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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 13105/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3524-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 262/264; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., dom.to ope legis in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - intimato - avverso la sentenza n. 51/IV/2013 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (d'ora in avanti, breviter, "REGINA") un avviso di accertamento con cui provvide, nei confronti della detta società e relativamente all'anno di imposta 2004, a riprese per IVA e sanzioni, per attività di compravendita immobiliare in regime di esenzione ex art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchè per operazioni soggettivamente inesistenti; che la REGINA impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di L'Aquila che, con sentenza 191/3/11, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 51/IV/2013, depositata il 18.6.2013, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'attività di compravendita sottesa all'avviso di accertamento dovesse effettivamente intendersi quale occasionale e non abituale, con conseguente indetraibilità della corrispondente I.V.A.; che avverso tale sentenza la REGINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre è rimasto intimato il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -2- Considerato anzitutto che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 10 gennaio 2001, va dichiaraa l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, privo di legittimazione ad causam e ad processum, siccome spettante unicamente all'AGENZIA DELLE ENTRATE (arg. da Cass., Sez. 5, 26.2.2019, n. 5556, Rv. 652787-01); che con il primo motivo, la difesa della REGINA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere l'Ufficio erroneamente escluso che la UNIRENT - società alienante l'immobile sotteso alla ripresa per cui è causa - svolgesse in via prevalente o esclusiva attività di compravendita di immobili, da un lato, senza avere considerato l'inesistenza di criteri univoci atti a definire tale tipologia attività e, dall'altro e in ogni caso, senza avere verificato il possesso, in capo alla UNIRENT, di elementi formali (previsioni statutarie, classificazioni prevalenti degli immobili nel bilancio, codici attività indicati nella dichiarazione I.V.A.) e sostanziali (concreto ed effettivo svolgimento di attività di compravendita immobiliare), idonei a "colorare" in detti termini l'attività della UNIRENT; che il motivo è inammissibile; che premesso che la doglianza appare diretta a censurare più l'operato dell'Ufficio (e, dunque, l'avviso di accertamento), che il contenuto della decisione impugnata (la quale, al contrario, rappresenta l'unico oggetto del giudizio di cassazione.

Cfr. Cass., Sez. 5, 13.3.2009, n. 6134, Rv. 607319-01), anche volendo valorizzare l'ultimo cpv. del motivo, contenuto alla p.

Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -3- 38 del ricorso ("di tutto ciò non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata"), osserva nondimeno il Collegio come non si comprende se parte ricorrente miri a censurare un'omissione di pronunzia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. su difese svolte nei precedenti gradi di giudizio - nel qual caso il motivo sarebbe inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 2, 16.2.2018, n. 3845, Rv. 647804-01), per non essere stato trascritto in ricorso se, come e quando tali "eccezioni di parte, volte a sostenere la correttezza del comportamento tenuto (quindi, nella sostanza, la corretta soggezione ad IVA dell'operazione di cessione immobiliare)" (cfr. ricorso, p. 37 cpv.) furono proposte - ovvero punti ad una rivalutazione - comunque preclusa a questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01) - del materiale istruttorio, diversa da quella svolta dai giudici di appello ed illustrata alle pp. 7, ult. cpv. e 8 della motivazione della decisione impugnata; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 2700 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere l'Ufficio ritenuto sussistente, nella specie, un'operazione soggettivamente inesistente, frutto di accordo simulatorio tra le parti, smentito - a detta della difesa della REGINA — "dall'avvenuto pagamento del prezzo nonché dalla assenza di vantaggio economico in capo [ad essa contribuente]" (cfr. ricorso, p. 39, terzo cpv.); che il motivo è inammissibile; Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -4- che premesso che la doglianza, sì come proposta, appare nuovamente diretta a censurare l'operato dell'Ufficio (e, dunque, l'avviso di accertamento), più che il contenuto della decisione impugnata, nondimeno osserva in ogni caso la Corte come la stessa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - in conseguenza degli specifici motivi di appello propositi dall'AGENzIA (cfr. p. 4 della decisione impugnata) - non ha indugiato ulteriormente sulla tematica della fittizietà soggettiva delle operazioni originariamente contestate alla REGINA, essendo stata la C.T.R. investita della sola questione relativa alla soggezione o meno ad I.V.A. dell'operazione immobiliare de qua vertitur; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 10, comma (recte, n.) 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2195 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio, consistente nella riconduzione dell'operazione immobiliare sottesa alla ripresa al regime di esenzione previsto dall'art. 10 cit., nonostante sia consolidato il principio per cui anche una sola operazione può costituire l'oggetto principale o prevalente dell'attività di impresa, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina I.V.A.; che il motivo è inammissibile; che rappresentano principi consolidati quelli per cui: 1) in tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -5- commercio (Cass., Sez. 5, 18.4.2018, n. 9461, Rv. 647825- 01); 2) l'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate all'art. 10, da n. 1 a n. 9, dello stesso d.P.R., al fine della determinazione della percentuale della indetraibilità (cd. pro rata), solo quando esse formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, con la conseguenza che vanno escluse tutte quelle attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa (Cass., Sez. 5, 7.5.2008, n. 11085, Rv. 603188-01); 3) per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. pro rata), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass., Sez. 5, 29.3.2019, n. 8813, Rv. 653351-01); che, esclusa la ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di cessione dell'immobile per cui è causa, in favore della REGINA, da parte della società costruttrice dello stesso ovvero di società che abbia ivi eseguito lavori di ristrutturazione, la C.T.R. ha ampiamente argomentato (cfr. p. 8 della motivazione) circa le ragioni che portano a ritenere l'alienazione dell'immobile in questione in favore della REGINA e ad opera della UNIRENT, quale meramente "occasionale e marginale" (cfr. p. 7, ult. cpv.) rispetto all'attività di impresa svolta da quest'ultima - impegnata, piuttosto, nella produzione e commercializzazione Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -6- di apparecchiature per la gastronomia, elettrodomestici, costruzioni metal-meccaniche, macchinari, impianti industriali ed artigianali - tenuto altresì conto, a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi connessione dell'operazione in commento con finalità imprenditoriali, dell'immediatezza con cui la medesima UNIRENT ebbe ad acquistare da terzi e, poi, a rivendere alla REGINA l'immobile per cui è causa (cfr. anche, su tale specifico profilo, Cass., Sez. 5, 19.7.2017, nn. 17783 e 17784, non massimate, rese tra le medesime parti); che sono tali complessive motivazioni - e non già l'unicità dell'operazione di compravendita in commento - a rappresentare, dunque, il cuore della decisione assunta dalla C.T.R. con esse, tuttavia, il motivo, a ben vedere, non si confronta affatto; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE vada rigettato, con condanna della REGINA al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; alcunché va, invece, disposto, nei rapporti tra la ricorrente ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., non essendosi questo costituito; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in /'c7 Ric. 2014 n. 3524 sez.

ST - ud. 09-3-2022 -7- complessivi C 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, mentre nulla dispone, al riguardo, nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3524-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 262/264; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., dom.to ope legis in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - intimato - avverso la sentenza n. 51/IV/2013 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (d'ora in avanti, breviter, "REGINA") un avviso di accertamento con cui provvide, nei confronti della detta società e relativamente all'anno di imposta 2004, a riprese per IVA e sanzioni, per attività di compravendita immobiliare in regime di esenzione ex art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonchè per operazioni soggettivamente inesistenti; che la REGINA impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di L'Aquila che, con sentenza 191/3/11, accolse il ricorso; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 51/IV/2013, depositata il 18.6.2013, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'attività di compravendita sottesa all'avviso di accertamento dovesse effettivamente intendersi quale occasionale e non abituale, con conseguente indetraibilità della corrispondente I.V.A.; che avverso tale sentenza la REGINA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre è rimasto intimato il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -2- Considerato anzitutto che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 10 gennaio 2001, va dichiaraa l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, privo di legittimazione ad causam e ad processum, siccome spettante unicamente all'AGENZIA DELLE ENTRATE (arg. da Cass., Sez. 5, 26.2.2019, n. 5556, Rv. 652787-01); che con il primo motivo, la difesa della REGINA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere l'Ufficio erroneamente escluso che la UNIRENT - società alienante l'immobile sotteso alla ripresa per cui è causa - svolgesse in via prevalente o esclusiva attività di compravendita di immobili, da un lato, senza avere considerato l'inesistenza di criteri univoci atti a definire tale tipologia attività e, dall'altro e in ogni caso, senza avere verificato il possesso, in capo alla UNIRENT, di elementi formali (previsioni statutarie, classificazioni prevalenti degli immobili nel bilancio, codici attività indicati nella dichiarazione I.V.A.) e sostanziali (concreto ed effettivo svolgimento di attività di compravendita immobiliare), idonei a "colorare" in detti termini l'attività della UNIRENT; che il motivo è inammissibile; che premesso che la doglianza appare diretta a censurare più l'operato dell'Ufficio (e, dunque, l'avviso di accertamento), che il contenuto della decisione impugnata (la quale, al contrario, rappresenta l'unico oggetto del giudizio di cassazione. Cfr. Cass., Sez. 5, 13.3.2009, n. 6134, Rv. 607319-01), anche volendo valorizzare l'ultimo cpv. del motivo, contenuto alla p. Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -3- 38 del ricorso ("di tutto ciò non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata"), osserva nondimeno il Collegio come non si comprende se parte ricorrente miri a censurare un'omissione di pronunzia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. su difese svolte nei precedenti gradi di giudizio - nel qual caso il motivo sarebbe inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 2, 16.2.2018, n. 3845, Rv. 647804-01), per non essere stato trascritto in ricorso se, come e quando tali "eccezioni di parte, volte a sostenere la correttezza del comportamento tenuto (quindi, nella sostanza, la corretta soggezione ad IVA dell'operazione di cessione immobiliare)" (cfr. ricorso, p. 37 cpv.) furono proposte - ovvero punti ad una rivalutazione - comunque preclusa a questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01) - del materiale istruttorio, diversa da quella svolta dai giudici di appello ed illustrata alle pp. 7, ult. cpv. e 8 della motivazione della decisione impugnata; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 2700 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere l'Ufficio ritenuto sussistente, nella specie, un'operazione soggettivamente inesistente, frutto di accordo simulatorio tra le parti, smentito - a detta della difesa della REGINA — "dall'avvenuto pagamento del prezzo nonché dalla assenza di vantaggio economico in capo [ad essa contribuente]" (cfr. ricorso, p. 39, terzo cpv.); che il motivo è inammissibile; Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -4- che premesso che la doglianza, sì come proposta, appare nuovamente diretta a censurare l'operato dell'Ufficio (e, dunque, l'avviso di accertamento), più che il contenuto della decisione impugnata, nondimeno osserva in ogni caso la Corte come la stessa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - in conseguenza degli specifici motivi di appello propositi dall'AGENzIA (cfr. p. 4 della decisione impugnata) - non ha indugiato ulteriormente sulla tematica della fittizietà soggettiva delle operazioni originariamente contestate alla REGINA, essendo stata la C.T.R. investita della sola questione relativa alla soggezione o meno ad I.V.A. dell'operazione immobiliare de qua vertitur; che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 10, comma (recte, n.) 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2195 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio, consistente nella riconduzione dell'operazione immobiliare sottesa alla ripresa al regime di esenzione previsto dall'art. 10 cit., nonostante sia consolidato il principio per cui anche una sola operazione può costituire l'oggetto principale o prevalente dell'attività di impresa, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina I.V.A.; che il motivo è inammissibile; che rappresentano principi consolidati quelli per cui: 1) in tema di IVA, ai fini dell'imponibilità, assumono rilievo soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte in forma di impresa, caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -5- commercio (Cass., Sez. 5, 18.4.2018, n. 9461, Rv. 647825- 01); 2) l'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate all'art. 10, da n. 1 a n. 9, dello stesso d.P.R., al fine della determinazione della percentuale della indetraibilità (cd. pro rata), solo quando esse formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, con la conseguenza che vanno escluse tutte quelle attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa (Cass., Sez. 5, 7.5.2008, n. 11085, Rv. 603188-01); 3) per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. pro rata), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass., Sez. 5, 29.3.2019, n. 8813, Rv. 653351-01); che, esclusa la ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di cessione dell'immobile per cui è causa, in favore della REGINA, da parte della società costruttrice dello stesso ovvero di società che abbia ivi eseguito lavori di ristrutturazione, la C.T.R. ha ampiamente argomentato (cfr. p. 8 della motivazione) circa le ragioni che portano a ritenere l'alienazione dell'immobile in questione in favore della REGINA e ad opera della UNIRENT, quale meramente "occasionale e marginale" (cfr. p. 7, ult. cpv.) rispetto all'attività di impresa svolta da quest'ultima - impegnata, piuttosto, nella produzione e commercializzazione Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -6- di apparecchiature per la gastronomia, elettrodomestici, costruzioni metal-meccaniche, macchinari, impianti industriali ed artigianali - tenuto altresì conto, a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi connessione dell'operazione in commento con finalità imprenditoriali, dell'immediatezza con cui la medesima UNIRENT ebbe ad acquistare da terzi e, poi, a rivendere alla REGINA l'immobile per cui è causa (cfr. anche, su tale specifico profilo, Cass., Sez. 5, 19.7.2017, nn. 17783 e 17784, non massimate, rese tra le medesime parti); che sono tali complessive motivazioni - e non già l'unicità dell'operazione di compravendita in commento - a rappresentare, dunque, il cuore della decisione assunta dalla C.T.R. con esse, tuttavia, il motivo, a ben vedere, non si confronta affatto; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE vada rigettato, con condanna della REGINA al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; alcunché va, invece, disposto, nei rapporti tra la ricorrente ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., non essendosi questo costituito; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in /'c7 Ric. 2014 n. 3524 sez. ST - ud. 09-3-2022 -7- complessivi C 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, mentre nulla dispone, al riguardo, nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel
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