CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 35261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31678/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]. già ITALFONDIARIO S . P . A . , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BARI n. 1635/2018 depositata il26/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti espongono di essere stati fideiussori della società RIABIT cooperativa, n ei confronti dei quali la banca ha ottenuto ingiunzione di pagamento per la somma di lire 97.000.000 quale saldo debitore portato da un conto anticipo fatture e da un conto corrente, cui essi hanno proposto opposizione, unitamente alla società cooperativa. Il T ribunale ha acco lto parzialmente l'opposizione proposta dagli odierni ricorrenti condannandoli al pagamento di una minor somma. I ricorrenti hanno proposto appello che è stato parzialmente accolto, rideterminando il saldo debitore del conto corrente ordinario nonché il saldo del conto anticipi e di conseguenza condannando i fideiussori a pagare le somme sopra indicate nei limiti della fideiussione prestata sino alla concorrenza di euro 51.645,00. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i due fideiussori, affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso Ita fondiario s.p.a. (oggi doNext s.p.a.). Fissata l’udienza di trattazione, il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, rilevando che, nelle more del giudizio , è venuto meno l’interesse ad agire, avendo raggiunto una bonaria composizione della controversia e che di conseguenza la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del de cuius marito [OSCURATO:PERSONA], dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia agli atti del giudizio. La controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinunzia dichiarando che tra le parti è intervenuta una transazione peraltro già eseguita; entrambe le parti hanno chiesto concordatamente la compensazione delle spese di giudizio. Il giudizio è pertanto da dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 391 cpc disponendosi la compensazione delle spese come richiesto dalle parti . Nulla sul contributo unificato, posto che i n tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica( Cass. n. 23175 del 12/11/2015) P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente tra le spese del giudizio di