CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 08585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12632-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.12632/2019 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 524/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/10/2018 R.G.N. 251/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell'appello proposto dall’Ente strumentale della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], volta all’inquadramento nell'area B, livello economico B1, a decorrere dal 20 febbraio 2009; 2. i ricorrenti, tutti inquadrati, a seguito di stabilizzazione, nell'area A,posizione economica A2, avevano dedotto di avere sempre svolto le mansioni di “autista soccorritore”che prevedevano non solo la guida e il controllo di funzionalità del veicolo, ma anche attività sanitarie di primo soccorso, ed avevano rivendicato il superiore inquadramento ponendo a fondamento della pretesa il c.c.n.i. del 17 febbraio 2009 (art. 12) che, nell'adattare i profili professionali al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal c.c.n.l.1° ottobre 2007 per il personale degli enti non economici, aveva istituito il profilo di “autista soccorritore”, inquadrato nell'area B, posizione economica B1; 3. la Corte territorialerilevava che il Tribunale aveva affermato, con argomento di carattere assorbente, che le mansioni di fatto espletate erano da inquadrare nell’area B di cui all’art. 12 c.c.n.i.; tale capo di sentenza non era stato censurato dall’appellante, il quale, sull’assunto del diverso originario inquadramento (Area A2) dei lavoratori all’atto della costituzione del rapporto (anni 98/99), si era doluto della pronuncia per la mancata affermazione di nullità della previsione dell’art. 12 c.c.n.i. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ‒ che ridefiniva, trasponendola dall’area A all’area B, la qualifica di “autista soccorritore” ‒, perché in contrasto con i vincoli della disciplina collettiva nazionale e con l’art. 40 comma 3 d.lgs. n. 165/2001; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Ente strumentale della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali hannoopposto difese i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 100, 112, 324, 329, 336, 348 bis e ter, 436 cod. proc. civ., nonché l’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto esistente una doppia ratio decidendi quando, in realtà, essa era unica e d incentrata sulla validità della norma contrattuale (art. 12 c.c.n.i.) che fondava la riconducibilità di fatto delle mansioni nell’area B; 2. con la seconda censura si addebita alla Corte territoriale di avere violato sempregli art t . 100, 112, 324, 329, 336, 348 bis e ter, 436 cod. proc. civ., nonché l’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod.proc. civ.; nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere esistenti due rationes decidendi, id est quella sulla validità dell’art. 12 c.c.n.i. e sulla riconducibilità della fattispecie concreta nell’area B secondo la declaratoria dell’art. 6 c.c.n.l. Epne 2006/2009, esse non sarebbero state comunque autonome ma connesse e interdipendenti, tenuto conto «che proprio la formulazione dell’art. 12 c.c.n.i. rileva al fine di individuare il significato precettivo dell’art. 6 c.c.n.l. Epne»; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; 4.nell’indicare, quale autonoma ratio decidendi della statuizione del primo giudice, l’intervenuto accertamento di fatto di mansioni riconducibili a quelle caratterizzanti il profiloB di cui all’art. 12 c.c.n.i., la sentenza impugnata non considera che il superiore inquadramento, come accertato in prime cure, era frutto non solo di quella acclarata corrispondenza fattuale ma anche, e soprattutto, dell’applicazione dell’art. 12 c.c.n.i., la cui nullità era stata specificamente censurata con il gravame della CRI, donde l’impossibilità di configurare, per l’interdipendenza dei distinti profili, la duplicità di ratioerroneamente ravvisata dalla Corte di merito; questo perché la «minima unità suscettibile di acquisire stabilità di giudicato interno»individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, che qui verrebbe ad inverarsi solo all’esito dello scrutinio, indispensabile, sulla validità della disciplina contrattuale integrativa; 5. ciò detto, occorre altresì richiamare l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui il contratto integrativo 2006/2009 per il personale non dirigente della CRI, nell'istituire il nuovo profilo professionale di “ autista soccorritore ” , non ha determinato l'automatica trasposizione nell'area B del profilo professionale di autista, riconducibile all'area A, profilo che resta dal primo distinto, né può essere invocato da tutti i dipendenti inquadrati nell'area inferiore per rivendicare l'inquadramento superiore, atteso che nell'impiego pubblico contrattualizzato il passaggio di area è condizionato al superamento delle procedure selettive ed al rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi interni; infatti, nell'impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, l'inquadramento non può che essere quello stabilito al momento dell'assunzione o successivamente acquisito nel rispetto delle regole che disciplinano lo sviluppo professionale, con la conseguenza che l'assegnazione a compiti che esprimano una diversa e maggiore professionalità può solo legittimare la richiesta di differenze retributive per il periodo in cui le mansioni stesse sono state svolte, non già giustificare la definitiva acquisizione della qualifica più elevata(Cass., Sez. L, n. 40807 del 2021); 6. da tempo questa Corte ha sottolineato, sia pure in relazione ad altri comparti del lavoro pubblico , che le disposizioni della contrattazione collettiva dettate in tema di inquadramento del personale devono essere interpretate in coerenza con il complessivo quadro normativo e, quindi, con i principi dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001 e con l'art. 97 Cost., sicché, si è detto, fra più opzioni esegetiche non può essere scelta quella che rende la clausola contrattuale nulla, nullità ravvisabile in presenza di uno «scivolamento» verso l'alto delle qualifiche di inquadramento perché «la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte. Ed inoltre, nel caso di passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore, è richiesto, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall'esterno» (Cass. n. 10628/2006); 7. tale principio, anche nel caso della sentenza di questa Corte n. 20915/2019, è stato enunciato, invero, nella piena consapevolezza delle allegazioni circa lo svolgimento di mansioni esprimenti la professionalità dell'autista soccorritore, diversa e superiore rispetto a quella del solo conducente di mezzi utilizzati per il trasporto di persone e cose; 7.1. peraltro, ed è qui l'equivoco nel quale incorrono i controricorrenti, la circostanza che successivamente all'assunzione, avvenuta per l'espletamento delle mansioni di autista di Area A, sia stato istituito il profilo professionale dell'autista soccorritore, inquadrato nell'area B, non legittima la definitiva acquisizione del livello superiore perché ciò equivarrebbe a violare la disciplina inderogabile stabilita dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione tem poris , antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2009, prevede che il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (nella specie quelle di autista) o a quelle che «abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive», senza che possa assumere rilievo ai fini dell'inquadramento lo svolgimento di fatto di mansioni non ricomprese nell'area e nel profilo professionale di assunzione, che possono legittimare solo la richiesta di differenze retributive, ove prevalenti rispetto a quelle di inquadramento;8. alla stregua delle considerazionitutte già indicate , il ricorso va, nel suo complesso, accolto ; l’impugnata sentenza dev’essere , pertanto, cassata; 9. la pretesa dei controricorrenti di conseguire un diverso e superiore inquadramento (area B, livello economico B1) rispetto a quello in origine assegnato (area A, posizione economica A2), si appalesa (or dunque) infondatae conseguentemente meritevole di reiezione, e in tal senso può ‒ conclusivamente ‒ statuirsi, con definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma2, ultimo periodo, cod. proc. civ.; 9.1 a riguardo, mette conto evidenziare che i lavoratori avevano dedotto, fin dal primo grado , che « il nuovo inquadramento, fermo restando la continuità del rapporto di lavoro e l’identità delle mansioni svolte dal dipendente, comporterebbe l’attribuzione di un diverso profilo professionale e la modifica dell’area di appartenenza»(così a pag. 6 del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.); sicché, non essendo, si noti, oggetto della presente causa l'espletamento di mansioni superiori e delle rivendicazioni economiche ricollegabili a tale svolgimento, l'affermazione di averesvolto mansioni di “autista soccorritore ” (qualificazione in realtà attribuita solo con la contrattazione integrativa del 2009 al nuovo profilo dell'area B), di area A, posizione economica A2 del c.c.n.i., non è utile rispetto al rivendicato automatico (in assenza di progressione) inquadramento nell'area B; 10. in considerazione delle alterne vicende processuali, stimasi equo compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidend