CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 1984
Cassazione n. 16670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata in data 23.4.2025, n. 18763/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina, in data 6.12.2024, quale giudice dell'esecuzione penale, aveva accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., articolata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna divenute definitive, rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti nella misura di anni diciannove di reclusione. La motivazione del rigetto, in stretta aderenza ai motivi rappresentati nel ricorso, verteva sui criteri utilizzati dal giudice dell'esecuzione per giungere alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali il giudice di legittimità ha evidenziato come sia stata corretta l'individuazione della pena-base in quella irrogata per la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e come gli aumenti operati a titolo di continuazione su tale pena siano stati congruamente motivati dal giudice di merito in ragione della gravità delle relative condotte, anche in ragione della ritenuta e non contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è compatibile con il vincolo della continuazione. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. Premesso che i motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 173, norme di attuazione del codice di rito, vanno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, si osserva quanto segue. Il ricorrente lamenta testualmente una serie di errori materiali consistenti nell'erronea individuazione della pena-base inflittagli per il reato più grave, pari ad anni quattordici di reclusione e non a quindici anni di reclusione, come erroneamente affermato dalla Corte di appello di Messina nell'ordinanza n. 509/24, con la conseguenza, afferma testualmente il ricorrente, che "la pena complessiva individuata inseguito agli aumenti a titolo di continuazione per i reati ascritti nelle altre sentenze non risulterebbe pari ad anni diciannove di reclusione, così come individuato dalla Corte di Merito e vagliato dal [OSCURATO:PERSONA]". 3. Con conclusioni scritte del 5.1.2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). In tale decisione la Suprema Corte ha escluso costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale. In tema di ricorso straordinario, pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686)Deve, di conseguenza, ritenersi inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (cfr. Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982; Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Rv. 284697). 5.1. Orbene, alla luce di tali princìpi, risulta in tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso di cui si discute. Con esso, infatti, il ricorrente non indica in che termini le omissioni e gli errori denunciati debbano ritenersi decisivi, nel senso che, ove non fossero stati commessi, avrebbero condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella adottata nei suoi confronti (cfr. Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004). Ma vi è di più. 3Come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di ricorso per cassazione operata nella sentenza oggetto di ricorso, il tema della entità della pena-base per il reato ritenuto più grave non era stato portato all'attenzione della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi dal ricorrente solo sulla congruità degli aumenti di pena per i reati-satelliti operati dal giudice dell'esecuzione in applicazione della disciplina della continuazione e sulla compatibilità, in punto di diritto, tra il riconoscimento di tale disciplina e la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen. Si tratta di questione, dunque, implicitamente risolta dalla Corte di Cassazione o, per meglio dire, non affrontata perché non dedotta, sicché non è configurabile in radice alcun errore. Né va taciuto che, come rilevato nelle sue conclusioni dal pubblico ministero, la stessa Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in diversa composizione, con la sentenza n. 25968 del 12.6.2025, intervenendo sempre su ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso altra ordinanza resa dalla Corte di appello di Messina quale giudice dell'esecuzione in data 2.12.2024, ha annullato con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio tale provvedimento, rilevando come in relazione al già citato reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito fosse incorso in un errore nel fissare la pena nella misura di quindici anni di reclusione, piuttosto che in quella di quattordici anni di reclusione, sulla quale si sarebbero dovuti calcolare i vari aumenti a titolo di continuazione per i reati-satelliti. Di tale circostanza il ricorrente ha dimostrato di avere assoluta contezza, riportando in ricorso un passaggio della sentenza della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione da ultima citata, sicché non si comprende, né il ricorrente si sofferma minimamente sul punto, quale sia l'interesse concreto a proporre ricorso per cassazione per far valere, in definitiva, un errore nella determinazione dell'entità della pena-base in cui è caduto il giudice dell'esecuzione, già riconosciuto dalla Corte di Cassazione, sebbene in una decisione diversa da quella oggetto del presente ricorso. 4Dalla mancanza di interesse discende un'ulteriore inammissibilità del ricorso proposto in questa sede. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente stesso immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara P.Q.M