Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24499/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Vk L i riù

1. Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. limitatamente al capo 3), evidenziando che la querela sarebbe stata sporta da persona che, qualificatasi come "titolare", non era legittimata.

La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla pacifica giurisprudenza sul punto, ha correttamente ritenuto che la querela, sporta da soggetto qualificatosi come "titolare" dell'esercizio commerciale, fosse stata legittimamente sporta.

In tal modo, in assenza di elementi di segno contrario, il soggetto ha dato conto dell'esistenza una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Vk L i riù 1. Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. limitatamente al capo 3), evidenziando che la querela sarebbe stata sporta da persona che, qualificatasi come "titolare", non era legittimata. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla pacifica giurisprudenza sul punto, ha correttamente ritenuto che la querela, sporta da soggetto qualificatosi come "titolare" dell'esercizio commerciale, fosse stata legittimamente sporta. In tal modo, in assenza di elementi di segno contrario, il soggetto ha dato conto dell'esistenza una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris