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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43741/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in data 25/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, numero 1) e 582 cod. pen. ed altro.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3 ove la Corte territoriale valorizza la capacità a delinquere del colpevole desunta dagli innumerevoli precedenti penali a suo carico); Considerato che il secondo motivo di ricorso in punto di penale responsabilità del prevenuto per l'inattendibilità della persona offesa è manifestamente infondato e privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 sull'ampio compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità e pag. 2 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., anche riscontrate da referto medico e verbale di arresto, nonché tenuto conto finanche della confessione del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in data 25/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, numero 1) e 582 cod. pen. ed altro. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3 ove la Corte territoriale valorizza la capacità a delinquere del colpevole desunta dagli innumerevoli precedenti penali a suo carico); Considerato che il secondo motivo di ricorso in punto di penale responsabilità del prevenuto per l'inattendibilità della persona offesa è manifestamente infondato e privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 sull'ampio compendio probatorio a sostegno dell'affermazione di responsabilità e pag. 2 sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., anche riscontrate da referto medico e verbale di arresto, nonché tenuto conto finanche della confessione del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 43741/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris