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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14277/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 23.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Vallo della Lucania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui all'art. 636 cod. pen. loro ascritto e li aveva di conseguenza condannati alla pena di Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile liquidati in via equitativa di Euro 2.500 ed alla rifusione delle spese;

2. il Tribunale di Vallo della Lucania nel confermare la sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità ed alla condanna al risarcimento dei danni, ha invece annullato la statuizione relativa alla liquidazione del danno operata in via equitativa;

3. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 inosservanza di norme processuali riguardanti il decreto di citazione a giudizio e, per l'effetto, la sentenza di primo e di secondo grado: rilevano che il decreto di citazione, notificato in data 12.11.2014, recava quale data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] antecedente rispetto alla stessa data di emissione del provvedimento; alla prima udienza gli imputati erano stati dunque dichiarati assenti in violazione dell'art. 20, comma 2 lett. d) del D. Lg.vo 274 del 2000 che contempla una ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; richiama la motivazione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione che era stata proposta con l'atto di appello e di cui evidenzia l'abnormità atteso che del tutto irrilevante è la circostanza che negli atti comparisse la data corretta rilevando invece esclusivamente quella contenuta nella copia notificata che era quella del 18.3.2014; 3.2 contraddittorietà ed apparenza della motivazione con travisamento/invenzione dei fatti: rileva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata perché egli era presente al momento dell'intervento dei militari operanti non avendo considerato che il ricorrente era sul posto per allontanare gli animali; aggiunge che il giudice di appello ha tentato di fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla considerazione dello stesso quale mandante della iniziativa del figlio Gianluigi anche in tal caso senza alcun riscontro obiettivo; 3.3 erronea applicazione della legge penale: premette che non è in discussione né la proprietà degli animali né quella del terreno su cui questi erano stati rinvenuti ma aggiunge che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico dell'agente; segnala che le due sentenze di merito risultano carenti nella ricostruzione del fatto ribadendo che l'abbandono o la introduzione deve avvenire su fondo altrui e non già sul fondo proprio dal quale, per mera negligenza, agli animali sia stato possibile allontanarsi senza essere custoditi; osserva che non può farsi ricorso alla nozione di dolo eventuale quale rimedio per superare le obiezioni difensive;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, come l'errore nella indicazione dell'udienza fosse facilmente verificabile trattandosi di una data antecedente quella di emissione del provvedimento tanto che il difensore aveva partecipato all'udienza mostrando di essere perfettamente consapevole di quale fosse la data fissata per l'udienza; quanto al merito, segnala che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementi fattuali acquisiti al processo e che hanno consentito di pervenire alla conferma della sentenza di primo grado in ossequio ai principi in materia di elemento soggettivo ed elemento oggettivo consolidati nella giurisprudenza;

5. la difesa ha trasmesso una memoria di replica alle considerazioni svolte dal PG sottolineando, in primo luogo, la inconferenza del precedente richiamato nella requisitoria e che aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella che ci occupa ed in cui gli imputati non avevano eletto domicilio presso il difensore che era stato anzi nominato di fiducia solo successivamente ed all'esito del giudizio di primo grado; segnala, inoltre, come sia privo di pregio il fatto che il difensore di ufficio presente in aula non avesse eccepito alcunché aggiungendo, infine, che la correzione a penna di alcune delle copie non poteva che essere intervenuta successivamente alla notifica di quelle destinate agli imputati;

6. il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha infine trasmesso le conclusioni scritte insistendo per la conferma della sentenza impugnata ivi comprese le statuizioni civili e per la rifusione delle spese del grado nei termini di cui alla nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato "in fatto".

Dalla verifica del fascicolo processuale, consentita dalla natura del vizio dedotto (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017, PG e PC in proc.

F. ed altri, Rv. 273525, secondo cui in tal caso il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo) risulta infatti che: effettivamente, in data 5.11.2014, agli imputati era stato notificato il decreto di citazione recante, quale data dell'udienza, quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pacificamente antecedente rispetto alla stessa adozione del provvedimento da notificare; la notifica era intervenuta a mezzo posta con raccomandate AR 781327253804 e 781327253792 spedite dall'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno; se non ché, in data successiva, ovvero il 24.11.2014, agli odierni ricorrenti era stato notificato un nuovo decreto di citazione, questa volta con la data "corretta" per il giorno 18.3.2015, anche in tal caso con notifica a mezzo posta con raccomandate AR 781327261052 e 781327227152.

È dunque documentato che, oltre alla notifica delle due copie del decreto di citazione con data 18.3.2014, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto la notifica di due copie di altro decreto recante, questa volta, la data del 18.3.2015 ovvero la data dell'udienza dove nessuno dei due era comparso avendo perciò il giudice correttamente dichiarato la loro assenza.

La motivazione del Tribunale, perciò, nella sua laconica sinteticità (cfr., pag. 4, in cui si afferma che "... vi è prova agli atti della notifica del decreto di citazione a giudizio che indicava come data di comparizione per il giudizio l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]") è tuttavia assolutamente corretta.

2. Il secondo ed il terzo motivo sono articolati su doglianze non consentite in questa sede.

Il Tribunale ha condiviso la interpretazione delle prove operata dal primo giudice da cui era emerso, perciò, che il giorno 1.10.2013 [OSCURATO:PERSONA] si era recata sul proprio fondo dove aveva rinvenuto ovini e caprini al pascolo alla presenza, sul posto, di [OSCURATO:PERSONA]; la Scelsi aveva allertato la GF e l'agente Grasso si era portato sul posto constatando la proprietà degli animali come appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA].

Dalla ricostruzione operata nella sentenza di appello risulta, perciò, che il [OSCURATO:PERSONA] era sul posto già al momento dell'arrivo della Scelsi e dell'operante né mai l'imputato, nemmeno difensivamente, ha dedotto che ivi si trovasse per motivi diversi da quello di far pascolare gli animali e, in particolare, di essere accorso proprio ed al fine di allontanarli dal fondo della costituita parte civile.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che costui, proprietario degli animali condotti al pascolo dal figlio, non fosse estraneo alla iniziativa di costui.

Osserva il Collegio che la difesa, nella sostanza, lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).Essendo incontestato il dato oggettivo costituito dalla presenza degli animali di incontroversa proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul fondo confinante della persona offesa, la versione alternativa prospettata nei ricorsi circa il fatto che gli animali erano stati lasciati al pascolo sul fondo Palnnieri e verosimilmente non custoditi diligentemente è priva di ogni riscontro e soprattutto è stata espressa, in termini generici e dubitativi, solo dalla difesa e non dagli imputati nel corso del processo.

Già il primo giudice, invero, aveva escluso, alla luce delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, che si fosse trattato di un passaggio occasionale degli animali nel fondo della querelante.

Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha affermato che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645; Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004, Monni, Rv. 229027).

Con una "doppia conforme", in definitiva, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fosse alcun elemento, neanche prospettato da [OSCURATO:PERSONA], per ipotizzare che questi, proprietario del bestiame, ne avesse perso la custodia e il controllo; nel contempo gli stessi giudici hanno ritenuto che il giorno del fatto contestato gli animali fossero stati affidati anche al figlio Gianluigi, giunto sul fondo poco dopo l'intervento degli agenti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto capace di radunare e condurre agevolmente gli animali fuori dal fondo della vicina.

La motivazione, pertanto, non è né apparente né contraddittoria neppure in ordine alla individuazione di entrambi gli imputati quali responsabili dell'abbandono degli animali senza custodia e della loro successiva introduzione, come successo in altre occasioni, nel fondo di [OSCURATO:PERSONA].

Impropriamente la difesa ha evocato il vizio di travisamento della prova, che tuttavia non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova stessa, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.4.

Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di rilevante colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, soprattutto con riguardo alla articolazione del pronno motivo, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

5. I ricorrenti vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla duplicità ma anche alla identità delle posizioni.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 23.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Vallo della Lucania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui all'art. 636 cod. pen. loro ascritto e li aveva di conseguenza condannati alla pena di Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile liquidati in via equitativa di Euro 2.500 ed alla rifusione delle spese; 2. il Tribunale di Vallo della Lucania nel confermare la sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità ed alla condanna al risarcimento dei danni, ha invece annullato la statuizione relativa alla liquidazione del danno operata in via equitativa; 3. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 inosservanza di norme processuali riguardanti il decreto di citazione a giudizio e, per l'effetto, la sentenza di primo e di secondo grado: rilevano che il decreto di citazione, notificato in data 12.11.2014, recava quale data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] antecedente rispetto alla stessa data di emissione del provvedimento; alla prima udienza gli imputati erano stati dunque dichiarati assenti in violazione dell'art. 20, comma 2 lett. d) del D. Lg.vo 274 del 2000 che contempla una ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; richiama la motivazione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione che era stata proposta con l'atto di appello e di cui evidenzia l'abnormità atteso che del tutto irrilevante è la circostanza che negli atti comparisse la data corretta rilevando invece esclusivamente quella contenuta nella copia notificata che era quella del 18.3.2014; 3.2 contraddittorietà ed apparenza della motivazione con travisamento/invenzione dei fatti: rileva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata perché egli era presente al momento dell'intervento dei militari operanti non avendo considerato che il ricorrente era sul posto per allontanare gli animali; aggiunge che il giudice di appello ha tentato di fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla considerazione dello stesso quale mandante della iniziativa del figlio Gianluigi anche in tal caso senza alcun riscontro obiettivo; 3.3 erronea applicazione della legge penale: premette che non è in discussione né la proprietà degli animali né quella del terreno su cui questi erano stati rinvenuti ma aggiunge che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico dell'agente; segnala che le due sentenze di merito risultano carenti nella ricostruzione del fatto ribadendo che l'abbandono o la introduzione deve avvenire su fondo altrui e non già sul fondo proprio dal quale, per mera negligenza, agli animali sia stato possibile allontanarsi senza essere custoditi; osserva che non può farsi ricorso alla nozione di dolo eventuale quale rimedio per superare le obiezioni difensive; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, come l'errore nella indicazione dell'udienza fosse facilmente verificabile trattandosi di una data antecedente quella di emissione del provvedimento tanto che il difensore aveva partecipato all'udienza mostrando di essere perfettamente consapevole di quale fosse la data fissata per l'udienza; quanto al merito, segnala che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementi fattuali acquisiti al processo e che hanno consentito di pervenire alla conferma della sentenza di primo grado in ossequio ai principi in materia di elemento soggettivo ed elemento oggettivo consolidati nella giurisprudenza; 5. la difesa ha trasmesso una memoria di replica alle considerazioni svolte dal PG sottolineando, in primo luogo, la inconferenza del precedente richiamato nella requisitoria e che aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella che ci occupa ed in cui gli imputati non avevano eletto domicilio presso il difensore che era stato anzi nominato di fiducia solo successivamente ed all'esito del giudizio di primo grado; segnala, inoltre, come sia privo di pregio il fatto che il difensore di ufficio presente in aula non avesse eccepito alcunché aggiungendo, infine, che la correzione a penna di alcune delle copie non poteva che essere intervenuta successivamente alla notifica di quelle destinate agli imputati; 6. il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha infine trasmesso le conclusioni scritte insistendo per la conferma della sentenza impugnata ivi comprese le statuizioni civili e per la rifusione delle spese del grado nei termini di cui alla nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato "in fatto". Dalla verifica del fascicolo processuale, consentita dalla natura del vizio dedotto (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017, PG e PC in proc. F. ed altri, Rv. 273525, secondo cui in tal caso il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo) risulta infatti che: effettivamente, in data 5.11.2014, agli imputati era stato notificato il decreto di citazione recante, quale data dell'udienza, quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pacificamente antecedente rispetto alla stessa adozione del provvedimento da notificare; la notifica era intervenuta a mezzo posta con raccomandate AR 781327253804 e 781327253792 spedite dall'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno; se non ché, in data successiva, ovvero il 24.11.2014, agli odierni ricorrenti era stato notificato un nuovo decreto di citazione, questa volta con la data "corretta" per il giorno 18.3.2015, anche in tal caso con notifica a mezzo posta con raccomandate AR 781327261052 e 781327227152. È dunque documentato che, oltre alla notifica delle due copie del decreto di citazione con data 18.3.2014, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto la notifica di due copie di altro decreto recante, questa volta, la data del 18.3.2015 ovvero la data dell'udienza dove nessuno dei due era comparso avendo perciò il giudice correttamente dichiarato la loro assenza. La motivazione del Tribunale, perciò, nella sua laconica sinteticità (cfr., pag. 4, in cui si afferma che "... vi è prova agli atti della notifica del decreto di citazione a giudizio che indicava come data di comparizione per il giudizio l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]") è tuttavia assolutamente corretta. 2. Il secondo ed il terzo motivo sono articolati su doglianze non consentite in questa sede. Il Tribunale ha condiviso la interpretazione delle prove operata dal primo giudice da cui era emerso, perciò, che il giorno 1.10.2013 [OSCURATO:PERSONA] si era recata sul proprio fondo dove aveva rinvenuto ovini e caprini al pascolo alla presenza, sul posto, di [OSCURATO:PERSONA]; la Scelsi aveva allertato la GF e l'agente Grasso si era portato sul posto constatando la proprietà degli animali come appartenenti ad [OSCURATO:PERSONA]. Dalla ricostruzione operata nella sentenza di appello risulta, perciò, che il [OSCURATO:PERSONA] era sul posto già al momento dell'arrivo della Scelsi e dell'operante né mai l'imputato, nemmeno difensivamente, ha dedotto che ivi si trovasse per motivi diversi da quello di far pascolare gli animali e, in particolare, di essere accorso proprio ed al fine di allontanarli dal fondo della costituita parte civile. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che costui, proprietario degli animali condotti al pascolo dal figlio, non fosse estraneo alla iniziativa di costui. Osserva il Collegio che la difesa, nella sostanza, lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).Essendo incontestato il dato oggettivo costituito dalla presenza degli animali di incontroversa proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sul fondo confinante della persona offesa, la versione alternativa prospettata nei ricorsi circa il fatto che gli animali erano stati lasciati al pascolo sul fondo Palnnieri e verosimilmente non custoditi diligentemente è priva di ogni riscontro e soprattutto è stata espressa, in termini generici e dubitativi, solo dalla difesa e non dagli imputati nel corso del processo. Già il primo giudice, invero, aveva escluso, alla luce delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, che si fosse trattato di un passaggio occasionale degli animali nel fondo della querelante. Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha affermato che il delitto di cui all'art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645; Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004, Monni, Rv. 229027). Con una "doppia conforme", in definitiva, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fosse alcun elemento, neanche prospettato da [OSCURATO:PERSONA], per ipotizzare che questi, proprietario del bestiame, ne avesse perso la custodia e il controllo; nel contempo gli stessi giudici hanno ritenuto che il giorno del fatto contestato gli animali fossero stati affidati anche al figlio Gianluigi, giunto sul fondo poco dopo l'intervento degli agenti del [OSCURATO:PERSONA], in quanto capace di radunare e condurre agevolmente gli animali fuori dal fondo della vicina. La motivazione, pertanto, non è né apparente né contraddittoria neppure in ordine alla individuazione di entrambi gli imputati quali responsabili dell'abbandono degli animali senza custodia e della loro successiva introduzione, come successo in altre occasioni, nel fondo di [OSCURATO:PERSONA]. Impropriamente la difesa ha evocato il vizio di travisamento della prova, che tuttavia non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova stessa, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di rilevante colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, soprattutto con riguardo alla articolazione del pronno motivo, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. I ricorrenti vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla duplicità ma anche alla identità delle posizioni. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado
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