CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 33550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1300 /20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata) -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sardegna n. 618 / 0 5 / 2 0 1 9 depositata in data 07 / 10 /20 1 9 , non notificata; Oggetto:operazioni oggettivamente inesistenti - prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -la ILDOCAT s.r.l. chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA maturata nel periodo d’imposta 2004; a seguito di tale istanza l’Ufficio procedeva a verificanei confronti della contribuente; -al termine del l’attività di controllo erano segnalate con PVC irregolarità e incongruenze a seguito delle quali l’Ufficio contestava per il periodo d’imposta2002 l’accertamento di maggiore imposta IVA a seguito della detrazionedi costi relativi a operazioni inesistenti; -la società proponeva ricorso di fronte alla CTP che lo accoglieva; -appellava l’Ufficio; - la CTR, intervenuto medio tempore il fallimento della contribuente e riassuntoil giudizio, confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato aun solo motivo; - il fallimento della ILDOCAT s.r.l. non ha svolto attività difensiva di frontea questa Corte; Consideratoche: -l'unico motivo di ricorso proposto censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che la pretesa erariale si dovesse fondare su elementi e prove certe, escludendonella ricorrenza nel caso di specie; -il motivo è all'evidenza fondato ; - la sentenza di merito fonda il rigetto dell'appello dell'ufficio sulla considerazionesecondo la quale “… in effetti di fronte alla realizzazione delleopere di cui alle fatture è difficile parlare di operazioni inesistenti, se non si dimostri una sp rop orzione tra gli importi fatturati e il valore delle opere realizzate”; ancora essa specifica che “… di fronte alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 realizzazionedei lavori, non basta dire che “si presume”; occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o eseguiti misure inferiore”; -tali affermazioni sono erronee in diritto; - esse si fondano infatti sull ’ esistenza in capo al l'Ufficio dell’obbligo di dover dare prova diretta degli elementi posti a base della pretesa, escludendosi ( secondo tale erronea prospettazione ) dal novero delle prove idonee la prova presuntiva (“non basta dire che “si presume” scriveletteralmente la CTR) come prova idonea a fondare l’esistenza di maggioreimponibile, salva la prova del contrario che incombe a questo puntosul contribuente; - ed invero deve premettersi, in punto fattuale, come emerge dalla lettura del ricorso per cassazione (nella parte in cui, nel rispetto del principiodell’autosufficienza, è stato trascritto il contenuto degli avvisi diaccertamento, vale a dire alle pagg. 8 e seguenti sino a pag. 12) che l’Ufficioaveva qui dedotto e provato la sussistenza di plurimi elementi indiziariidonei a costituire presuntivamente prova della pretesa azionata conl’atto impugnato; - si tratta, in dettaglio, delle circostanze relative all'inizio dei lavori avvenutoin data 8 febbraio 2003 quando la società Acrimpianti s.p.a. aveva già emesso nei confronti della Ildocut s .r.l. fatture per lavori eseguiti imputate alla spesa “suolo aziendale” per euro 519,144,17 di imponibile e per “opere murarie assimilate” per euro 4.207.679,45 di imponibile;quindi della circostanza relativa alla successiva emissione di notedi credito da parte del medesimo fornitore e ancora della presenza di descrizioni diverse in ordine le prestazioni fatturate, talmente genericheda non consentire di individuare con esattezza i beni ceduti alleprestazioni rese; -a fronte di tali elementi indiziari, complessivamente idonei a costituire in questo caso indizi gravi, precisi e concordanti della inesistenza oggettiva delle prestazioni sottoposte a controllo, gravava sul Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 contribuentel'onere di dar prova del contrario, dimostrando la esistenza oggettivadelle prestazioni in argomento ; - in tal senso, questa Corte ( in termini si veda tra molte Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024) in tema di IVA, ha anche di recente chiarito e confermato che l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effet tiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovveroin ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzidi pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; -tale orientamento è del tutto consolidato in quanto si è sempre ritenuto che “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediantepresunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzionedei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura,ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass.Sez. 5, n. 286828 del 18/10/2021; Cass. Sez. 5, n. 17619 del 05/07/2018); - in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, l’[OSCURATO:PERSONA] è certamente gravata dell’ “ onere di dimostrare” la fittizietà dell’operazione, ma ben può assolverlo “attraversola prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice”, insorgendo quindi in capo al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 contribuentel’onere della “prova contraria” (Cass. Sez. 5, n. 28246 del 11/12/2020). Invero, “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro,l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizionedella fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopodi far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass. Sez. 5, n. 26453 del19/10/2018); -pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente governato i principi inmateria di onere della prova, disallineandosi ai principi sopra illustrati; - in conclusione , allora , il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà le proprie valutazioni in applicazionedei principi di diritto sopra esposti; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impug