CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, il Giudice di merito ha affermato, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, al contrario formulando una valutazione negativa della personalità dell'imputato in ragione dei precedenti penali di cui egli è gravato ed in ragione della condotta processuale, avendo egli accusato falsamente la sua compagna e l'acquirente. Esorbita infatti dai limiti del diritto di difesa, il comportamento dell'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità (Sez. 6, n. 9929 del 05/11/2002, Rv. 223946). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]