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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26099/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] risultano tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero, che, il primo motivo, con il qu&e si censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto la difesa non ha mai contestato la sussistenza e la stessa conoscenza del titolo restrittivo violato dalla condotta in contestazione, sicché la non puntuale individuazione dello stesso in seno all'imputazione ha finito per lasciare inalterate le prerogative difensive del prevenuto, compiutamente edotto quanto alle connotazioni essenziali dell'accusa; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - afferente alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha congruamente dato conto della sufficienza della consapevolezza da parte dell'agente dello stato detentivo e della volontà di allontanarsi senza autorizzazione, certamente riscontrabili in capo al ricorrente, nonché dell'irrilevanza, ai fini del dolo, dei motivi giustificativi addotti rispetto all'allontanamento; Considerato, infine, che, quanto al terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua motivazione, ha fondato l'esclusione della causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta, dimostrative altresì di una particolare intensità del dolo dal momento che il ricorrente, per impedire l'accertamento del proprio stato detentivo, ha declinato false generalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] risultano tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero, che, il primo motivo, con il qu&e si censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto la difesa non ha mai contestato la sussistenza e la stessa conoscenza del titolo restrittivo violato dalla condotta in contestazione, sicché la non puntuale individuazione dello stesso in seno all'imputazione ha finito per lasciare inalterate le prerogative difensive del prevenuto, compiutamente edotto quanto alle connotazioni essenziali dell'accusa; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - afferente alla sussistenza dell'elemento psicologico - è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha congruamente dato conto della sufficienza della consapevolezza da parte dell'agente dello stato detentivo e della volontà di allontanarsi senza autorizzazione, certamente riscontrabili in capo al ricorrente, nonché dell'irrilevanza, ai fini del dolo, dei motivi giustificativi addotti rispetto all'allontanamento; Considerato, infine, che, quanto al terzo motivo di ricorso - con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - la Corte d'appello, con congrua motivazione, ha fondato l'esclusione della causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta, dimostrative altresì di una particolare intensità del dolo dal momento che il ricorrente, per impedire l'accertamento del proprio stato detentivo, ha declinato false generalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26099/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris