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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31653/2026

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sibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettatol’appello proposto, ex art. 310 del codice di rito, nell ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminaridel 24 dicembre 2025, confermativa della misura cautelare della custodia incarcere, disposta in relazione alla provvisoria imputazione di concorso nel delittodi rapina pluriaggravata.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo, si duole di vizio di motivazione, data l’erroneavalutazione delle circostanze in cui si è verificato l’arresto dell’indagato e laconsegna del medesimo alle autorità italiane.

Più precisamente, il Tribunale nonavrebbe adeguatamente considerato come l’indagato avesse comunicato alproprio difensore la volontà di far rientro in Italia per fornire chiarimenti agliinquirenti.

Il fatto stesso dell’arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente difar rientro in Italia.

Sarebbe illogica, infine, la valorizzazione del profilo dellalatitanza ai fini del giudizio della persistenza delle esigenze cautelari.2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione allavalutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato,effettuata senza tener conto del tempo trascorso dal momento della cattura esenza riguardo alcuno per i profili valorizzati dalla difesa (quali il risarcimento neiconfronti delle vittime e lo status di persona incensurata dell’indagato) asostegno della richiesta di meno afflittive misure.

Si contesta, inoltre, la disparitàdi trattamento rispetto ai co-indagati, favoriti da misure cautelari meno afflittive,nonché la motivazione relativa alla mancata idoneità dei luoghi proposti dalladifesa per l’applicazione degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo propone censure non consentite dalla legge processuale,in quanto tese non già a evidenziare l’asserito vizio di motivazione, bensì aproporre una ricostruzione dei fatti, alternativa rispetto a quella razionalmentedelineata dal Tribunale, e una diversa valutazione degli elementi esaminati daigiudici della cautela, con motivazione affatto scevra dagli asseriti vizi (cfr. Sez. 2,Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Le obiezioni difensive sono, infatti, puramente congetturali, rasentandol’assoluta genericità, segnatamente là dove il ricorrente afferma che 1) il fattostesso dell’arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente di far rientro in Italia2) se egli non avesse voluto far rientro in Italia, difficilmente sarebbe stato trattoin arresto.

In disparte il carattere asseverativo e, come ricordato, congetturaledel motivo, si osserva che doglianze siffatte derivano dal mancato confronto,critico ed effettivo, con la motivazione della gravata ordinanza: in tal senso, ilmotivo è anche aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).In particolare, il ricorrente elude il confronto con la a ratio decidendi dellamotivazione, individuabile nel punto in cui il Tribunale ha rimarcato comel’arresto avvenisse in seguito a una specifica attività finalizzata alla localizzazionedel [OSCURATO:PERSONA], il quale, all’indomani della rapina, si era dato alla fuga, riparandoin Croazia.

Stante l’irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], l’autorità giudiziaria di Romaemetteva un mandato d’arresto europeo in data 28 aprile 2025.

Diversamente daquanto lamentato, lo stato di latitanza, durato non pochi mesi (da marzo 2025 asettembre 2025), è stato razionalmente valorizzato per affermare la sussistenzadelle esigenze cautelari, atteso il pericolo di fuga e di reiterazione del reato (v.infra, sub 3), fronteggiabile, secondo il ponderato apprezzamento del giudicedell’appello cautelare, soltanto con la già disposta misura cautelare in carcere.3.

Il secondo motivo è aspecifico, nel senso già indicato supra, sub 2 (v.Sez. 2, Boutartour, Rv. 277710 – 01, cit.).Si osserva, in primo luogo, che la censura relativa all’asserita disparità ditrattamento rispetto ai coindagati è stata già efficacemente disattesa inmotivazione, nel punto in cui si è sottolineato il preponderante profilo dellalatitanza che, a differenza dei complici, ha caratterizzato il comportamento delricorrente.

Inoltre, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensìconsiderato i profili valorizzati dalla difesa, chiarendo adeguatamente le ragioniper cui tanto l’incensuratezza quanto il risarcimento non potessero ritenersisufficienti ai fini di una rimeditazione del quadro cautelare, attesa la sussistenzadel concreto pericolo di fuga: in tal senso, l’evidenziata latitanza del ricorrente hasupportato razionalmente la decisione impugnata.Infine, la presenza di precedenti penali specifici, dei quali l’uno per fattirecenti (2024), ha indotto il Tribunale a ritenere che l’indagato tragga il propriosostentamento da condotte criminose e, quindi, a ritenere attuale e concreto ilpericolo di reiterazione del reato.

Anche tale notazione non viene adeguatamentecontrastata dal ricorrente, che si limita a porre in risalto il profilo del tempo (diotto mesi) trascorso dal momento della cattura e la decisione impugnata.

Ma,fatto salvo tale incidentale riferimento alla prolungata detenzione, il ricorrentenon ha allegato alcun elemento ulteriore idoneo a scardinare il precedentegiudizio di attualità delle esigenze.Sicché, in definitiva, l’ordinanza impugnata resta sostanzialmenteincontrastata e non scalfita dalle censure difensive, avendo reso una congruavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto le modalitàrealizzative della condotta e la personalità, negativamente valutata, delricorrente (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv.289262 – 01).Radicalmente aspecifica, infine, è la doglianza relativa al vaglio,asseritamente, mancante, dell’idoneità dei luoghi proposti dalla difesa perl’applicazione degli arresti domiciliari.

