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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 26348/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) FA1ELLA ALESSANDRA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 18/10/2021 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato FAIELLA Alessandra alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 927,00 di multa e TENCONI Alberto alla pena di quattro, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3 n. 2, cod. pen. e 55, comma 9, d.

Igs. n. 231/2007.

2. Avverso tale sentenza FAIELLA Alessandra e TENCONI Alberto, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza ex art. 606, comma 1, lett. b e c), cod. proc. pen. e segnatamente: A) violazione degli articoli 27 Cost., 6 CEDU, 48 Carta dei diritti dell'Unione Europea, 14 Patto internazionale sui diritti civili ed inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen.

B) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti ed all'attendibilità della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato il motivo posto a base di esso, in quanto meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso; posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Altresì, il ricorso - esclusivamente articolato in fatto - è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

5. La Corte di appello ha comunque indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri e la contestuale inattendibilità delle asserzioni degli imputati) idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) FA1ELLA ALESSANDRA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 18/10/2021 ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato FAIELLA Alessandra alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 927,00 di multa e TENCONI Alberto alla pena di quattro, mesi tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3 n. 2, cod. pen. e 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007. 2. Avverso tale sentenza FAIELLA Alessandra e TENCONI Alberto, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza ex art. 606, comma 1, lett. b e c), cod. proc. pen. e segnatamente: A) violazione degli articoli 27 Cost., 6 CEDU, 48 Carta dei diritti dell'Unione Europea, 14 Patto internazionale sui diritti civili ed inosservanza dell'art. 533 cod. proc. pen. B) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti ed all'attendibilità della persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato il motivo posto a base di esso, in quanto meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso; posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Altresì, il ricorso - esclusivamente articolato in fatto - è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). 5. La Corte di appello ha comunque indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri e la contestuale inattendibilità delle asserzioni degli imputati) idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile
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