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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48651/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen. reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg. 2/3) ha segnalato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva di un acquisto in buona fede, facendo corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod.pen. reitera censure già scrutinate in sede di merito e disattese con adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psichico del delitto ex art. 648 cod.pen.; la sentenza impugnata, infatti, (pagg. 2/3) ha segnalato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva di un acquisto in buona fede, facendo corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris