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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23658/2026

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!Numero registro generale 16169/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 23658/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 16169/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Patrizio IvoD’Andrea e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlessandro Gianelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],n. 100 del 7 giugno 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;Numero registro generale 16169/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 23658/2026Data pubblicazione 21/07/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 16169/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 23658/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 16169/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Patrizio IvoD’Andrea e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlessandro Gianelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],n. 100 del 7 giugno 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 12 maggio 2026;Numero registro generale 16169/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 23658/2026Data pubblicazione 21/07/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris