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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09054/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2707/2022depositata il 22/11/2022.-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti,-considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso,-ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso sideve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,Numero registro generale 8259/2023Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 9054/2026Data pubblicazione 10/04/2026-ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sullespese processuali, che devono essere liquidate come in dispositivo, acarico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi e in € 2.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensia titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, il 1-4-2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2707/2022depositata il 22/11/2022.-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti,-considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso,-ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso sideve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,Numero registro generale 8259/2023Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 9054/2026Data pubblicazione 10/04/2026-ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sullespese processuali, che devono essere liquidate come in dispositivo, acarico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi e in € 2.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensia titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, il 1-4-2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 09054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris