CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 21790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39814/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 81, 612, comma 2 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 aprile 2026, con cui si ribadiscono tutte le dette doglianze; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto l'escussione testimoniale richiesta è stata ritenuta superflua dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente all'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 341-bis cod. pen., e in particolare alla mancanza cel requisito della presenza di più persone, è a sua volta manifestamente infondato poiché la Corte d'appello, nei censurare analoga doglianza, ha correttamente dato atto dei terzi presenti ai fatti contestati alla ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 612 cod. pen., e nello specifico l'inidoneità della minaccia a ingenerare timore nella persona offesa, è altresì manifestamente infondato in quanto la capacità concreta a ingenerare timore emerge chiaramente dal tenore delle frasi pronunciate dalla ricorrente contro gli ufficiali; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si sostiene il difetto di imputabilità della ricorrente per un'asserita alterazione del suo stato psico-fisico, è parimenti manifestamente infondato alla luce dei rilievi svolti sul punto dalla Corte d'appello, con motivazione completa e immune da censure (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e puntuali (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M