Alle precipue repliche, sviluppate dalTribunale, circa la mancata documentazione attestante l’idoneità dei luoghiproposti (si veda, a p. 6 della motivazione, il riferimento alla mancata allegazionedel contratto di locazione), il ricorrente contrappone l’esistenza di unadichiarazione autografa della persona disposta a ospitarlo, ciò che non basta,evidentemente, a contrastare i l giudizio del Tribunale del riesamesull ' inadeguatezza del luogo proposto per gli arresti domicil iari.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettatol’appello proposto, ex art. 310 del codice di rito, nell ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminaridel 24 dicembre 2025, confermativa della misura cautelare della custodia incarcere, disposta in relazione alla provvisoria imputazione di concorso nel delittodi rapina pluriaggravata.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo, si duole di vizio di motivazione, data l’erroneavalutazione delle circostanze in cui si è verificato l’arresto dell’indagato e laconsegna del medesimo alle autorità italiane. Più precisamente, il Tribunale nonavrebbe adeguatamente considerato come l’indagato avesse comunicato alproprio difensore la volontà di far rientro in Italia per fornire chiarimenti agliinquirenti. Il fatto stesso dell’arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente difar rientro in Italia. Sarebbe illogica, infine, la valorizzazione del profilo dellalatitanza ai fini del giudizio della persistenza delle esigenze cautelari.2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione allavalutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato,effettuata senza tener conto del tempo trascorso dal momento della cattura esenza riguardo alcuno per i profili valorizzati dalla difesa (quali il risarcimento neiconfronti delle vittime e lo status di persona incensurata dell’indagato) asostegno della richiesta di meno afflittive misure. Si contesta, inoltre, la disparitàdi trattamento rispetto ai co-indagati, favoriti da misure cautelari meno afflittive,nonché la motivazione relativa alla mancata idoneità dei luoghi proposti dalladifesa per l’applicazione degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo propone censure non consentite dalla legge processuale,in quanto tese non già a evidenziare l’asserito vizio di motivazione, bensì aproporre una ricostruzione dei fatti, alternativa rispetto a quella razionalmentedelineata dal Tribunale, e una diversa valutazione degli elementi esaminati daigiudici della cautela, con motivazione affatto scevra dagli asseriti vizi (cfr. Sez. 2,Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Le obiezioni difensive sono, infatti, puramente congetturali, rasentandol’assoluta genericità, segnatamente là dove il ricorrente afferma che 1) il fattostesso dell’arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente di far rientro in Italia2) se egli non avesse voluto far rientro in Italia, difficilmente sarebbe stato trattoin arresto. In disparte il carattere asseverativo e, come ricordato, congetturaledel motivo, si osserva che doglianze siffatte derivano dal mancato confronto,critico ed effettivo, con la motivazione della gravata ordinanza: in tal senso, ilmotivo è anche aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).In particolare, il ricorrente elude il confronto con la a ratio decidendi dellamotivazione, individuabile nel punto in cui il Tribunale ha rimarcato comel’arresto avvenisse in seguito a una specifica attività finalizzata alla localizzazionedel [OSCURATO:PERSONA], il quale, all’indomani della rapina, si era dato alla fuga, riparandoin Croazia. Stante l’irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], l’autorità giudiziaria di Romaemetteva un mandato d’arresto europeo in data 28 aprile 2025. Diversamente daquanto lamentato, lo stato di latitanza, durato non pochi mesi (da marzo 2025 asettembre 2025), è stato razionalmente valorizzato per affermare la sussistenzadelle esigenze cautelari, atteso il pericolo di fuga e di reiterazione del reato (v.infra, sub 3), fronteggiabile, secondo il ponderato apprezzamento del giudicedell’appello cautelare, soltanto con la già disposta misura cautelare in carcere.3. Il secondo motivo è aspecifico, nel senso già indicato supra, sub 2 (v.Sez. 2, Boutartour, Rv. 277710 – 01, cit.).Si osserva, in primo luogo, che la censura relativa all’asserita disparità ditrattamento rispetto ai coindagati è stata già efficacemente disattesa inmotivazione, nel punto in cui si è sottolineato il preponderante profilo dellalatitanza che, a differenza dei complici, ha caratterizzato il comportamento delricorrente. Inoltre, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensìconsiderato i profili valorizzati dalla difesa, chiarendo adeguatamente le ragioniper cui tanto l’incensuratezza quanto il risarcimento non potessero ritenersisufficienti ai fini di una rimeditazione del quadro cautelare, attesa la sussistenzadel concreto pericolo di fuga: in tal senso, l’evidenziata latitanza del ricorrente hasupportato razionalmente la decisione impugnata.Infine, la presenza di precedenti penali specifici, dei quali l’uno per fattirecenti (2024), ha indotto il Tribunale a ritenere che l’indagato tragga il propriosostentamento da condotte criminose e, quindi, a ritenere attuale e concreto ilpericolo di reiterazione del reato. Anche tale notazione non viene adeguatamentecontrastata dal ricorrente, che si limita a porre in risalto il profilo del tempo (diotto mesi) trascorso dal momento della cattura e la decisione impugnata. Ma,fatto salvo tale incidentale riferimento alla prolungata detenzione, il ricorrentenon ha allegato alcun elemento ulteriore idoneo a scardinare il precedentegiudizio di attualità delle esigenze.Sicché, in definitiva, l’ordinanza impugnata resta sostanzialmenteincontrastata e non scalfita dalle censure difensive, avendo reso una congruavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto le modalitàrealizzative della condotta e la personalità, negativamente valutata, delricorrente (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv.289262 – 01).Radicalmente aspecifica, infine, è la doglianza relativa al vaglio,asseritamente, mancante, dell’idoneità dei luoghi proposti dalla difesa perl’applicazione degli arresti domiciliari. Alle precipue repliche, sviluppate dalTribunale, circa la mancata documentazione attestante l’idoneità dei luoghiproposti (si veda, a p. 6 della motivazione, il riferimento alla mancata allegazionedel contratto di locazione), il ricorrente contrappone l’esistenza di unadichiarazione autografa della persona disposta a ospitarlo, ciò che non basta,evidentemente, a contrastare i l giudizio del Tribunale del riesamesull ' inadeguatezza del luogo proposto per gli arresti domicil iari.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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