CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07160/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, risulta teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede, dovendosi anche considerare che la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da vizi, avendo la Corte d'Appello 'richiamato correttamente, a fronte del dato certo relativo alla detenzione da parte del ricorrete del bene di provenienza illecita, l'atteggiamento dell'imputato, che non ha inteso fornire alcuna giustificazione in relazione alle modalità con le quali aveva ricevuto il detto bene; ciò che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente