CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 46634/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina dello scorso 19 luglio, nella parte in cui ha confermato il sequestro probatorio dell'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]", targata EB- 601-RM. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che detta autovettura non costituisca corpo del reato per cui si procede e che, inoltre, il provvedimento non espliciti le esigenze probatorie che ne giustificherebbero il vincolo. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 3. Nelle more della presente udienza è pervenuta in cancelleria copia del provvedimento del decreto del Pubblico ministero procedente, che ha disposto la restituzione dell'autovettura all'avente diritto. 4. Il ricorso è dunque inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Dall'eventuale accoglimento di esso, infatti, non può derivare al ricorrente alcun effetto favorevole. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato, dovendo perciò persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare reale, qualora, nelle more del giudizio, il vincolo venga meno, poiché l'eventuale accoglimento dell'innpugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso). 5. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in