CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Livorno, incaricato di celebrare un procedimento penale a carico dell'istante; Rilevato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, fissa le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione ed applicabili, in quanto tali, non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare, esecutiva, estradiz'onale o di prevenzione), consentono di proporre ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti (cfr. paragrafo 7 del considerato in diritto Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello); Considerato che il ricorso in esame, afferente alla materia della ricusazione, soggiace alla predetta regola generale — cui si sottraggono soltanto quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso, cfr. Sez. U Aiello cit. paragrafo 8.4 — e che, pertanto, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen