CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, i quali hanno concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 04/10/2022, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi a) - associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di accesso abusivo a sistema informatico, falso, riciclaggio e autoriciclaggio, corruzione - e d) - truffa aggravata - della provvisoria incolpazione, annullava il provvedimento impugnato limitatamente al capo d), da ritenersi assorbito nella fattispecie contestata al capo e) ai sensi dell'art. 491 cod. pen. (falsità in testamento olografo), e confermava nel resto, anche in ordine alla misura cautelare in essere. In sintesi, al ricorrente, di professione commercialista, viene attribuito il ruolo di partecipe dell'associazione con il compito di riscuotere, in qualità di procuratore speciale, somme giacenti presso gli uffici postali derivanti da eredità di soggetti precedentemente individuati, di fornire informazioni sulla situazione familiare di possibili vittime, di emettere fatture false a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per occultare la provenienza illecita del danaro confluito nelle casse della società gestita da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento di riesame propone un duplice ricorso per cassazione l'indagato, tramite gli stessi difensori di fiducia. 2.1. Con il primo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono articolati tre motivi di gravame, con i quali si eccepisce: - violazione di legge per il difetto di autonoma valutazione, specie con riferimento all'elemento soggettivo del reato associativo ed all'emissione di fatture false per lavori edilizi fittizi, effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso le farmacie gestite dall'Aiello; - violazione di legge e vizio di motivazione circa gli elementi costituivi della condotta partecipativa, con travisamento delle prove, in quanto se il piano criminale consisteva nell'utilizzo di atti testamentari falsi, al fine di appropriarsi del patrimonio di soggetti in apparenza privi di eredi, il modus operandi dello Scalzo era quello di avvalersi di professionisti diversi, incaricati al momento, sì che il contributo di costoro - e, fra essi, dell'Aiello - era limitato al singolo episodio, senza alcuna consapevolezza di far parte di un sodalizio, escludendosi per tali ragioni l'ipotesi associativa; in particolare, i messaggi scambiati con lo Scalzo, ai quali i giudici del merito cautelare avevano attribuito valenza indiziaria circa la partecipazione al conseguimento degli scopi dell'associazione, mediante reperimento di nominativi di soggetti deceduti senza eredi, avevano valenza neutra, perché generici e non riscontrati dagli atti di indagine; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari, non sussistendo pericolo di reiterazione né rischio di inquinamento delle prove, specie a seguito dell'annullamento disposto per l'unico reato - fine sub d). 2.2. Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati ugualmente articolati tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si censura il giudizio di gravità indiziaria, effettuato dal tribunale senza approfondimento delle ragioni difensive, tese ad evidenziare la mancanza degli elementi necessari, secondo la giurisprudenza, per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. Se il Gip aveva valorizzato a tal fin l'attribuzione al ricorrente di un solo reato fine, il tribunale, annullando l'ordinanza genetica rispetto alla condotta sub d), aveva ricercato altri momenti funzionali al perseguimento degli obiettivi criminosi della consorteria sulla base di evenienze irrilevanti (lo scambio di alcuni messaggi tra l'Aiello e lo Scalzo, l'interessamento per le posizioni ereditarie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), traendone conclusioni illogiche, ben al di là dell'unica congettura possibile ossia di una intesa delittuosa esclusivamente con lo Scalzo, nell'assoluta carenza di indizi circa la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso; in senso contrario, non poteva essere valutato il trasferimento di 250.000 euro dalla madre dello Scalzo, [OSCURATO:PERSONA], al padre del ricorrente, perché, al di là della liceità dell'operazione, documentata dalla difesa e non considerata dal tribunale, si trattava di condotta che si inseriva in una porzione delittuosa senza nulla dimostrare in punto di intraneità associativa del ricorrente. Altro argomento non affrontato nell'ordinanza impugnata era l'entità della somma corrisposta al ricorrente quale prodotto delle condotte delittuose, di gran lunga superiore a quella, di appena 3.000,00 euro, versata a [OSCURATO:PERSONA], con un maggiore coinvolgimento nei fatti, secondo l'impostazione accusatoria. Infine, nulla era stato argomentato sul dato temporale riferito all'associazione e sul tempo più ristretto in cui l'Aiello si sarebbe attivato; sulla conoscenza della falsità del testamento olografo di cui ai capi d), e), f); sull'attribuzione della falsità dei dati nello scambio di informazioni con lo Scalzo; sull'estraneità alle condotte di riciclaggio in ragione della specifica competenza professionale, qualifica (di commercialista) che giustificava anche il ruolo svolto nell'interesse della madre dello Scalzo; sulla mancanza di cautele nello scambio di messaggi e telefonate con quest'ultimo. Con il secondo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono riferiti alla ritenuta esistenza di un'associazione a delinquere, nonostante il coinvolgimento di soggetti sempre diversi, in fasi temporali tra loro distanti e con compiti estemporanei. Con il terzo motivo, infine, si censura la valutazione delle esigenze cautelari, ritenute tali da non poter essere salvaguardate con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari. 2.3. Con note difensive del 17 febbraio 2023 i difensori del ricorrente hanno comunicato la sopravvenuta sostituzione degli arresti domiciliari con la meno gravosa misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., allegando il relativo provvedimento del Gip; hanno rinunciato pertanto al terzo motivo dei rispettivi ricorsi, in tema di esigenze cautelari, insistendo sui primi due, relativi ai gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso relativi ai gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere contestata al capo A) sono fondati. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, pur richiamando correttamente gli elementi fondamentali che caratterizzano il reato associativo, con particolare riferimento, sul versante psicologico, alla permanente consapevolezza dell'associato di far parte del sodalizio criminoso e di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale (pag.9), non ha tuttavia applicato tale criterio valutativo alla fattispecie in esame, nel senso che la gravità indiziaria prescinde nel ragionamento del tribunale da tale indefettibile requisito. 3. Dal testo del provvedimento si evincono riscontri circa la condotta dell'Aiello consistita nell'individuazione di soggetti in età avanzata, privi di familiari, con consistenze patrimoniali, al fine di consentire al complice [OSCURATO:PERSONA] di entrare in possesso di cospicue somme di danaro, attraverso falsi eredi. In tal senso, l'episodio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'Aiello è indagato per il reato di falsità in testamento olografo sub e) ex art. 491 cod. pen.: le operazioni intercettive ed i riscontri investigativi hanno consentito di delinearne il ruolo nell'affare illecito (nominato procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], madre dello Scalzo e erede fraudolenta del Ferrucci, in base ad un testamento con firma non riconducibile al de cuius, ha egli stesso incassato una consistente parte delle somme riconducibili all'eredità, attraverso movimentazioni bancarie tracciate - pagine 7 e 8; inoltre, allo Scalzo, in più occasioni, l'indagato ha indicato nominativi in grado di assicurare cospicue eredità - significativi i messaggi intercettati, riportati alle pagine 11 e 12). Se, quindi, può desumersi che l'Aiello fosse a conoscenza dello scopo finale cui erano orientate le sue ricerche e che avesse agito al fine precipuo di trarre profitto personale - come nel caso della percezione della somma di 250.000 euro, transitata dal conto corrente della Fabiano a quello del padre e da costui trasferitagli, con la causale "regalo", per essere poi prelevata ed utilizzata per l'acquisto di una farmacia - l'accertamento in fatto, insindacabile in questa sede perché entro tali limiti sorretto da congruità argomentativa, non può estendersi all'ulteriore conclusione secondo cui il ricorrente agiva "collaborando alle attività del gruppo" (pag.12). 4. In particolare, i giudici del merito cautelare hanno inserito l'indagato in un meccanismo collaudato, scandito da fasi ben precise, caratterizzate da condotte attribuite ai singoli sodali (cfr. modus operandi a pag.11). Il salto logico, rilevante sotto il profilo del vizio motivazionale, consiste nel collegare l'attività delittuosa posta all'inizio di tale meccanismo (fase di individuazione degli obiettivi, riferita oltre che all'Aiello ed allo Scalzo, anche al Crispino) agli altri segmenti dell'azione criminosa ed alle azioni dei relativi protagonisti. I gravi indizi di colpevolezza non superano cioè l'ambito dell'accordo illecito con lo Scalzo e del concorso con costui nella commissione dei reati ipotizzabili, perdendo consistenza rispetto alla fattispecie associativa, posto che non sono indicati gli elementi dai quali desumere, anche attraverso il metodo logico- induttivo, la partecipazione all'associazione, mancando l'accertamento di un rapporto dell'interessato con altri soggetti, oltre lo Scalzo, ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio, con l'intesa di realizzare il comune pactum sceleris; è carente, soprattutto, la gravità indiziaria circa la consapevolezza dell'associato / ossia l'acquisizione di comportamenti significativi che si concretino in un attivo e stabile contributo all'attività associativa, anche se per una fase temporalmente limitata. E se è vero che anche la partecipazione ad un episodio soltanto della condotta delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione — nel caso di specie il reato contestato sub e) - il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societas dell'agente; completamento probatorio carente negli snodi argomentativi del tribunale. 5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro perché adegui la motivazione e le conclusioni ad essa conseguenti ai richiamati principi di diritto. PQM Annulla l'ordinan