CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 19128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle già concesse attenuanti e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio, con dichiarazione di irrevocabilità quanto all'accertamento della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2022 la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina aggravata dalla minaccia commessa da più persone riunite e con l'uso di un'arma (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione e 516 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale: la sentenza ha affermato erroneamente che il primo giudice non aveva riconosciuto le attenuanti generiche e non ha risposto al motivo di gravame con il quale la difesa aveva richiesto la concessione delle stesse attenuanti con giudizio di prevalenza. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso non è fondato. 2. Il Tribunale di Bologna, sia in dispositivo che in motivazione (pag. 3), aveva riconosciuto "le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante" (in realtà si trattava di due distinte aggravanti, sia pure interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., come precisato da Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817) e in relazione a tale giudizio di comparazione l'imputato aveva proposto il terzo motivo di gravame. La sentenza impugnata, trattando dello svolgimento del processo, ha correttamente sintetizzato la doglianza sul punto, dando atto che "si chiedeva il giudizio di prevalenza delle generiche concesse, anche poiché non è stato accertato l'effettivo grado di coinvolgimento dell'imputato nel pestaggio e della sottrazione del denaro". Nel disattendere l'ultimo motivo di appello, la sentenza ha così motivato: "quanto alle generiche le stesse correttamente non sono state riconosciute, essendo l'azione di una certa gravità, per altro interamente costruita ed organizzata dal Bellinati, e che solo nella sua parte esecutiva finale ha visto la presenza di una terza persona, rimasta ignota; l'imputato è poi persona connotata da plurimi precedenti per reati di analoga natura". Mettendo in relazione la sintesi del motivo di appello e la risposta data dalla Corte territoriale, risulta evidente come, per un mero errore materiale, nella sentenza, dopo la parola: "riconosciute", sia stata omessa quella: "prevalenti". 3. La Corte di appello, dunque, ha esaminato e disatteso con congrua motivazione il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la "prevalenza delle generiche concesse" dal Tribunale. Secondo il diritto vivente, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 2, n. 26884 del 27/05/2022, Lattanzi non mass.). Inoltre, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (v., ad es., Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02 nonché Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen