CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 30636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21695/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidalle avv.sse [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2641/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 12/9/2023, la Corte d’appello di Milano, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatole domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e RaineriLuigi, per la condanna: 1) di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza del relativo inadempimentoal contratto preliminare di cessione di ramo di azienda del 14 ottobre 2016; 2) di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza del relativo inadempimentoal contratto preliminare di cessione di ramo di azienda del13 febbraio 2017; 3) di [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di loro) al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza dell’illecito impossessamento,da parte del convenuto, dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA].; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la decisionedel primo giudice nella parte in cui ha condannato l’attore al risarcimentodei danni ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente comprovata, dall’attore, l’effettiva conclusione del contratto preliminare del 14 ottobre 2016 (aventead oggetto l’attività di tabaccheria gestita dalla società attrice) in ragione della carenza della forma scritta ad probationem dell’accettazione del Raineri (quale cedente); dimostrazione nella Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri specie non surrogabile dalle inammissibili prove testimoniali proposte da quest’ultimo, di per sé astrattamente inidonee a fornire la prova dellatitolarità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della licenza di tabaccheria e dei locali ad uso caffetteria e bar, quali requisiti necessari per il perfezionamentodell’invocato contratto preliminare; sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come l’infondatezza della domanda del Raineri discendesse dalla rilevata indeterminatezza dell’oggetto della proposta irrevocabile di acquisto delramo di azienda, come tale inidonea a dar luogo, in ogni caso, a unavalida ed efficace conclusione del contratto preliminare dedotto; quantoalla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale ha evidenziato l’inammissibilità della domanda di accertamentodell’inadempimento della convenuta e della conseguente pretesarisarcitoria degli attori, essendo risultato che la società cedente fosse receduta dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta quale preventivaliquidazione del danno subito; e tanto, al di là della mancata dimostrazione, da parte degli attori, dell’effettivo inadempimento di CaoTianxue; quantoalla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ferma l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., del corrispondentemotivo di appello degli attori (in quanto privo di alcuna autonoma valutazione critica della motivazione del giudice di primo grado) – il giudice d’appello ha escluso il carattere abusivo dell’occupazione dell’azienda da parte del convenuto, avendo quest’ultimodocumentato l’acquisto dell’attività di rivendita di generi diprivativa e di monopolio e del subentro nel contratto di locazione; parimenticorretta, infine, a parere della corte territoriale, doveva ritenersi la condanna dell’attore al risarcimento del danno ai sensi dell’art.96 c.p.c., avendo il Raineri violato il canone della correttezza Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri processuale, sottraendosi alla dovuta presenza in udienza senza documentarne i motivi di impedimento, ed avendo altresì instaurato un’iniziativagiudiziaria in modo gravemente imprudente; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e RaineriLuigi, propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2724,2725, 2556 c.c. e 157 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.),per aver corte territoriale erroneamente interpretato i contenuti della prova testimoniale proposta dall’attore, nonché la formulazione dell’eccezionedi inammissibilità della medesima prova avanzata dalle controparti,ritenendo illegittimamente, tanto che la prova testimoniale si caratterizzasse per irriducibile genericità, quanto che la corrispondente eccezione di inammissibilità della controparte si riferisse anche alla contestazione dell’inidoneità di detta prova testimoniale a comprovare l’avvenuta conclusione per iscritto del contrattopreliminare del 14 ottobre 2016; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all’art.360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), per aver la corte territoriale valutato in modo scorretto i documenti prodotti in relazione al punto concernentela legittimità della [OSCURATO:SOCIETA]. ad addivenire alla stipula di un contratto preliminare (segnatamente in relazione al punto concernente la prova della titolarità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri licenzadi tabaccheria e dei locali ad uso caffetteria e bar), in contrasto conquanto reso palese dalla documentazione prodotta dagli attori ed analiticamenterichiamata in ricorso; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili per irrilevanza; osserva al riguardo il C ollegio come la corte territoriale abbia inequivocabilmente evidenziato che l’infondatezza della domanda del Raineri discendesse, in ogni caso, dalla rilevata indeterminatezza dell’oggettodella proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda, come tale inidonea a dar comunque luogo a una valida ed efficace conclusionedel contratto preliminare dedotto ; tale ratio decidendi (affrontata e risolta nel senso dell’inammissibilitàdel terzo motivo di ricorso: cfr. infra ) deve ritenersi assorbentedi ogni altra questione processuale relativa all’idoneità degli elementi di prova testimoniale documentale richiamati dall’odierno ricorrente a dar conto dell’avvenuta conclusione di tale contratto e dell’idoneità della formulazione della corrispondente eccezione della controparte; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all’art.360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), per aver la corte territoriale valutato in modoscorretto gli atti del giudizio trascurando di esaminarli nel loro complesso, con particolare riguardo al punto concernente la pretesa indeterminatezzadell’oggetto della proposta del 14 ottobre 2016; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione dell a censura in esame, l’odierno ricorrente intenda dolersi de l modo attraverso il quale la corte territoriale avrebbe valutato gli atti del giudizio, con Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri particolare riguardo alla ritenuta indeterminatezza dell’oggetto della propostacontrattuale del 14 ottobre 2016 ; ciò premesso, varrà evidenziare come la valutazione relativa all’oggetto della proposta del 14 ottobre 2016 rappresent i l’esito dell’esercizio, da parte del giudice di merito, del proprio potere discrezionale di apprezzamento delle fonti di prova, con particolare riguardo,nella specie, all’apprezzamento dei contenuti e del significato di un atto unilaterale d’indole negoziale (tale essendo la proposta contrattuale); ciò posto v a rrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, l’erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice di merito in ordine al contenuto della proposta contrattuale (con particolare riguardo alla ritenuta indeterminatezza del relativo oggetto) , orientando l’argomentazione critica rivolta nei Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri confrontidell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione della violazione dei tradizionali canoni legali di interpretazionenegoziale (cfr. artt. 1362 e segg. c.c.) , bensì attraverso l’indicazionedegli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. (in relazione all’art. 360co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato(con riguardo al rapporto contrattuale con [OSCURATO:PERSONA]) che, unavolta esercitato in via stragiudiziale il diritto di recesso, non possa chiedersiin sede giudiziale la risoluzione del contratto; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità (da ritenersi qui integralmente condiviso eriproposto al fine di garantirne continuità), i n caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, cod. civ., la parte adempiente,per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro : o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta(o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente,così determinando l ’ estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell ’ inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto,ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ. (cfr. Sez.3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004, Rv. 577186 – 01 ) ; varrà, in ogni caso, rimarcare il carattere assorbente della considerazionein forza della quale, avendo la corte territoriale ritenuto chegli attori non avessero in alcun modo dimostrato il ricorso di alcun inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale ammissione di una domanda di risoluzione del contratto successiva al recesso (ove mai proponibile, in contrasto con il principio di diritto in precedenza richiamato)si sarebbe necessariamente tradotta nel relativo inevitabile rigetto, in ragione della già ritenuta mancata dimostrazione dell’inadempimento eventualmente giustificativo dell’invocata risoluzione; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 co.1, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di procedere all’esame del contratto del febbraio 2017 e della circostanza decisiva costituita dalla mancata dimostrazione degli avvenuti pagamenti in esso previsti da parte della convenuta, con il conseguente effettivo rilievo dell’inadempimento della controparte indipendentemente da ognialtra condizione prevista in contratto; ilmotivo è inammissibile per irrilevanza; osservail Collegio come la corte territoriale abbia attribuito valenza assorbente, ai fini della decisione, alla circostanza di fatto costituita dall’avvenuto recesso degli originari attori dal contratto concluso con laconvenuta (con l’incameramento della caparra penitenziale), con la conseguente irrilevanza di ogni ulteriore contestazione circa inadempimentodella controparte ; varrà,peraltro, rimarcare l’inammissibilità della doglianza in esame nella misura in cui, lungi dal prospettare l’omesso esame di fatti Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri effettivamente decisivi e controversi, si limita a prospettare una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardoall'interpretazione complessiva dei rapporti tra le parti ai fini dell’accertamento del l'inadempimento della convenuta) sulla base di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 2697 c.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il quarto motivo d’appello proposto dal Raineri neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (in ragione dell’assenza di alcuna autonomavalutazione critica della motivazione adottata dal giudice di primogrado), in contrasto con quanto contenuto nell’atto d’appello in cui veniva chiaramente rappresentata la violazione, da parte del giudicedi primo grado, dell’art. 2697 c.c. e dell’avvenuto assolvimento, daparte degli attori, degli oneri probatori loro imposti; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 co. 1,nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso ditener conto dell’intera vicenda e della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, con specifico riguardo al punto concernentela ritenuta infondatezza della dedotta occupazione abusiva dell’attivitàaziendale da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il sesto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.e suscettibile di assorbire la rilevanza del settimo motivo ; osservaal riguardo il Collegio come, al fine di superare la rilevata inammissibilitàper genericità del motivo di appello, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto necessariamente allegare o riprodurre nella sua Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri interezzal’atto d’appello , appare ndo del tutto insufficiente la parziale riproduzionedi tale atto contenuta nel l’odierno ricorso; solo tale integrale riproduzione ( o allegazione ) avrebbe, infatti, consentitoa questa C orte di legittimità l’esercizio effettivo della verifica funditusdell’eventuale specificità ( o non genericità) dell’impugnazione propostain secondo grado ; lamancata ( allegazione o ) produzione dell’atto d’appello ( peraltro, neppure localizzato tra gli atti del processo , n el rispetto dei criteri al riguardo imposti dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020 , Rv. 660090 - 01) comporta l’inevitabile inammissibilità nel sesto motivo, suscettibile di assorbire la rilevanza del successivo settimo; motivo quest’ultimo, peraltro, di per sé inammissibile, siccome sostanzialmente limitato alla proposizionedi una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (conparticolare riguardo all’esame complessivo dei rapporti tra le parti ai fini della valutazione dell’effettiva occupazione abusiva dell’attività aziendaleda parte di [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di un’impostazione criticanon consentita in questa sede ; conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. (in relazione all’art.360 co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la condanna dell’attore al risarcimento del danno ex art. 96,co. 2, c.p.c. in assenza di relativi presupposti di legge; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’accertamento dell’aver agito o resistito in giudiziocon mala fede o colpa grave involge un'indagine di fatto i cui risultati sono sottratti al sindacato di legittimità, se non inficiati da errori di diritto o vizi logici ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1808 del Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 21695/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 347787 - 01; più di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 1624del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27528 del 30/12/2016) ; nelcaso di s pecie, la corte territoriale ha giustificato la pronunciata condanna dell’attore ai sensi dell’ art. 96 c.p.c. rilevando come il relativo comportamento processuale, unitamente alla valutazione del contenutopalesemente infondato delle domande dallo stesso proposte, fosserovalse a configurare un’ipotesi di abuso del processo, come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; e tanto, sulla base di un discorso motivazionale sufficientemente congruo sul piano logico e correttoin termini giuridici ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.200,00, oltre