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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 43958/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/05/2022, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SALERNO il 9/5/2022 aveva revocato la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. e ha conseguentemente disposto che la misura cautelare venisse ripristinata.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett c) e 581 lett. d) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari così come originariamente individuate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Al fine di una migliore comprensione appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter dei provvedimenti cautelari che si sono succeduti nei confronti del ricorrente.

1.1. In data 13 dicembre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione a delinquere e di alcune ipotesi di reato di cui all'art. 4 L. 401/89, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.2.

Il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale per il riesame, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla difesa, ritenuta la gravità indiziaria, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per tutti i reati e ha sostituito la misura in atto con gli arresti donniciliari per il solo reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Averso tale ordinanza il 21 marzo 2022 la difesa dell'indagato ha proposto ricorso.

1.3. In data 11 aprile 2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno, accolta l'istanza della difesa, ha revocato la misura degli arresti donniciliari e ha disposto la liberazione dell'indagato.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero che il Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale per il riesame, ha accolto e ha emesso l'ordinanza del 30 maggio 2022 -oggetto dell'attuale ricorso proposto dalla difesa dell'indagato- con la quale ha disposto che la misura degli arresti domiciliari fosse ripristinata.

1.4. Entrambi i ricorsi sono stati fissati per l'udienza dell'il ottobre 2022 avanti a questo Collegio che, preso anche atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento originario, con separata sentenza, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2022.

2. Il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale del riesame il 30 maggio 2022 è fondato nei termini che seguono.2.1.

Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse ammissibile.

Come già in quella fase evidenziato, infatti, il ricorrente rileva che l'organo dell'accusa, richiamando per intero l'ordinanza genetica e il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la diversa e ulteriore motivazione dell'ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari, oggetto di impugnazione.

La doglianza è manifestamente infondata.

L'appello proposto dal pubblico ministero, seppure il riferimento al giudicato cautelare che si sarebbe formato sia errato, non era inammissibile per difetto di specificità.

L'organo dell'accusa, infatti, richiamando la motivazione esposta dal Tribunale del riesame, ha sufficientemente evidenziato gli elementi e gli argomenti di critica avverso le conclusioni cui il giudice delle indagini preliminari era pervenuto senza confrontarsi, questo era l'assunto dell'atto di impugnazione, con gli argomenti posti in precedenza a sostegno della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'attualità e concretezza delle stesse.

2.2. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale del riesame, anche facendo erroneamente riferimento alle presunzioni previste in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, avrebbe omesso di considerare quanto complessivamente emerso in punto di assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Il giudice dell'appello cautelare, nello specifico, rinviando alla motivazione dell'ordinanza pronunciata in sede di riesame, non si sarebbe correttamente confrontato con i nuovi elementi valutati dal giudice nell'ordinanza impugnata e con quelli di fatto evidenziati dalla difesa, come il notevole intervallo di tempo trascorso senza commettere condotte penalmente rilevanti e il trasferimento all'estero per esercitare un'attività lecita.

La doglianza è fondata.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale la conclusione in ordine all'inidoneità degli ulteriori elementi valorizzati dal giudice si fonda sulla correttezza della valutazione già operata dal medesimo Tribunale sull'originaria sussistenza delle esigenze cautelari, è carente.

Esclusa la sussistenza della circostanza aggravante originariamente ritenuta, infatti, il giudice dell'appello cautelare, come evidenziato dalla difesa nei motivi di ricorso e correttamente ritenuto dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di revoca, avrebbe dovuto dare adeguato conto del tempo trascorso dai fatti -le conversazioni si riferiscono all'anno 2016 e il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è contestato come commesso sino al 2019- e delle ulteriori circostanze indicate dalla difesa quanto all'assenza di elementi significativi sui quali fondare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Gli argomenti utilizzati nell'ordinanza impugnata anche riportando il precedente provvedimento pronunciato, la cui motivazione sul punto era carente, d'altro canto, sono inconferenti: -il riferimento all'assenza di prove dell'avvenuta rescissione del ricorrente dal sodalizio, frutto di un'apparente confusione con i criteri previsti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è improprio ed errato; -la considerazione secondo la quale l'avere avviato un'attività in ambito informatico nella Repubblica Dominicana sarebbe significativa del pericolo di reiterazione dei reati, in assenza ulteriori, concreti e specifici elementi, è il risultato di una mera congettura.

Ragioni queste per le quali, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice cautelare, tenuto nel dovuto conto il tempo trascorso dai fatti, considerati ed evidenziati gli eventuali elementi concreti sui quali fondare il giudizio in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, valutata anche l'incidenza degli ulteriori elementi indicati dalla difesa e di quelli emersi anche dopo l'applicazione della misura cautelare, si pronunci in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle esigenze cautelari P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/05/2022, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SALERNO il 9/5/2022 aveva revocato la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. e ha conseguentemente disposto che la misura cautelare venisse ripristinata. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 lett c) e 581 lett. d) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari così come originariamente individuate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Al fine di una migliore comprensione appare opportuno ripercorrere sinteticamente l'iter dei provvedimenti cautelari che si sono succeduti nei confronti del ricorrente. 1.1. In data 13 dicembre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione a delinquere e di alcune ipotesi di reato di cui all'art. 4 L. 401/89, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.2. Il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale per il riesame, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla difesa, ritenuta la gravità indiziaria, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per tutti i reati e ha sostituito la misura in atto con gli arresti donniciliari per il solo reato di cui all'art. 416 cod. pen. Averso tale ordinanza il 21 marzo 2022 la difesa dell'indagato ha proposto ricorso. 1.3. In data 11 aprile 2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno, accolta l'istanza della difesa, ha revocato la misura degli arresti donniciliari e ha disposto la liberazione dell'indagato. Avverso tale ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero che il Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale per il riesame, ha accolto e ha emesso l'ordinanza del 30 maggio 2022 -oggetto dell'attuale ricorso proposto dalla difesa dell'indagato- con la quale ha disposto che la misura degli arresti domiciliari fosse ripristinata. 1.4. Entrambi i ricorsi sono stati fissati per l'udienza dell'il ottobre 2022 avanti a questo Collegio che, preso anche atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento originario, con separata sentenza, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2022. 2. Il ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Salerno, Sezione Distrettuale del riesame il 30 maggio 2022 è fondato nei termini che seguono.2.1. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse ammissibile. Come già in quella fase evidenziato, infatti, il ricorrente rileva che l'organo dell'accusa, richiamando per intero l'ordinanza genetica e il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la diversa e ulteriore motivazione dell'ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari, oggetto di impugnazione. La doglianza è manifestamente infondata. L'appello proposto dal pubblico ministero, seppure il riferimento al giudicato cautelare che si sarebbe formato sia errato, non era inammissibile per difetto di specificità. L'organo dell'accusa, infatti, richiamando la motivazione esposta dal Tribunale del riesame, ha sufficientemente evidenziato gli elementi e gli argomenti di critica avverso le conclusioni cui il giudice delle indagini preliminari era pervenuto senza confrontarsi, questo era l'assunto dell'atto di impugnazione, con gli argomenti posti in precedenza a sostegno della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'attualità e concretezza delle stesse. 2.2. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale del riesame, anche facendo erroneamente riferimento alle presunzioni previste in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, avrebbe omesso di considerare quanto complessivamente emerso in punto di assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il giudice dell'appello cautelare, nello specifico, rinviando alla motivazione dell'ordinanza pronunciata in sede di riesame, non si sarebbe correttamente confrontato con i nuovi elementi valutati dal giudice nell'ordinanza impugnata e con quelli di fatto evidenziati dalla difesa, come il notevole intervallo di tempo trascorso senza commettere condotte penalmente rilevanti e il trasferimento all'estero per esercitare un'attività lecita. La doglianza è fondata. La motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale la conclusione in ordine all'inidoneità degli ulteriori elementi valorizzati dal giudice si fonda sulla correttezza della valutazione già operata dal medesimo Tribunale sull'originaria sussistenza delle esigenze cautelari, è carente. Esclusa la sussistenza della circostanza aggravante originariamente ritenuta, infatti, il giudice dell'appello cautelare, come evidenziato dalla difesa nei motivi di ricorso e correttamente ritenuto dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di revoca, avrebbe dovuto dare adeguato conto del tempo trascorso dai fatti -le conversazioni si riferiscono all'anno 2016 e il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è contestato come commesso sino al 2019- e delle ulteriori circostanze indicate dalla difesa quanto all'assenza di elementi significativi sui quali fondare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Gli argomenti utilizzati nell'ordinanza impugnata anche riportando il precedente provvedimento pronunciato, la cui motivazione sul punto era carente, d'altro canto, sono inconferenti: -il riferimento all'assenza di prove dell'avvenuta rescissione del ricorrente dal sodalizio, frutto di un'apparente confusione con i criteri previsti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è improprio ed errato; -la considerazione secondo la quale l'avere avviato un'attività in ambito informatico nella Repubblica Dominicana sarebbe significativa del pericolo di reiterazione dei reati, in assenza ulteriori, concreti e specifici elementi, è il risultato di una mera congettura. Ragioni queste per le quali, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice cautelare, tenuto nel dovuto conto il tempo trascorso dai fatti, considerati ed evidenziati gli eventuali elementi concreti sui quali fondare il giudizio in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, valutata anche l'incidenza degli ulteriori elementi indicati dalla difesa e di quelli emersi anche dopo l'applicazione della misura cautelare, si pronunci in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle esigenze cautelari P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sal