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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46378/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso ritenendo in esso assorbito quello di minaccia contestato al capo C) e del delitto di lesioni personali e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle aggravanti e con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 450 di multa; aveva altresì riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso e, pure in tal caso assorbito quello di cui al capo B), con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa; aveva condannato entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili; aveva infine assolto [OSCURATO:PERSONA] dal fatto di diffamazione per non essere più previsto dalla legge come reato e [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di lesioni personale e da quelli di cui al capo C) per non averli commessi;

2. ricorrono per cassazione Marco e [OSCURATO:PERSONA] con un medesimo ricorso lamentando, con riferimento al delitto di rapina di cui al capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rilevano, in primo luogo, come non fosse emersa la prova della sottrazione della refurtiva descritta al capo A) che, pacifica la successiva evoluzione della vicenda, è rimasta affidata alle sole dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza contrastate da quelle degli odierni ricorrenti i quali avevano fatto presente di essere entrati nel supermercato per acquistare olio lubrificante per il motore della autovettura e di aver interpellato l'addetto il quale aveva consigliato loro di verificare il libretto di circolazione per scegliere l'olio più adatto e, infine, di essere usciti dal negozio venendo tuttavia fermati dall'addetto alla sicurezza e reagito in maniera violenta ed irrazionale alla falsa accusa di furto; sostengono quindi che il ragionamento della Corte di Appello risulta viziato sia per non aver sostenuto le dichiarazioni del Chaabani con elementi di riscontro - limitati alla fase successiva al presunto impossessamento - sia per non aver considerato invece i riscontri alla versione fornita dai ricorrenti; osserva che la Corte avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del Chaabani in maniera frazionata non potendo ritenerne la attendibilità, riscontrata per la fase successiva, anche per la fase antecedente su cui avrebbe potuto esserci un errore di percezione; sottolinea come la Corte non abbia in alcun modo motivato sulle dichiarazioni degli altri testi - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano di fatto confermato al versione fornita dai ricorrenti e riscontrata anche dalle riprese delle videocamere di sorveglianza; sottolinea come il riferito colloquio dei due con gli addetti al supermercato finisca per dar conto di un comportamento logicamente incompatibile con le dichiarazioni del Chaabani; né, aggiungono, poteva essere valorizzato, quale elemento di riscontro, la sproporzione della reazione alle accuse di furto che, invero, poteva essere letta anche in senso diametralmente opposto.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta in maniera pacifica che la "refurtiva" non venne mai rinvenuta né indosso (o nella borsa) degli imputati né nella loro autovettura mentre la confezione di olio lubrificante che gli operanti avevano riferito di aver trovato sul tavolo del direttore del supermercato era emerso fosse stata prelevata dagli scaffali dall'addetto alla sicurezza solo per dare contezza di quanto sarebbe stato sottratto dai due giovani (cfr., pagg. 4-5 della sentenza).

La Corte ha perciò dato atto dell'"equivoco" ma ha nel contempo sottolineato che la prova della sottrazione del bene era tuttavia adeguatamente fondata sulle dichiarazioni del Chaabani che ha ritenuto non presentare elementi di criticità tali da svalutarne la portata probatoria; ha quindi dato conto delle fasi concitate registrate dalla telecamera di sorveglianza all'uscita del supermercato (cfr., pag. 5); ha preso in esame la "contraddizione" tra le dichiarazioni dei cassieri e quella del Chaabani che aveva escluso di aver notato i due parlare con costoro sostenendo che costui - stante anche la brevità del contatto - ben poteva non essersene avveduto.

Ha invece sottolineato la mancanza di linearità della versione difensiva fornita dagli imputati e, in primo luogo, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, ancora, pag. 5) e della "sproporzione" della reazione avuta dai due i quali avrebbero semplicemente potuto mostrare la borsa per dar conto che nulla vi era al suo interno invece che allontanarsi per poi giustificare questa iniziativa con l'intenzione di chiamare essi stessi i Carabinieri che, invero, non hanno mai chiamato; tale iniziativa, piuttosto, secondo la Corte, poteva essere meglio e più adeguatamente spiegata con la necessità di "sistemare" la confezione di olio lubrificante che, difatti, non era stata rinvenuta.

Ha evidenziato il contrasto tra la versione propinata da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di Flavio in merito proprio alle ragioni che avevano indotto il primo ad allontanarsi in auto per poi fare ritorno al supermercato dove si era trattenuto il fratello.

Ha infine richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che il fratello avesse preso in mano una latta d'olio e che "penso che l'abbia riposata sullo scaffale ...".

Tanto premesso, con il presente ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc.

Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri).

Non è inutile inoltre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta nell'atto di gravame non potesse essere seguita alla luce delle risultanze istruttorie.

Rileva il collegio che il ricorso contesta in effetti non già la intrinseca contraddittorietà o la illogicità della motivazione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

4. L'inammissibilità del, ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso ritenendo in esso assorbito quello di minaccia contestato al capo C) e del delitto di lesioni personali e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alle aggravanti e con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 450 di multa; aveva altresì riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso e, pure in tal caso assorbito quello di cui al capo B), con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa; aveva condannato entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili; aveva infine assolto [OSCURATO:PERSONA] dal fatto di diffamazione per non essere più previsto dalla legge come reato e [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di lesioni personale e da quelli di cui al capo C) per non averli commessi; 2. ricorrono per cassazione Marco e [OSCURATO:PERSONA] con un medesimo ricorso lamentando, con riferimento al delitto di rapina di cui al capo A), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rilevano, in primo luogo, come non fosse emersa la prova della sottrazione della refurtiva descritta al capo A) che, pacifica la successiva evoluzione della vicenda, è rimasta affidata alle sole dichiarazioni dell'addetto alla sicurezza contrastate da quelle degli odierni ricorrenti i quali avevano fatto presente di essere entrati nel supermercato per acquistare olio lubrificante per il motore della autovettura e di aver interpellato l'addetto il quale aveva consigliato loro di verificare il libretto di circolazione per scegliere l'olio più adatto e, infine, di essere usciti dal negozio venendo tuttavia fermati dall'addetto alla sicurezza e reagito in maniera violenta ed irrazionale alla falsa accusa di furto; sostengono quindi che il ragionamento della Corte di Appello risulta viziato sia per non aver sostenuto le dichiarazioni del Chaabani con elementi di riscontro - limitati alla fase successiva al presunto impossessamento - sia per non aver considerato invece i riscontri alla versione fornita dai ricorrenti; osserva che la Corte avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del Chaabani in maniera frazionata non potendo ritenerne la attendibilità, riscontrata per la fase successiva, anche per la fase antecedente su cui avrebbe potuto esserci un errore di percezione; sottolinea come la Corte non abbia in alcun modo motivato sulle dichiarazioni degli altri testi - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano di fatto confermato al versione fornita dai ricorrenti e riscontrata anche dalle riprese delle videocamere di sorveglianza; sottolinea come il riferito colloquio dei due con gli addetti al supermercato finisca per dar conto di un comportamento logicamente incompatibile con le dichiarazioni del Chaabani; né, aggiungono, poteva essere valorizzato, quale elemento di riscontro, la sproporzione della reazione alle accuse di furto che, invero, poteva essere letta anche in senso diametralmente opposto. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta in maniera pacifica che la "refurtiva" non venne mai rinvenuta né indosso (o nella borsa) degli imputati né nella loro autovettura mentre la confezione di olio lubrificante che gli operanti avevano riferito di aver trovato sul tavolo del direttore del supermercato era emerso fosse stata prelevata dagli scaffali dall'addetto alla sicurezza solo per dare contezza di quanto sarebbe stato sottratto dai due giovani (cfr., pagg. 4-5 della sentenza). La Corte ha perciò dato atto dell'"equivoco" ma ha nel contempo sottolineato che la prova della sottrazione del bene era tuttavia adeguatamente fondata sulle dichiarazioni del Chaabani che ha ritenuto non presentare elementi di criticità tali da svalutarne la portata probatoria; ha quindi dato conto delle fasi concitate registrate dalla telecamera di sorveglianza all'uscita del supermercato (cfr., pag. 5); ha preso in esame la "contraddizione" tra le dichiarazioni dei cassieri e quella del Chaabani che aveva escluso di aver notato i due parlare con costoro sostenendo che costui - stante anche la brevità del contatto - ben poteva non essersene avveduto. Ha invece sottolineato la mancanza di linearità della versione difensiva fornita dagli imputati e, in primo luogo, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, ancora, pag. 5) e della "sproporzione" della reazione avuta dai due i quali avrebbero semplicemente potuto mostrare la borsa per dar conto che nulla vi era al suo interno invece che allontanarsi per poi giustificare questa iniziativa con l'intenzione di chiamare essi stessi i Carabinieri che, invero, non hanno mai chiamato; tale iniziativa, piuttosto, secondo la Corte, poteva essere meglio e più adeguatamente spiegata con la necessità di "sistemare" la confezione di olio lubrificante che, difatti, non era stata rinvenuta. Ha evidenziato il contrasto tra la versione propinata da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di Flavio in merito proprio alle ragioni che avevano indotto il primo ad allontanarsi in auto per poi fare ritorno al supermercato dove si era trattenuto il fratello. Ha infine richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che il fratello avesse preso in mano una latta d'olio e che "penso che l'abbia riposata sullo scaffale ...". Tanto premesso, con il presente ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). Non è inutile inoltre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta nell'atto di gravame non potesse essere seguita alla luce delle risultanze istruttorie. Rileva il collegio che il ricorso contesta in effetti non già la intrinseca contraddittorietà o la illogicità della motivazione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 4. L'inammissibilità del, ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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