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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32858/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano , in funzione di giudice dell ’ esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciatadal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2022 , divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2024 , evidenziando che non era stato effettuato, nel termine stabilito,il pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale al quale il beneficioera stato subordinato

2. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] articolandodue motivi. 2.1.Con il primo eccepisce n ullità del provvedimento in relazione agli articoli 111Cost. 125 e 546 cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione . il T ribunale non ha considerato che la somma disposta dalla sentenza di condanna a titolo di provvisionale nonché quella liquidata per le spese legali è stato oggetto di azion e esecutiva ed assegnata alla creditrice , come inconfutabilmente dimostrato d a lla documentazione allegata , a seguito di pignoramentopresso terzi .

Lamotivazione è apparente e non esaustiva perché non dà conto del quadro documentalein atti n é considera che il condannato ha un lavoro dipendente da operaio e che ha regolarmente versato le somme a titolo di mantenimento del figliominore.

2.2. Con il secondo motivo deduce nullità del provvedimento in relazione all’art.666, comma 5 , cod. proc. pen.

Lamentache il giudice dell ’ esecuzione non ha chiesto alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie alla decisione ; avrebbe dovuto , invece, attivare poteri istruttor i d ’ ufficio per verificare quanto prospettato dal ricorrenteed in particolare l ’ avvenuto pignoramento del quinto dello stipendio a favoredella parte civile .

CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. In premessa , va ricordato che l a concessione della sospensione condizionaledella pena subordinata all ’ adempimento di "obblighi risarcitori" è uno strumentoconcepito dal legislatore per garanti re « che il comportamento del reo, dopola condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell ’ istituto stesso della sospensione condizionale della pena » (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all ’ interesse dell’ordinamentoa che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al casoconcreto.

Nelmodello disegnato nell ’ art. 165 cod. pen l ’ obbligo risarcitorio non è perciò qualificabilecome rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene auna relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dalsuo adempimento dipende l ’ applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l ’ applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico(cfr. Sez.

U, n. del 23/06/2022, Liguori, in motivazione) .

Ciònonsignifica che il diritto di credito maturato dalla parte civile possa subire ritardio pregiudizi per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all’adempimento dell ’ obbligo risarcitorio, in conseguenza dell ’ accertamento del fattoillecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimentodel danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguentealla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva).

La parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all’esecuzioneforzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimentodel danno, si converte in pignoramento (ex art. 320 cod. proc. pen.), realizzandosi,dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l ’ adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiaredella sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile chegovernano l ’ obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l ’ imputato e la parte civile edove quel termine perciò non rileva .

La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell ’ obbligo - cui sia subordinata la concessionedel beneficio di cui all ’ art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l ’ ipotesi di sopravvenutaimpossibilità non dipendente da atto volontario.

Iltermine per l ’ adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività dellapena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entrotale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l ’ obbligo condizionante(Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata,Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez.3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109).

Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha precisatoche le vicende dell ’ obbligazione civile, successive al decorso del termine fissatodal giudice per l ’ adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunqueforma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca delbeneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto ( Sez. 1, n. del07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 – 01). 2.N ell ’ ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l ’ inadempimento del condannato non comportala revoca automatica del beneficio, potendo l ’ interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l ’ estrema difficoltà dell’adempimento(Sez. - 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587; Sez. 3, n.3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana,Rv. 211917).

Tuttavia, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamenteposte in essere dal condannato e deve essere dimostrata.

Infatti, l ’ adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietàed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessionedel beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035), conla conseguenza che il giudice dell ’ esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimentoe dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).

La condizione impeditiva dell ’ adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell ’ esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole,ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile acaso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari del soggetto obbligato (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330).

Ilgiudice dell ’ esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull ’ impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti,a norma dell ’ art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 3.Tanto posto risulta evidente che entrambi i motivi dedotti non superano il vagliodi ammissibilità Sostieneil ricorrente di avere prodotto in sede di incidente di esecuzione la documentazioneattestante l ’ avvenuto adempimento dell ’ obbligo risarcitorio , sia purein forma coattiva e non spontanea, e che il Giudice adito avrebbe dovuto , quantomeno, attivare i poteri istruttori per verificarne la fondatezza dell ’ assunto difensivo.

Nesegue che i l condannato si è opposto alla richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale d el la pena con una prospettazione di per sé irrilevante , e quindi insuscettibile di utile approfondimento, posto che,come chiarito in premessa, la revoca del beneficio non può essere disposta solo in presenza di un adempimento dell ’ obbligo risarcitoriospontaneo e tempestivo .

Per di più non ha nemmeno allegato l ’ assoluta impossibilitàdi adempiere .

Non precisa, inoltre, il r icorrente, né lo ha fatto davanti al Giudice dell’esecuzione se tale adempimento sia stato tempestivo perché intervenuto nel termine fissato dalla sentenza di condanna.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano , in funzione di giudice dell ’ esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciatadal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2022 , divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2024 , evidenziando che non era stato effettuato, nel termine stabilito,il pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale al quale il beneficioera stato subordinato 2. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] articolandodue motivi. 2.1.Con il primo eccepisce n ullità del provvedimento in relazione agli articoli 111Cost. 125 e 546 cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione . il T ribunale non ha considerato che la somma disposta dalla sentenza di condanna a titolo di provvisionale nonché quella liquidata per le spese legali è stato oggetto di azion e esecutiva ed assegnata alla creditrice , come inconfutabilmente dimostrato d a lla documentazione allegata , a seguito di pignoramentopresso terzi . Lamotivazione è apparente e non esaustiva perché non dà conto del quadro documentalein atti n é considera che il condannato ha un lavoro dipendente da operaio e che ha regolarmente versato le somme a titolo di mantenimento del figliominore. 2.2. Con il secondo motivo deduce nullità del provvedimento in relazione all’art.666, comma 5 , cod. proc. pen. Lamentache il giudice dell ’ esecuzione non ha chiesto alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie alla decisione ; avrebbe dovuto , invece, attivare poteri istruttor i d ’ ufficio per verificare quanto prospettato dal ricorrenteed in particolare l ’ avvenuto pignoramento del quinto dello stipendio a favoredella parte civile . CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In premessa , va ricordato che l a concessione della sospensione condizionaledella pena subordinata all ’ adempimento di "obblighi risarcitori" è uno strumentoconcepito dal legislatore per garanti re « che il comportamento del reo, dopola condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell ’ istituto stesso della sospensione condizionale della pena » (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all ’ interesse dell’ordinamentoa che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al casoconcreto. Nelmodello disegnato nell ’ art. 165 cod. pen l ’ obbligo risarcitorio non è perciò qualificabilecome rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene auna relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dalsuo adempimento dipende l ’ applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l ’ applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico(cfr. Sez. U, n. del 23/06/2022, Liguori, in motivazione) . Ciònonsignifica che il diritto di credito maturato dalla parte civile possa subire ritardio pregiudizi per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all’adempimento dell ’ obbligo risarcitorio, in conseguenza dell ’ accertamento del fattoillecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimentodel danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguentealla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva). La parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all’esecuzioneforzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimentodel danno, si converte in pignoramento (ex art. 320 cod. proc. pen.), realizzandosi,dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l ’ adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiaredella sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile chegovernano l ’ obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l ’ imputato e la parte civile edove quel termine perciò non rileva . La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell ’ obbligo - cui sia subordinata la concessionedel beneficio di cui all ’ art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l ’ ipotesi di sopravvenutaimpossibilità non dipendente da atto volontario. Iltermine per l ’ adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività dellapena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entrotale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l ’ obbligo condizionante(Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata,Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez.3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109). Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha precisatoche le vicende dell ’ obbligazione civile, successive al decorso del termine fissatodal giudice per l ’ adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunqueforma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca delbeneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto ( Sez. 1, n. del07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 – 01). 2.N ell ’ ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l ’ inadempimento del condannato non comportala revoca automatica del beneficio, potendo l ’ interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l ’ estrema difficoltà dell’adempimento(Sez. - 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587; Sez. 3, n.3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana,Rv. 211917). Tuttavia, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamenteposte in essere dal condannato e deve essere dimostrata. Infatti, l ’ adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietàed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessionedel beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035), conla conseguenza che il giudice dell ’ esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimentoe dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873). La condizione impeditiva dell ’ adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell ’ esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole,ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile acaso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari del soggetto obbligato (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330). Ilgiudice dell ’ esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull ’ impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti,a norma dell ’ art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 3.Tanto posto risulta evidente che entrambi i motivi dedotti non superano il vagliodi ammissibilità Sostieneil ricorrente di avere prodotto in sede di incidente di esecuzione la documentazioneattestante l ’ avvenuto adempimento dell ’ obbligo risarcitorio , sia purein forma coattiva e non spontanea, e che il Giudice adito avrebbe dovuto , quantomeno, attivare i poteri istruttori per verificarne la fondatezza dell ’ assunto difensivo. Nesegue che i l condannato si è opposto alla richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale d el la pena con una prospettazione di per sé irrilevante , e quindi insuscettibile di utile approfondimento, posto che,come chiarito in premessa, la revoca del beneficio non può essere disposta solo in presenza di un adempimento dell ’ obbligo risarcitoriospontaneo e tempestivo . Per di più non ha nemmeno allegato l ’ assoluta impossibilitàdi adempiere . Non precisa, inoltre, il r icorrente, né lo ha fatto davanti al Giudice dell’esecuzione se tale adempimento sia stato tempestivo perché intervenuto nel termine fissato dalla sentenza di condanna. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tr
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