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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 09871/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omesso svolgimento dell'udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta è manifestamente infondata e generica visto che nessuna istanza si rinviene nel carteggio processuale, né il ricorrente allega alcunché al riguardo con il ricorso; che, invero, nel verbale di udienza del 4 giugno 2024 la Corte di appello dà atto dell'assenza di tempestiva istanza di trattazione orale delle parti, evenienza in alcun modo smentita; rilevato che manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dal profilo criminale e personologico del ricorrente, gravato da innumerevoli precedenti penali, in uno con l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omesso svolgimento dell'udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta è manifestamente infondata e generica visto che nessuna istanza si rinviene nel carteggio processuale, né il ricorrente allega alcunché al riguardo con il ricorso; che, invero, nel verbale di udienza del 4 giugno 2024 la Corte di appello dà atto dell'assenza di tempestiva istanza di trattazione orale delle parti, evenienza in alcun modo smentita; rilevato che manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dal profilo criminale e personologico del ricorrente, gravato da innumerevoli precedenti penali, in uno con l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 09871/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris