CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ASSICURAZIONIs.p.a.- intimati -avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 170/2023 pubblicata il17.2.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.4.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9205/2023N. 9205/23 R.G. Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 22635/2026Data pubblicazione 02/07/2026rilevato che:- con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Potenza, previa riunionedei rispettivi giudizi, accolse le domande separatamente proposte da RoccoRosa e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad un sinistro stradale loro occorso in data13.9.2008, riconoscendo la responsabilità del Bellini e condannandolo in solidocon la propria assicuratrice per la RCA al pagamento di € 1.357,62 in favoredel primo e di € 1.140,08 in favore del secondo, oltre accessori e spese.- [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al Tribunale di Potenza; sicostituirono gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il G.I. rilevò che non era statacitata in giudizio la Compagnia, litisconsorte necessaria, sicché ordinòl’integrazione del contraddittorio ex art. 331, comma 2, c.p.c., fissando iltermine perentorio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- alla successiva udienza del 20.6.2012 l’appellante non comparve; conistanza del 24.9.2012 il Bellini chiese di essere rimesso in termini, allegandocomunque la copia della notifica a corredo dell’istanza;- dopo numerosissimi rinvii, con sentenza del 17.2.2023 il Tribunale di Potenzadichiarò l’inammissibilità dell’appello, per non aver l’appellante dato idoneaprova di aver ottemperato all’ordine di integrazione entro il termineperentorio, né sussistendo valide ragioni per rimettere in termini l’appellantestesso;Numero registro generale 9205/2023N. 9205/23 R.G. Numero sezionale 1476/2026Numero di raccolta generale 22635/2026Data pubblicazione 02/07/2026- avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alfonso RaffaeleBellini in forza di due motivi; Simone e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., non hanno svolto difese;- il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni;considerato che:- dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la notifica del ricorsoa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non costituitasi nel giudizio d’appello, èstata effettuata presso il difensore domiciliatario di primo grado, ed è quindinulla (ex multis, Cass. n. 11485/2018);- dunque, occorre ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso allapredetta società (o ad eventuale soggetto giuridico ad essa frattantosucceduto) nel termine di cui infra;p. q. m.rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica delricorso a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il termine perentorio ditrenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.4.2026 e, a seguito di riconvocazione telematica, in data 27.6.2026.Il PresidenteLina Rubino