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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 17187/2023

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onsigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 37516/2019 proposto da: D D [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di fideiussori della società D D [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLEONARDO SCARDIGNO, e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], già Locafit –[OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in Roma via degli Scipioni 157 -controricorrente – avverso la sentenza n. 3143/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di utilizzatrice di un impianto per il lavaggio di macchine industriali, e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della medesima proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo, intimato dalla società concedente [OSCURATO:PERSONA] SpA per il pagamento di canoni di locazione, convenendo la stessa davanti al Tribunale di Milano per sentir accertare che, data la natura di leasing traslativo del contratto, la bancaai sensi dell’art. 1526 c.c. era tenuta a restituire i canoni già corrisposti nella misura di € 38.009,73, detratto quanto dalla stessa banca realizzato a titolo di vendita del bene già restituito e che la stessa, omettendo di indicare il [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.) ed il [OSCURATO:PERSONA] effettivo Globale (T.A.E.G.), aveva violato le disposizioni del T.U.B. e di trasparenza bancaria nonché applicato tassi illegittimi e superiori al tasso antiusura; chiesero altresì che fosse dichiarata la nullità delle condizioni generali di contratto; il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo e rigettate tutte le domande proposte dagli opponenti, condannò i fideiussori a pagare in favore della banca la somma di € 10.229,83 oltre interessi e spese del grado; a seguito di appello della società debitrice e dei fideiussori, la Corte d’Appello di Milano, dopo aver ammesso una CTU tecnico-contabile, con sentenza resa in data 15/7/2019 ha rigettato integralmente l’appello ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, di confermare le statuizioni del Tribunale circa la non applicabilità al caso di specie del TAEG,essendo il bene concesso in locazione finanziaria funzionale all’attività di impresa e dunque mancando la qualità di consumatore della utilizzatrice e, quanto al la dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti,che la valutazione, effettuata sulla base delle spese poste a carico dell’utilizzatore ma con esclusione di quelle relative all’assicurazione del bene, aveva determinato da parte della banca l’applicazione di un tasso di interessi inferiore alla soglia di usura fissata dalla Banca d’Italia; avverso la sentenza che, rigettato l’appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis, 1° co. c.p.c. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art.117 TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, con riferimento alla mancata pattuizione del tasso effettivo applicato ovvero teg o taeg edegli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c. con riferimento alla previsione, nel contratto di leasing, di tassi di interesse oltre il tasso soglia usura; con una prima censura, pertanto, lamentano la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e con una seconda censura che, ai fini della valutazione del tasso di interessecompatibile con quello soglia ai fini antiusura, i giudici del meri to abbiano erroneamente ritenuto corretta la decisione di non includere le spese sostenute per l’assicurazione del bene concesso in leasing nel calcolo degli interessi; la prima censura è infondata in quanto la Corte del merito nel ritenere che, al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell’art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass., 1, n. 39169 del 9/12/2021; Cass., 1, n. 4597 del 14/12/2023); la seconda censura prospetta la violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2 c.c. in cui la impugnata sentenza sarebbe incorsa nel non conteggiare le spese di assicurazione sostenute contestualmente alla stipulazione del leasing ai fini del calcolo degli interessi corrispettivi e dell’accertamento del superamento del tasso usurario; la ricorrente assume che i giudici del merito,nell’omettere di ricomprendere dette spese ai fini del computo degli interessi,abbiano violato le disposizioni indicate in epigrafe anche alla luce delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2009 secondo cui dette spese devono essere incluse qualora il contratto di assicurazione sia contestuale alla concessione del finanziamento o obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; il Collegio ritiene che la censura non sia idoneamente dedotta; la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere incluse le spese di assicurazione ai fini del calcolo degli interessi in tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra le suddette spese e l’erogazione del finanziamento, stabilendo che il collegamento possa essere dimostrato con qualunque mezzo di prova, ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass., 1, n. 5160 del 6/3/2018; Cass., 1, n. 8806 del 5/4/2017); ne consegue che le spese per le assicurazioni del bene devono essere ricomprese nel computo degli interessi a condizione che il giudice del merito accerti il collegamento tra dette spese e la causa del finanziamento di cui la contestualità può costituire un indice con valore anche presuntivo ma non può esaurire la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa; nel caso di specie, da quanto riferito sul punto in sentenza, si può ritenere che il collegamento sia stato escluso; lacorte d’appello (p. 4), infatti, mostrando di aderire al richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, es clude di poter ritenere collegate al finanziamento “le spese di assicurazione del bene concesso in godimento (diversamente da quelle di assicurazione dell’adempimento) né il costo del riscatto (che nessun collegamento ha con la concessione del credito)”; questa statuizione cui la Corte di merito fa seguire la conclusione, sulla scorta della CTU, della inferiorità del tasso di interessi corrispettivi rispetto al tasso soglia antiusura non è censurata in modo da soddisfare i requisiti di contenuto-forma del ricorso, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che le spese assicurative avrebbero dovuto essere computate manon impugna la specifica statuizione che, come riferito, contiene dei “distinguo” afferenti alla natura dell’operazione posta in essere dalle parti, non riporta la clausola del contratto da cui dovrebbe emergere il collegamento e, comunque, non dice come e perché il conteggio di tali spese avrebbe comportato il superamento del tasso soglia, limitandosi a formulare un motivo meramente “esplorativo”; peraltro la ricorrente richiama la CTU a sostegno della propria tesi difensiva, ora criticandola ora, invece, invocandola manon ne riporta i passaggi salienti e non ottempera alle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è possibile evidenziare deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, dovendo la censura indicare le circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti(Cass., 3, n. 18391 del 26/7/2017; Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022); con il secondo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna dei ricorrenti al pagamento integrale delle spese e delle competenze di causa – i ricorrenti contestano che, nonostante l’esito del giudizio avesse in parte confermato le ragioni degli opponenti, non sarebbe stata disposta una compensazione, neppure parziale delle spese; il motivo è palesemente infondato in quanto il regime delle spese, in entrambi i gradi del giudizio, ha seguito la regola di soccombenza avendo la parte ricorrente dato causa al giudizio ed essendosi viste integralmente respinte tutte le domande, così da non poter configurare un caso di soccombenza reciproca ai fini della eventuale decisione di compensazione delle spese (Cass.

U, n. 32061 del 31/10/2022); conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 37516/2019 proposto da: D D [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di fideiussori della società D D [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLEONARDO SCARDIGNO, e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], già Locafit –[OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in Roma via degli Scipioni 157 -controricorrente – avverso la sentenza n. 3143/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di utilizzatrice di un impianto per il lavaggio di macchine industriali, e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della medesima proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo, intimato dalla società concedente [OSCURATO:PERSONA] SpA per il pagamento di canoni di locazione, convenendo la stessa davanti al Tribunale di Milano per sentir accertare che, data la natura di leasing traslativo del contratto, la bancaai sensi dell’art. 1526 c.c. era tenuta a restituire i canoni già corrisposti nella misura di € 38.009,73, detratto quanto dalla stessa banca realizzato a titolo di vendita del bene già restituito e che la stessa, omettendo di indicare il [OSCURATO:PERSONA] (T.E.G.) ed il [OSCURATO:PERSONA] effettivo Globale (T.A.E.G.), aveva violato le disposizioni del T.U.B. e di trasparenza bancaria nonché applicato tassi illegittimi e superiori al tasso antiusura; chiesero altresì che fosse dichiarata la nullità delle condizioni generali di contratto; il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo e rigettate tutte le domande proposte dagli opponenti, condannò i fideiussori a pagare in favore della banca la somma di € 10.229,83 oltre interessi e spese del grado; a seguito di appello della società debitrice e dei fideiussori, la Corte d’Appello di Milano, dopo aver ammesso una CTU tecnico-contabile, con sentenza resa in data 15/7/2019 ha rigettato integralmente l’appello ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, di confermare le statuizioni del Tribunale circa la non applicabilità al caso di specie del TAEG,essendo il bene concesso in locazione finanziaria funzionale all’attività di impresa e dunque mancando la qualità di consumatore della utilizzatrice e, quanto al la dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti,che la valutazione, effettuata sulla base delle spese poste a carico dell’utilizzatore ma con esclusione di quelle relative all’assicurazione del bene, aveva determinato da parte della banca l’applicazione di un tasso di interessi inferiore alla soglia di usura fissata dalla Banca d’Italia; avverso la sentenza che, rigettato l’appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis, 1° co. c.p.c. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art.117 TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, con riferimento alla mancata pattuizione del tasso effettivo applicato ovvero teg o taeg edegli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c. con riferimento alla previsione, nel contratto di leasing, di tassi di interesse oltre il tasso soglia usura; con una prima censura, pertanto, lamentano la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e con una seconda censura che, ai fini della valutazione del tasso di interessecompatibile con quello soglia ai fini antiusura, i giudici del meri to abbiano erroneamente ritenuto corretta la decisione di non includere le spese sostenute per l’assicurazione del bene concesso in leasing nel calcolo degli interessi; la prima censura è infondata in quanto la Corte del merito nel ritenere che, al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell’art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass., 1, n. 39169 del 9/12/2021; Cass., 1, n. 4597 del 14/12/2023); la seconda censura prospetta la violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2 c.c. in cui la impugnata sentenza sarebbe incorsa nel non conteggiare le spese di assicurazione sostenute contestualmente alla stipulazione del leasing ai fini del calcolo degli interessi corrispettivi e dell’accertamento del superamento del tasso usurario; la ricorrente assume che i giudici del merito,nell’omettere di ricomprendere dette spese ai fini del computo degli interessi,abbiano violato le disposizioni indicate in epigrafe anche alla luce delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2009 secondo cui dette spese devono essere incluse qualora il contratto di assicurazione sia contestuale alla concessione del finanziamento o obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; il Collegio ritiene che la censura non sia idoneamente dedotta; la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere incluse le spese di assicurazione ai fini del calcolo degli interessi in tutti i casi in cui vi sia un collegamento tra le suddette spese e l’erogazione del finanziamento, stabilendo che il collegamento possa essere dimostrato con qualunque mezzo di prova, ed è presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass., 1, n. 5160 del 6/3/2018; Cass., 1, n. 8806 del 5/4/2017); ne consegue che le spese per le assicurazioni del bene devono essere ricomprese nel computo degli interessi a condizione che il giudice del merito accerti il collegamento tra dette spese e la causa del finanziamento di cui la contestualità può costituire un indice con valore anche presuntivo ma non può esaurire la valutazione discrezionale del giudice in ordine alla natura del contratto e alla sua causa; nel caso di specie, da quanto riferito sul punto in sentenza, si può ritenere che il collegamento sia stato escluso; lacorte d’appello (p. 4), infatti, mostrando di aderire al richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, es clude di poter ritenere collegate al finanziamento “le spese di assicurazione del bene concesso in godimento (diversamente da quelle di assicurazione dell’adempimento) né il costo del riscatto (che nessun collegamento ha con la concessione del credito)”; questa statuizione cui la Corte di merito fa seguire la conclusione, sulla scorta della CTU, della inferiorità del tasso di interessi corrispettivi rispetto al tasso soglia antiusura non è censurata in modo da soddisfare i requisiti di contenuto-forma del ricorso, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che le spese assicurative avrebbero dovuto essere computate manon impugna la specifica statuizione che, come riferito, contiene dei “distinguo” afferenti alla natura dell’operazione posta in essere dalle parti, non riporta la clausola del contratto da cui dovrebbe emergere il collegamento e, comunque, non dice come e perché il conteggio di tali spese avrebbe comportato il superamento del tasso soglia, limitandosi a formulare un motivo meramente “esplorativo”; peraltro la ricorrente richiama la CTU a sostegno della propria tesi difensiva, ora criticandola ora, invece, invocandola manon ne riporta i passaggi salienti e non ottempera alle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è possibile evidenziare deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, dovendo la censura indicare le circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti(Cass., 3, n. 18391 del 26/7/2017; Cass., 1, n. 8584 del 16/3/2022); con il secondo motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna dei ricorrenti al pagamento integrale delle spese e delle competenze di causa – i ricorrenti contestano che, nonostante l’esito del giudizio avesse in parte confermato le ragioni degli opponenti, non sarebbe stata disposta una compensazione, neppure parziale delle spese; il motivo è palesemente infondato in quanto il regime delle spese, in entrambi i gradi del giudizio, ha seguito la regola di soccombenza avendo la parte ricorrente dato causa al giudizio ed essendosi viste integralmente respinte tutte le domande, così da non poter configurare un caso di soccombenza reciproca ai fini della eventuale decisione di compensazione delle spese (Cass. U, n. 32061 del 31/10/2022); conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r
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