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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21081/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]AGOSTO, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi.

2.1. Violazione della legge penale nonché "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata dall'uso di un'arma e per quello ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti.

La vicenda di cui si tratta è caratterizzata dalle reiterate e mutevoli dichiarazioni della persona offesa, unica fonte di prova, rese nella denuncia del 5 aprile 2021 e nei verbali di sommarie informazioni del 7 aprile 2021, 14 maggio 2021 e 14 giugno 2021; in ragione della evidente difformità di tali dichiarazioni, l'imputato aveva richiesto al G.i.p. il giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, istanza respinta dal giudice.

La difesa aveva poi sollecitato anche in appello detto esame con istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disattesa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione.

2.2. Violazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e al calcolo della pena, in presenza di due aggravanti a effetto speciale e di due diversi reati.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un primo motivo generico, non consentito e manifestamente infondato e con un secondo motivo infondato.

2. In ordine al primo motivo, in punto di responsabilità, va premesso che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

2.1. E' priva di ogni fondamento la doglianza inerente alla mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, considerato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente su detta richiesta solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).

Va poi ricordato che le Sezioni Unite hanno ribadito che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedinnentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, non mass. sul punto; in precedenza v.

Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Pertanto, la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728).

Nel caso di specie, poi, disattesa dal G.i.p. la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato chiese che il processo venisse definito con il rito abbreviato "secco", risultando quindi pertinente il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5269 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; in precedenza v., ad es., Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 nonché Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069).

2.2. Il medesimo motivo è anche connotato da estrema genericità, riproponendo in larga parte le medesime deduzioni svolte in sede di gravame, già puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

2.2.1. Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti.

Richiamato impropriamente il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria, il ricorrente ha nuovamente riportato stralci delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per sostenerne la inattendibilità, obliterando in larga parte la motivazione della sentenza impugnata.

Invero, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489).

Va in proposito ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie.

2.2.2. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che: - nella denuncia del 5 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA], incalzato dal proprio datore di lavoro, denunciò ai Carabinieri di avere subìto la rapina, senza tuttavia fornire elementi che potessero attribuirne la responsabilità a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli era ben nota la reputazione criminale del ricorrente e della sua famiglia; - varie circostanze riferite due giorni dopo da Soprano, messo alle strette dai Carabinieri, trovarono riscontro a seguito dell'analisi dei filmati delle telecamere del servizio di videosorveglianza e dei tabulati telefonici (offerta di droga da parte di Fadda, intervento della sua compagna per cercare di farlo desistere, presenza dell'imputato nel furgone della persona offesa, successivi tentativi di questa ultima di contattare Fadda); - destituita di ogni fondamento e priva del benché minimo riscontro è la tesi sostenuta da Fadda circa la natura calunniosa della denuncia sporta da Soprano, all'ipotizzato fine di frodare il proprio datore di lavoro simulando una rapina, considerata anche l'assenza di motivi di astio o risentimento fra la persona offesa e il ricorrente; - la contrastante versione dei fatti resa il 14 maggio e il 14 giugno del 2021 era palesemente inverosimile, avuto riguardo, ad esempio, al presunto ritrovamento dietro lo schienale del passeggero del denaro che Soprano riteneva essergli stato sottratto nonché alla confusione fra un coltello a scatto di cui aveva riferito e un pennarello; - detta versione è logicamente giustificabile con le esplicite e gravi minacce ricevute da [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, cristallizzate in un messaggio da questi inviato dal suo profilo Facebook il 4 maggio 2021, nel quale veniva definito "infame", cui fece seguito una risposta con la quale la persona offesa si giustificò spiegando quanto era effettivamente successo: "Giovanni lo aveva rapinato; aveva atteso invano che gli fossero restituiti i soldi; era stato 'mandato in caserma' dal datore di lavoro ('mi ha mandato [OSCURATO:PERSONA] in caserma') in quanto 'erano soldi di lavoro'; non aveva fatto nomi in caserma ma i Carabinieri erano stati in grado di risalire all'imputato attraverso i filmati del servizio di videosorveglianza dell'esercizio commerciale".

3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

3.1. Quanto all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, va ricordato il principio statuito dalle Sezioni Unite, in una pronuncia ormai risalente, secondo il quale il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v.

Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262; Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328).

Attenendosi al suddetto principio, con motivazione del tutto ignorata dalla difesa, la Corte territoriale ha ampiamente esposto (pag. 4) le specifiche ragioni - avuto particolare riguardo alle modalità della condotta contestata e alla natura ed epoca dei reati oggetto delle precedenti sentenze di condanna - per le quali si deve ritenere che il nuovo delitto commesso sia stato espressione di maggiori colpevolezza e pericolosità.

3.2. In ordine al calcolo della sanzione, la Corte di appello, preso atto che, prima della diminuzione per il rito, la pena determinata dal primo giudice era stata quella di otto anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, ha correttamente evidenziato che nel caso di specie la pena minima sarebbe stata quella di otto anni e quattro mesi di reclusione e 1.545 euro di multa (vale a dire la pena prevista dall'art. 628, primo comma, aumentata di due terzi ex art. 99, quarto comma, seconda parte, cod. pen.), richiamando il principio statuito nella sentenza Indelicato delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664) in un caso sovrapponibile a quello in esame: «in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore».

L'assai lieve scostamento dal minimo edittale è stato dalla Corte giustificato, con valutazione incensurabile obliterata nel ricorso, con riferimento alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato.

Ne consegue che i giudici di merito non hanno applicato alcun aumento di pena né per la sussistenza della seconda circostanza a effetto speciale (l'uso dell'arma), come consentito dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., né per la contravvenzione.

Quanto a questo secondo profilo, sulla scorta della formulazione della imputazione, nella quale, al capo B), gli articoli 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 erano riportati senza alcun riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., a differenza della imputazione sub A), il primo giudice ha ritenuto evidentemente assorbita la contravvenzione, tant'è che ha dichiarato l'imputato "colpevole del reato a lui ascritto al capo B, ritenuta la condotta descritta al capo A assorbita nel reato di cui al capo B".

In ogni caso va escluso che la pena indicata prima della riduzione per il rito comprendesse anche un aumento per la continuazione con la contravvenzione; in questo senso si è espressa la Corte territoriale con una valutazione ignorata nel ricorso.

Conseguentemente perdono rilievo le censure difensive in ordine al presunto calcolo cumulativo della pena.

4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]AGOSTO, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge penale nonché "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata dall'uso di un'arma e per quello ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti. La vicenda di cui si tratta è caratterizzata dalle reiterate e mutevoli dichiarazioni della persona offesa, unica fonte di prova, rese nella denuncia del 5 aprile 2021 e nei verbali di sommarie informazioni del 7 aprile 2021, 14 maggio 2021 e 14 giugno 2021; in ragione della evidente difformità di tali dichiarazioni, l'imputato aveva richiesto al G.i.p. il giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, istanza respinta dal giudice. La difesa aveva poi sollecitato anche in appello detto esame con istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disattesa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione. 2.2. Violazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e al calcolo della pena, in presenza di due aggravanti a effetto speciale e di due diversi reati. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un primo motivo generico, non consentito e manifestamente infondato e con un secondo motivo infondato. 2. In ordine al primo motivo, in punto di responsabilità, va premesso che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 2.1. E' priva di ogni fondamento la doglianza inerente alla mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, considerato che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente su detta richiesta solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). Va poi ricordato che le Sezioni Unite hanno ribadito che nell'art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedinnentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello, valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, non mass. sul punto; in precedenza v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Pertanto, la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728). Nel caso di specie, poi, disattesa dal G.i.p. la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato chiese che il processo venisse definito con il rito abbreviato "secco", risultando quindi pertinente il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5269 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; in precedenza v., ad es., Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 nonché Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). 2.2. Il medesimo motivo è anche connotato da estrema genericità, riproponendo in larga parte le medesime deduzioni svolte in sede di gravame, già puntualmente disattese dalla Corte territoriale. 2.2.1. Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti. Richiamato impropriamente il disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in tema di prova indiziaria, il ricorrente ha nuovamente riportato stralci delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per sostenerne la inattendibilità, obliterando in larga parte la motivazione della sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va in proposito ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. 2.2.2. La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che: - nella denuncia del 5 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA], incalzato dal proprio datore di lavoro, denunciò ai Carabinieri di avere subìto la rapina, senza tuttavia fornire elementi che potessero attribuirne la responsabilità a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli era ben nota la reputazione criminale del ricorrente e della sua famiglia; - varie circostanze riferite due giorni dopo da Soprano, messo alle strette dai Carabinieri, trovarono riscontro a seguito dell'analisi dei filmati delle telecamere del servizio di videosorveglianza e dei tabulati telefonici (offerta di droga da parte di Fadda, intervento della sua compagna per cercare di farlo desistere, presenza dell'imputato nel furgone della persona offesa, successivi tentativi di questa ultima di contattare Fadda); - destituita di ogni fondamento e priva del benché minimo riscontro è la tesi sostenuta da Fadda circa la natura calunniosa della denuncia sporta da Soprano, all'ipotizzato fine di frodare il proprio datore di lavoro simulando una rapina, considerata anche l'assenza di motivi di astio o risentimento fra la persona offesa e il ricorrente; - la contrastante versione dei fatti resa il 14 maggio e il 14 giugno del 2021 era palesemente inverosimile, avuto riguardo, ad esempio, al presunto ritrovamento dietro lo schienale del passeggero del denaro che Soprano riteneva essergli stato sottratto nonché alla confusione fra un coltello a scatto di cui aveva riferito e un pennarello; - detta versione è logicamente giustificabile con le esplicite e gravi minacce ricevute da [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, cristallizzate in un messaggio da questi inviato dal suo profilo Facebook il 4 maggio 2021, nel quale veniva definito "infame", cui fece seguito una risposta con la quale la persona offesa si giustificò spiegando quanto era effettivamente successo: "Giovanni lo aveva rapinato; aveva atteso invano che gli fossero restituiti i soldi; era stato 'mandato in caserma' dal datore di lavoro ('mi ha mandato [OSCURATO:PERSONA] in caserma') in quanto 'erano soldi di lavoro'; non aveva fatto nomi in caserma ma i Carabinieri erano stati in grado di risalire all'imputato attraverso i filmati del servizio di videosorveglianza dell'esercizio commerciale". 3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. 3.1. Quanto all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, va ricordato il principio statuito dalle Sezioni Unite, in una pronuncia ormai risalente, secondo il quale il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328). Attenendosi al suddetto principio, con motivazione del tutto ignorata dalla difesa, la Corte territoriale ha ampiamente esposto (pag. 4) le specifiche ragioni - avuto particolare riguardo alle modalità della condotta contestata e alla natura ed epoca dei reati oggetto delle precedenti sentenze di condanna - per le quali si deve ritenere che il nuovo delitto commesso sia stato espressione di maggiori colpevolezza e pericolosità. 3.2. In ordine al calcolo della sanzione, la Corte di appello, preso atto che, prima della diminuzione per il rito, la pena determinata dal primo giudice era stata quella di otto anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, ha correttamente evidenziato che nel caso di specie la pena minima sarebbe stata quella di otto anni e quattro mesi di reclusione e 1.545 euro di multa (vale a dire la pena prevista dall'art. 628, primo comma, aumentata di due terzi ex art. 99, quarto comma, seconda parte, cod. pen.), richiamando il principio statuito nella sentenza Indelicato delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664) in un caso sovrapponibile a quello in esame: «in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore». L'assai lieve scostamento dal minimo edittale è stato dalla Corte giustificato, con valutazione incensurabile obliterata nel ricorso, con riferimento alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato. Ne consegue che i giudici di merito non hanno applicato alcun aumento di pena né per la sussistenza della seconda circostanza a effetto speciale (l'uso dell'arma), come consentito dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., né per la contravvenzione. Quanto a questo secondo profilo, sulla scorta della formulazione della imputazione, nella quale, al capo B), gli articoli 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 erano riportati senza alcun riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., a differenza della imputazione sub A), il primo giudice ha ritenuto evidentemente assorbita la contravvenzione, tant'è che ha dichiarato l'imputato "colpevole del reato a lui ascritto al capo B, ritenuta la condotta descritta al capo A assorbita nel reato di cui al capo B". In ogni caso va escluso che la pena indicata prima della riduzione per il rito comprendesse anche un aumento per la continuazione con la contravvenzione; in questo senso si è espressa la Corte territoriale con una valutazione ignorata nel ricorso. Conseguentemente perdono rilievo le censure difensive in ordine al presunto calcolo cumulativo della pena. 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna de
Sentenza Cassazione n. 21081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris