CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ORDINANZA del 30/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]:ore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 13 giugno 2022, irrevocabile il 23 luglio 2022, con la quale era stato condannato alla pena di euro 1.300,00 di multa oltre alle statuizioni civili, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv- 582 - 612 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, eccependo inosservanza dell'art. 157 cod. proc. pen. per avere, il Giudice di pace di Napoli, erroneamente ritenuto perfezionata nei confronti dell'imputato la notifica del decreto di citazione a giudizio disposta sia presso l'indirizzo in atti che presso il difensore. Espone che il ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti a seguito della ricezione di una comunicazione da parte del difensore della costituita parte civile, che gli richiedeva il pagamento delle spese processuali liquidate dal Giudice; che l'intero giudizio si era svolto in assenza dell'imputato; che la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il luogo di residenza dell'imputato, a seguito di due successivi accessi in cui non era stato rinvenuto, si era perfezionata con il deposito dell'atto presso la Casa comunale, accompagnato dalla spedizione della raccomandata in data 23/10/2019, restituita al mittente per compiuta giacenza; la notifica presso il difensore di ufficio si compiva ritualmente mediante notifica a mezzo P.E.C. Sostiene il ricorrente che non sia stata acquista dal Giudice di merito la prova dell'affettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, deponendo in tal senso sia la circostanza del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, sia la notifica al mero difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. 2.La quaestio juris investe la regolare costituzione del contraddittorio processuale e la verifica dell'effettiva conoscenza del processo. balla consultazione dell'incarto processuale - a cui il giudice di legittimità accede in ragione —lel vizio dedotto ( error in procedendo - sez. u., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, rv.220092) - emerge che il procedimento davanti al Giudice di pace di Napoli è stato iniziato senza elezione o dichiarazione di domicilio; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace, rilevata la mancanza della cartolina di ritorno, disponeva rinnovarsi la notifica della citazione in giudizio, da eseguirsi in duplice forma: presso l'indirizzo di residenza dell'imputato e presso il difensore. Quanto alla prima, accertata la temporanea assenza dell'imputato in due successivi accessi, l'Ufficiale giudiziario procedeva al deposito dell'avviso presso la [OSCURATO:PERSONA], e all'invio della raccomandata informativa spedita il 23 ottobre 2019 mediante raccomandata n.66870260495, restituita al mittente per "compiuta giacenza". Successivamente, il decreto veniva notificato correttamente anche al difensore di ufficio. 3. Il problema della verifica della conoscenza del processo va affrontato tenendo presente che ricorre una situazione che non prevede l'udienza preliminare e neppure l'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di giudizio di competenza del Giudice di pace, e venendo in rilievo un imputato assistito da un difensore di ufficio, il quale aveva dichiarato il domicilio presso la sua residenza. Per dare soluzione alla questione proposta vanno premesse alcune considerazioni sia in ordine al processo celebrato in assenza dell'imputato, che al regime delle nullità. 3.1. Ai sensi dell'art. 420 bis commi 1 e 2 cod. proc. pen., infatti, il processo è celebrato in assenza dell'imputato quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi, ovvero quando "nel corso de/procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". Al di fuori di questi casi, come stabilito dal primo comma dell'art. 420 quater cod. proc. pen., "se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria". Nell'ambito di una completa rilettura dell'istituto del processo in assenza, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)" (Sez. Unite, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA]. 279420). Che non ci sia, poi, alcuna connessione tra la conoscenza dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e la conoscenza del processo risulta affermato anche dalle Sezioni unite 'Innaro', che hanno chiarito che quest'ultima deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ) P.v. 275716 - 01, Innaro). Dunque, l'operatività del principio espresso dalla sentenza Ismail" risulta limitato alla notifica dell'atto di vocatio in iudicium. Come ha precisato la successiva giurisprudenza di legittimità, quindi, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264). 3.2. Perché il processo possa essere celebrato in assenza dell'imputato è necessario che vi sia la certezza che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, dovendosi altrimenti procedere a nuova notificazione, che va disposta ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1 cod. proc. pen.. Non è cioè sufficiente, la regolarità formale della notifica, essendo necessario, allorquando l'imputato non compaia, valutare la sussistenza di elementi dai quali trarre che l'imputato ha volontariamente rinunciato ad assistere al giudizio o si è volontariamente sottratto al medesimo. Va anche aggiunto che la conoscenza del processo da parte dell'interessato non può desumersi dalla mera elezione di domicilio presso il difensore dì ufficio, laddove manchi l'effettivo collegamento con quest'ultimo (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 - In motivazione la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo). 3.3. La questione si pone con particolare delicatezza in relazione alla notificazione del decreto di citazione diretta in giudizio per compiuta giacenza, non preceduto dalla notificazione dell'avviso di conclusione indagini, qualora l'interessato, nel momento dell'identificazione da parte della Polizia giudiziaria abbia indicato quale indirizzo per le comunicazioni la propria residenza. L'ordinanza impugnata dà atto che all'imputato è stato notificato per compiuta giacenza il decreto di citazione diretta in giudizio, indirizzato presso la residenza, e sulla base di tale circostanza ha affermato che correttamente il giudice di pace abbia dichiarato l'assenza dell'imputato. Nondimeno, nel caso - come quello in esame - in cui sia mancata la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ed intervenga il decreto di citazione diretta in giudizio, il primo atto del procedimento con il quale l'interessato 'conosce' il procedimento a suo carico coincide con la notificazione del decreto medesimo (cfr. Sez. Unite, Ismail cit.). In questa situazione, infatti, egli non è conoscenza del contenuto della formulazione dell'accusa, perché non ha preso effettiva contezza del decreto di rinvio a giudizio, essendosi la notificazione perfezionata per compiuta giacenza, ma neppure può prevedere la sua formulazione, così sottraendosi volontariamente alla conoscenza effettiva del processo, perché non è stato avvertito dell'indagine e della sua conclusione, non essendo, di conseguenza, nella condizione di attendere l'atto di convocazione in giudizio e divenendo, pertanto, la compiuta giacenza, che formalmente perfeziona l'atto di notificazione, elemento non dirimente in ordine alla conoscenza dell'instaurazione del processo. 3.4. Invero, come è stato già affermato, se la vocatio in ius, anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, può validamente derivare dalla notifica per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa affermarsi l'equivalenza fra compiuta giacenza e conoscenza del processo, che l'interessato sia stato messo quantomeno nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente al rinvio a giudizio, attraverso la valida notifica dell'avviso di conclusioni indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., altrimenti realizzandosi la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2 cod. proc. pen.. (Sez. 4 - n. 20377 del 03/02/2021, Rv. 281177 ; conf. Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Rv. 273313). 3.5. Occorre, poi, considerare anche un altro dato, segnalato dalla Difesa ricorrente, e, cioè, che, nel giudizio, la difesa venne rappresentata dal difensore di ufficio che, come si è già posto in rilievo, secondo i richiamati approdi giurisprudenziali, non è elemento sufficiente a integrare la certezza della effettiva conoscenza del processo, se non accompagnato dalla verifica dell'effettiva instaurazione di un contatto con l'imputato. Atale approdo le Sezioni Unite sono pervenute ripercorrendo l'evoluzione normativa in tema di garanzie difensive della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che ha portato al superamento del valore privilegiato conferito alla conoscenza legale degli atti del processo dal previgente codice di rito, basato sulla regolarità formale delle notifiche, che aveva dato luogo a un sistema processuale che, a fronte della sufficienza di una evidente mera fictio di conoscenza del procedimento, garantiva la possibilità di difesa con il sistema della c.d. difesa di ufficio. La consapevolezza della inidoneità della difesa di ufficio a garantire la certezza di una partecipazione consapevole al processo e una difesa piena ha prodotto la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato a differenziare il senso di partecipazione al processo dell'imputato, a seconda che egli sia munito di difensore di fiducia o di ufficio. Posto che questa più attenta considerazione della effettiva conoscenza da parte dell'imputato della chiamata in giudizio, intesa come conoscenza degli atti in cui si esercita l'azione penale, si riverbera anche sui presupposti del giudizio di rescissione del giudicato, come è stato già affermato nella giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019, Rv. 277100; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210), va osservato che, nel caso di specie, manca qualsiasi elemento, non segnalato nell'ordinanza impugnata, dal quale possa desumersi l'effettiva instaurazione di un contatto tra difensore di ufficio e imputato, essendosi limitata la Corte di appello ha dare atto della ritualità della notifica. 4.In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, che attenendosi ai richiamati principi, dovrà sanare il vuoto argomentativo che si riscontra nell'atto impugnato laddove risulta del tutto obliterato il dovuto scrutinio delle ragioni dell'assenza dell'imputato, rectius, degli elementi da cui trarre il convincimento dell'affermata effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato, come si ripete, apoditticamente ed erroneamente ricollegata alla mera circostanza della ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Alla luce dei menzionati criteri, non potendosi considerare utile la notifica del decreto di citazione a giudizio secondo le forme della compiuta giacenza, risulta parimente non utile, o comunque, insufficiente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, eseguite presso il difensore di ufficio dell'indagato.Poiché la ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso degli enucleati principi di diritto, se ne impone l'annullamento per vizio della motivazione; nel rinnovato giudizio, la Corte di merito verificherà, secondo le linee guida delineate dalla richiamata giurisprudenza, se sia avvenuta l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato/imputato, tale da fai - ritenere con certezza che quest'ultimo avesse avuto conoscenza della accusa elevata a sua carico in sede di esercizio dell'azione penale, ovvero che si fosse volontariamente sottratto alla stessa. P.Q.M. Annulla l'ordina