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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35628/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente posto a base della sua valutazione, oltre all'assenza di elementi favorevoli (peraltro neppure indicati dal ricorrente), anche i precedenti penali a carico dell'imputato.

Trattasi di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (nel cui ambito assumono rilievo anche i precedenti penali a carico), considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente posto a base della sua valutazione, oltre all'assenza di elementi favorevoli (peraltro neppure indicati dal ricorrente), anche i precedenti penali a carico dell'imputato. Trattasi di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (nel cui ambito assumono rilievo anche i precedenti penali a carico), considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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