CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 04712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 18/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di somme dovute utilizzando in compensazione di crediti non spettanti per un importo totale di euro 445.475,00; fatto contestato come commesso dal 18/01/2012 al 30/07/2013). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; - prescrizione del reato. Con memoria trasmessa il 07/10/2021 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della ammissibilità e fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Osserva il Collegio: i) con riferimento al primo motivo, premessa l'inammissibilità dei generici riferimenti al compendio probatorio, la Corte di appello fa buon governo del principio per il quale, in tema di reato di indebita compensazione di crediti previsto dall'art. 10 quater del d.lgs n. 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti "non spettanti", sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Rv. 275833 - 02; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, n.m.; Sez. 3, n. 27599 del 10/07/2020, n.m.; Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020, ii) nel caso di specie la Corte di appello, non smentita sul punto, ribadisce (facendo propria la motivazione della sentenza di primo grado) che i crediti portati in compensazione mediante modelli F24 presentati dal ricorrente erano del tutto inesistenti e che l'imputato non ha mai fornito una spiegazione della propria condotta artificiosa; iii) il secondo motivo, dedicato formalmente al trattamento sanzionatorio, riguarda, invece, la affermazione della propria responsabilità e deduce argomenti del tutto generici, assertivi e ipotetici; iv) è invece fondato il UcterP3 motivo; v) il ricorrente aveva dedotto, in appello, la prescrizione del reato, contestato come consumato dal 18/01/2012 al 30/07/2013; vi) la Corte di appello ha completamente omesso di motivare sul punto benché il tempo necessario a prescrivere maturasse dal 18/07/2019 (e dunque prima della sentenza) al 30/01/2021; vii) la fondatezza (e comunque non manifesta infondatezza) del terzo motivo giova alla corretta instaurazione del rapporto di impugnazione con conseguente rilevabilità d'ufficio della prescrizione che nel frattempo ha investito tutto l'arco temporale del fatto contestato, con conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 22/10/2021