CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 21811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15204-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa in calce al contro ricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 3571/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 15/12 /201 6 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del la Calabria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello proposto da l Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e [OSCURATO:PERSONA] del Crati avverso la pronuncia n. 5739/2014 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza in accoglimento de l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartell a esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2005— 2006 ; avverso la pronuncia della Commissione t ributaria r egionale il Consorzio propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ed illustratoda memoria; il contribuenteresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato esterno formulata dal controricorrente in riferimento alla sentenza n. 1681/2014, emessa della medesima Commissione tributaria regionale successivamente alla notifica dell’appello; 1.2.invero, in tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudiziodi secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata(non avendo il controricorrente, nell’odierna fattispecie, formulato alcuna deduzione al riguardo) , la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (cfr. Cass. n. 28733 del 04/10/2022; Cass. n. 22506 del 04/11/2015); 2.1. con unico motivo il Consorzio denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 4 l. Regione Calabria n. 12/2006, dell’art.1, comma 161 l.n.296/2006, dell’art. 23 legge Regione Calabria n. 11/2003, dell’art. 25 DPR n. 602/ 19 73 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che nel caso in esame si fosse verificata la decadenza relativamente alla riscossione dei contributi consortili in oggetto sebbene nessuna norma - tra quelle applicabili alla riscossionedei contributi consortili - prevede sse una tale decadenza; 2.2. la censura va accolta; 2.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5536 del 26/02/2019; Cass. n. 13165 del 11/06/2014),l'eccezione di decadenza del contribuente(relativa a cartella notificata in data 6.3.3012 con riferimento a contributi consortili dovuti per le annualità 2005/2006) era infondata , essendo assoggettata la riscossione dei contributi di bonifica al solo termine di prescrizione, dovendo essereeffettuata, in forza dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo neppure trovare applicazione l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo; 2.4. la Commissione tributaria regionale ha dunque errato nel ritenere maturata la decadenza del Consorzio dalla riscossione dei contributi consortili in esame; 3. il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per esamedelle questioni rimaste assorbite(tra cui l’eccezione di prescrizione, proposta in subordine dal consorziato)alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da