CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 21550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0»1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Ancona riqualificava in ricorso per cassazione l'impugnazione proposta nell'interessa di EENNEMR Hamada, con la quale costui aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Ancona che lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere