CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ENNAdert-e-ammise-alle--Pe3F9-;— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Enna ha rigettato l'oppo- sizione proposta dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 cod. pen.. 2. Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111, 117 Cost. e 6 CEDU. Si deduce che il G.I.P. ha del tutto omesso di valutare le richieste di supplemento istruttorio prospettate con l'opposizione. 3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932). 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 gi