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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08595/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11172-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 avverso la sentenza n. 547/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 CATANIA, depositata il 01/04/2016; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.6.1977 [OSCURATO:PERSONA], (insieme alla madre e alle sorelle, tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA]), evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, lamentando che il convenuto aveva: modificato il percorso di una stradella, occupando una striscia di terreno della parte attrice; realizzato un fabbricato munito di balconi, costituendo una servitù di veduta a carico del fondo di parte attrice; occupato altra parte della proprietà di quest’ultima per realizzare opere atte a convogliare le acque di un torrentello esistente in loco.

La parte attrice domandava quindi la condanna del convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi di causa.

Si costituiva il Valastro, resistendo alla domanda, eccependo che l’allargamento della stradella era stato realizzato nel consenso della parte attrice e che la servitù di veduta si era ormai costituita per usucapione.

Con sentenza n. 535/2005 il Tribunale di Messina, sezione stralcio, rigettava la domanda di rivendicazione di parte attrice, dichiarando costituita a carico del fondo di quest’ultima la servitù di passaggio in ampliamento della stradella, ma ordinava al contempo al Valastro di realizzare un collegamento tra la pubblica viabilità ed alcune particelle di proprietà della parte attrice.

Interponeva appello avverso detta decisione la Falanga e la Corte di Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 319/2009, riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di rivendicazione proposta dall’appellante, condannando il Valastro alla rimessione in pristino e rimettendo la causa in istruttoria, limitatamente alla domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Numero sezionale 343/2022 A seguito di ricorso proposto dal Valastro, la Corte di Numero di raccolta generale 8595/2022Data pubblicazione 16/03/2022 Cassazione, con sentenza n. 14102/2012, cassava la decisione della Corte distrettuale, affermando il principio secondo cui l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali passare per accedere alla pubblica viabilità, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma, dunque, non opera quando l’interclusione non può essere eliminata se non passando attraverso case e loro pertinenze, ed in tal caso la valutazione comparativa tra pregiudizio del fondo servente e vantaggio del fondo dominante va condotta tenendo conto anche della destinazione del fondo intercluso, contemperando i contrapposti interessi anche mediante la fissazione delle opportune indennità.

La causa veniva riassunta dinanzi la Corte di Appello di Catania, individuata quale giudice del rinvio, la quale, con la sentenza impugnata, n. 547/2016, rigettava l’appello proposto dalla Falanga.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se la destinazione del fondo del Valastro a struttura ricettiva di tipo alberghiero fosse, o meno, equiparabile ad una destinazione industriale.

Solo in presenza di quest’ultima, infatti, si sarebbe potuto giustificare -secondo il principio esposto dalla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Cassazione con la sentenza n. 14102/2012- il sacrificio del diritto Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 della Falanga di non subire l’allargamento della stradella di accesso Data pubblicazione 16/03/2022 al fondo Valastro a carico delle pertinenze della sua abitazione.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha indicato il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 14102/2012.

Con essa, nel cassare la decisione di secondo grado, limitatamente ai primi due motivi di ricorso all’epoca proposto dal Valastro, la Corte di Cassazione aveva, nella motivazione, equiparato l’interclusione assoluta a quella relativa ed affermato la destinazione industriale del fondo Valastro, in quanto adibito ad attività alberghiera.

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Con la sentenza con la quale la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, fissi il principio di diritto al quale deve attenersi il giudice del rinvio, devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico – giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è più possibile riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se in ipotesi erroneamente accertata e presupposta, sulla cui base risulta fondato il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento” (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10622 del 19/07/2002, Rv. 556020; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1524 del 11/02/2000, Rv. 533733 e Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1070 del 06/02/1999, Rv. 523045).

La questione relativa alla possibilità di comprendere l’attività alberghiera nell’ambito del concetto di “destinazione industriale” era quindi stata già affrontata e risolta, in senso affermativo, da questa Corte con la richiamata sentenza del 2012 e non è dunque, oggi, ulteriormente sindacabile.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Giudice del rinvio avrebbe F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 erroneamente ritenuto inammissibile la domanda della Falanga, Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 volta ad ottenere un indennizzo maggiore di quello a suo tempo Data pubblicazione 16/03/2022 liquidatole dal Tribunale, in assenza di motivo di appello proposto, sul punto, dalla Falanga stessa.

Quest’ultima infatti aveva invocato, in sede di gravame, il risarcimento del maggior danno subito per effetto delle opere realizzate dal Valastro; inoltre, la questione dell’indennità era stata espressamente devoluta al giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione.

La censura è fondata.

La sentenza n. 14102/2012 di questa Corte ha affermato che “In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.

Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558).

Nel fissare i suindicati principi (in seguito confermati dalla successiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019, Rv. 654341) questa Corte aveva affidato al giudice del rinvio il compito di determinare, nell’ambito della nuova valutazione in fatto che quest’ultimo avrebbe dovuto condurre, l’indennità idonea ad F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 assicurare il contemperamento tra le esigenze del fondo intercluso Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 ed il sacrificio richiesto a carico di quello di proprietà della Falanga.

Data pubblicazione 16/03/2022 Questa valutazione, certamente dipendente dalla sentenza di rinvio, è mancata, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la questione preclusa.

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3129 del 08/02/2011, Rv. 615905: cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12785 del 28/11/1992, Rv. 479811).

Poiché nella fattispecie la pronuncia di cassazione del 2012 aveva cassato la prima sentenza della Corte distrettuale poiché quest’ultima non aveva operato il contemperamento tra interessi del fondo dominante e sacrificio imposto al fondo servente previsto dall’art. 1051 c.c., il giudice del rinvio era stato investito dell’intera questione, ivi inclusa la determinazione dell’indennità opportuna ai fini di assicurare il predetto contemperamento.

Sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita di essere accolto.

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente condannato la ricorrente alle spese di tutti i gradi del giudizio.

La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo: il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un nuovo esame della fattispecie, individuando l’indennità congrua ad assicurare l’equo contemperamento tra le esigenze del fondo dominante ed il sacrificio imposto a carico di quello servente, ed all’esito regolerà le spese dell’intero giudizio, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Numero sezionale 343/2022 In definitiva, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e Numero di raccolta generale 8595/2022Data pubblicazione 16/03/2022 dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla causa alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 febbraio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11172-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 avverso la sentenza n. 547/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 CATANIA, depositata il 01/04/2016; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.6.1977 [OSCURATO:PERSONA], (insieme alla madre e alle sorelle, tutte eredi di [OSCURATO:PERSONA]), evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, lamentando che il convenuto aveva: modificato il percorso di una stradella, occupando una striscia di terreno della parte attrice; realizzato un fabbricato munito di balconi, costituendo una servitù di veduta a carico del fondo di parte attrice; occupato altra parte della proprietà di quest’ultima per realizzare opere atte a convogliare le acque di un torrentello esistente in loco. La parte attrice domandava quindi la condanna del convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi di causa. Si costituiva il Valastro, resistendo alla domanda, eccependo che l’allargamento della stradella era stato realizzato nel consenso della parte attrice e che la servitù di veduta si era ormai costituita per usucapione. Con sentenza n. 535/2005 il Tribunale di Messina, sezione stralcio, rigettava la domanda di rivendicazione di parte attrice, dichiarando costituita a carico del fondo di quest’ultima la servitù di passaggio in ampliamento della stradella, ma ordinava al contempo al Valastro di realizzare un collegamento tra la pubblica viabilità ed alcune particelle di proprietà della parte attrice. Interponeva appello avverso detta decisione la Falanga e la Corte di Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 319/2009, riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di rivendicazione proposta dall’appellante, condannando il Valastro alla rimessione in pristino e rimettendo la causa in istruttoria, limitatamente alla domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Numero sezionale 343/2022 A seguito di ricorso proposto dal Valastro, la Corte di Numero di raccolta generale 8595/2022Data pubblicazione 16/03/2022 Cassazione, con sentenza n. 14102/2012, cassava la decisione della Corte distrettuale, affermando il principio secondo cui l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali passare per accedere alla pubblica viabilità, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma, dunque, non opera quando l’interclusione non può essere eliminata se non passando attraverso case e loro pertinenze, ed in tal caso la valutazione comparativa tra pregiudizio del fondo servente e vantaggio del fondo dominante va condotta tenendo conto anche della destinazione del fondo intercluso, contemperando i contrapposti interessi anche mediante la fissazione delle opportune indennità. La causa veniva riassunta dinanzi la Corte di Appello di Catania, individuata quale giudice del rinvio, la quale, con la sentenza impugnata, n. 547/2016, rigettava l’appello proposto dalla Falanga. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se la destinazione del fondo del Valastro a struttura ricettiva di tipo alberghiero fosse, o meno, equiparabile ad una destinazione industriale. Solo in presenza di quest’ultima, infatti, si sarebbe potuto giustificare -secondo il principio esposto dalla F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Cassazione con la sentenza n. 14102/2012- il sacrificio del diritto Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 della Falanga di non subire l’allargamento della stradella di accesso Data pubblicazione 16/03/2022 al fondo Valastro a carico delle pertinenze della sua abitazione. La censura è infondata. La Corte di Appello ha indicato il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 14102/2012. Con essa, nel cassare la decisione di secondo grado, limitatamente ai primi due motivi di ricorso all’epoca proposto dal Valastro, la Corte di Cassazione aveva, nella motivazione, equiparato l’interclusione assoluta a quella relativa ed affermato la destinazione industriale del fondo Valastro, in quanto adibito ad attività alberghiera. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Con la sentenza con la quale la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, fissi il principio di diritto al quale deve attenersi il giudice del rinvio, devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico – giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è più possibile riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se in ipotesi erroneamente accertata e presupposta, sulla cui base risulta fondato il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10622 del 19/07/2002, Rv. 556020; nello stesso senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1524 del 11/02/2000, Rv. 533733 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 1070 del 06/02/1999, Rv. 523045). La questione relativa alla possibilità di comprendere l’attività alberghiera nell’ambito del concetto di “destinazione industriale” era quindi stata già affrontata e risolta, in senso affermativo, da questa Corte con la richiamata sentenza del 2012 e non è dunque, oggi, ulteriormente sindacabile. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Giudice del rinvio avrebbe F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 erroneamente ritenuto inammissibile la domanda della Falanga, Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 volta ad ottenere un indennizzo maggiore di quello a suo tempo Data pubblicazione 16/03/2022 liquidatole dal Tribunale, in assenza di motivo di appello proposto, sul punto, dalla Falanga stessa. Quest’ultima infatti aveva invocato, in sede di gravame, il risarcimento del maggior danno subito per effetto delle opere realizzate dal Valastro; inoltre, la questione dell’indennità era stata espressamente devoluta al giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione. La censura è fondata. La sentenza n. 14102/2012 di questa Corte ha affermato che “In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558). Nel fissare i suindicati principi (in seguito confermati dalla successiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019, Rv. 654341) questa Corte aveva affidato al giudice del rinvio il compito di determinare, nell’ambito della nuova valutazione in fatto che quest’ultimo avrebbe dovuto condurre, l’indennità idonea ad F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 assicurare il contemperamento tra le esigenze del fondo intercluso Numero sezionale 343/2022Numero di raccolta generale 8595/2022 ed il sacrificio richiesto a carico di quello di proprietà della Falanga. Data pubblicazione 16/03/2022 Questa valutazione, certamente dipendente dalla sentenza di rinvio, è mancata, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la questione preclusa. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3129 del 08/02/2011, Rv. 615905: cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12785 del 28/11/1992, Rv. 479811). Poiché nella fattispecie la pronuncia di cassazione del 2012 aveva cassato la prima sentenza della Corte distrettuale poiché quest’ultima non aveva operato il contemperamento tra interessi del fondo dominante e sacrificio imposto al fondo servente previsto dall’art. 1051 c.c., il giudice del rinvio era stato investito dell’intera questione, ivi inclusa la determinazione dell’indennità opportuna ai fini di assicurare il predetto contemperamento. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita di essere accolto. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente condannato la ricorrente alle spese di tutti i gradi del giudizio. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo: il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un nuovo esame della fattispecie, individuando l’indennità congrua ad assicurare l’equo contemperamento tra le esigenze del fondo dominante ed il sacrificio imposto a carico di quello servente, ed all’esito regolerà le spese dell’intero giudizio, incluse quelle del presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11172/2017 Numero sezionale 343/2022 In definitiva, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e Numero di raccolta generale 8595/2022Data pubblicazione 16/03/2022 dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla causa alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 febbraio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 08595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris