in mora, posto che il ricorrente non avrebbe sottratto alcunché negli anni precedenti alla perpetrazione delle ipotizzate truffe.

Il ricorrente chiede, in subordine, la sostituzione del bene sottoposto a vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi tinidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Nel caso in esame, il ricorrente, lungi dall'individuare una violazione di legge, entra nel merito delle accuse, sostenendo l'inaffidabilità di due testimoni oculari i quali avevano dichiarato di avere personalmente avuto contezza di operazioni contabili anomale effettuate dal ricorrente e del rapporto diretto tra costui ed il coindagato Bovino, che in più di una circostanza si era recato presso la struttura alberghiera del ricorrente manifestando una "cointeressenza circa l'uso di carte di credito" (fg. 16 dell'ordinanza impugnata).

Il Tribunale ha, peraltro, autonomamente sintetizzato i contenuti del provvedimento genetico, aggiungendo notazioni confermative dell'assunto accusatorio sotto il profilo del periculunn in mora (come la chiusura dei conti da parte del ricorrente, altra circostanza contestata in ricorso con valutazioni anch'esse di puro merito), così dimostrando piena libertà di giudizio, evidenziatasi anche nell'aver adottato un provvedimento di parziale accoglimento del riesame con riguardo a molti dei beni caduti nell'originario sequestro.

Infine, la richiesta di sostituzione del bene in sequestro con altro di differente tipologia, non può essere valutata in questa sede comportando accertamenti di merito sottratti al presente giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, decidendo sull'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale 1'8 febbraio 2021, disponeva la restituzione al ricorrente - indagato in ordine al reato di truffa aggravata contestato al capo D della imputazione provvisoria - di alcuni beni oggetto del sequestro mantenendo la misura cautelare reale in relazione alla somma di euro 56.126,13 contenuta sui conti correnti e rapporti bancari intestati al [OSCURATO:PERSONA], ritenendola parte del profitto del reato di truffa eicome tale assoggettabile a confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. Il Tribunale riteneva che il ricorrente, nella qualità di rappresentante legale del [OSCURATO:SOCIETA]. gestore dell'[OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA], avesse concorso con altri coindagati a perpetrare una truffa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile all'istituto di credito BNL, fingendo di prestare servizi alberghieri il cui pagamento veniva corrisposto tramite carte di credito autorizzate da [OSCURATO:SOCIETA]., servizi poi disconosciuti dalla agenzia di viaggi che ne aveva fruito e con i cui titolari il ricorrente si assume essere stato in combutta nella percezione del rimborso da [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale effettuato alcuna autonoma valutazione degli elementi relativi al fumus commissi delicti, riferendosi per relationem al provvedimento impositivo della misura. Il ricorrente sostiene che gli elementi in proposito richiamati dal Tribunale in ordine ai rapporti tra il ricorrente ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA] non proverebbero la sussistenza del reato, rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe da ritenere come persona offesa, le truffe essendo state perpetrate dall'agenzia di viaggi [OSCURATO:PERSONA] della quale il Bovino era un factotum; con tale coindagato il ricorrente non avrebbe avuto accertati contatti illeciti, in tal senso non potendo ritenersi attendibili le dichiarazioni di due meri dipendenti adibiti alla reception dell'Hotel gestito dalla società del ricorrente. Non sarebbe significativa neanche la circostanza che il ricorrente avesse chiuso i conti correnti riferibili alla società una volta scoperte le truffe, conti che non avrebbero presentato alcuna anomalia. Non sussisterebbe neanche il periculum in mora, posto che il ricorrente non avrebbe sottratto alcunché negli anni precedenti alla perpetrazione delle ipotizzate truffe. Il ricorrente chiede, in subordine, la sostituzione del bene sottoposto a vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi tinidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Nel caso in esame, il ricorrente, lungi dall'individuare una violazione di legge, entra nel merito delle accuse, sostenendo l'inaffidabilità di due testimoni oculari i quali avevano dichiarato di avere personalmente avuto contezza di operazioni contabili anomale effettuate dal ricorrente e del rapporto diretto tra costui ed il coindagato Bovino, che in più di una circostanza si era recato presso la struttura alberghiera del ricorrente manifestando una "cointeressenza circa l'uso di carte di credito" (fg. 16 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha, peraltro, autonomamente sintetizzato i contenuti del provvedimento genetico, aggiungendo notazioni confermative dell'assunto accusatorio sotto il profilo del periculunn in mora (come la chiusura dei conti da parte del ricorrente, altra circostanza contestata in ricorso con valutazioni anch'esse di puro merito), così dimostrando piena libertà di giudizio, evidenziatasi anche nell'aver adottato un provvedimento di parziale accoglimento del riesame con riguardo a molti dei beni caduti nell'originario sequestro. Infine, la richiesta di sostituzione del bene in sequestro con altro di differente tipologia, non può essere valutata in questa sede comportando accertamenti di merito sottratti al presente giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]