CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 41046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la sua richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa ai ensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen. ; considerato che questa Corte si è già condivisibilmente espressa in ordine alla natura non giurisdizionale e, conseguentemente, non impugnabile del provvedimento di cui si tratta (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, Baldo, Rv. 285930), precisando che l'assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto; Considerato, ancora, che - sia pure sotto altro profilo - questa Corte (Sez. 6, n. 25367 de4 09/05/2023, I., Rv. 285639 - 01) ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità; CLAwl, rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna delik.ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. o Dichiara inammissibile il ricorso e condannatlé ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P