CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28017/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26514/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. –CONTRORICORRENTE- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Bergamo pubblicat a il 17.8.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe G herardi ha impugnato il decreto pronunciato dal giudice delegato in data 30 giugno 2022 e il verbale con cui era stato dichiarato aggiudicatario dell'immobile sito in Calcinate, posto in vendita dalla curatela. Oggetto: vendita Aveva lamentato di aver presentato un'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile descritto in atti, dichiarandosi disposto a partecipare all'asta pubblica, ma di non esser stato messo a conoscenza dell'esperimento di ben due diversi tentativi di vendita, non andati a buon fine. Aveva sostenuto di aver diritto alla restituzione della cauzione, avendo comunicato in data 3 giugno 2022 che non avrebbe partecipato alla gara, lamentando che, pur non essendo a conoscenza delle condizioni del bando, era stato dichiarato aggiudicatario senza che la sua offerta fosse stata accettata formalmente dalla curatela. Il T ribunale ha respinto il reclamo per carenza di interesse , affermando che l’aggiudicazioneera stata disposta nel rispetto delle condizioni di validità della proposta irrevocabile d'acquisto, conforme al programma di liquidazione elaborato dal Curatore, non essendo stato leso alcun diritto del reclamante, dovendo ritenersi l'accettazione dell'offerta pienamente valida. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di cassare l'ordinanza col ricorso articolato intre motivi; la C uratela del fallimento ALP Technology ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il controricorso è ammissibile essendo conforme ai requisiti previsti dall’art. 371 c.p.c., non avendo efficacia invalidante la mancata indicazione delle parole chiave descrittive dell’oggetto del contendere o l’esposizione di motivi di censura, essendo un mezzo difensivo volto a replicare alle ragioni dell’impugnazione. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente, d enunciando che il T ribunale si sarebbe limitato a respingere il reclamo per carenza di interesse , senza spiegare le ragioni della validità dell'offerta e del successivo perfezionamento della vendita e senza aver dato risposta alle obiezioni formulate dall’interessato basate sulla violazione dei principi di trasparenza e di competitività delle offerte previste dall'articolo 107 della legge fallimentare, e per violazione dell’affidamento nel regolare svolgimento della gara . Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo, per aver il T ribunale omesso di considerare che il Curatore aveva recepito l’offerta senza null’altro comunicare e senza procedere ad una sua formale accettazione, non avendo info r mato l’offerente neppure dello svolgimento della gara e senza che l’offerta irrevocabile fosse stata pubblicizzata, essendo palese l’interesse dell’aggiudicatarioa conte stare la regolarità della procedura. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 36 della legge fallimentare, per aver il T ribunale sostenuto che l’aggiudicatario di un bene posto in vendita non ha interesse a far invalidare l’aggiudica nonostante l’irregolarità della procedura. 3. Il ricorso è tardivo. Consta dagli atti di causa acquisiti d’ufficio che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del provvedimento in data 18.8.202 , unitamente all’integrale copia della decisione sul reclamo, avendo poi proposto il ricorso in data 28.10.2022, oltre il termine di legge imposto a pena di decadenza. Il termine (di sessanta giorni) per proporrericorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.avverso i decreti emessi dal tribunalefallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall'art. 36 bis l. fall., allasospensione feriale di cui all' art. 3 della l. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degliartt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento, la presa di conoscenza integrale dell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 19941/ 2017 ; Cass. n. 21345 / 2012 ).Lasospensione feriale dei termini processuali non si applica va al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare neppure nel regime previgente all’introduzione dell’art. 36 bis L.F., considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (art. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l'art. 92 ord. giudiz.) pone un'eccezione alla regola dellasospensione (Cass. 2329/2006; Cass.11317/2004). Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, pari ad € 10200 ,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della