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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 30854/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: IGNOTI inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il P.M. presso la Procura di Fermo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Fermo in data 13/7/21, con cui, all'esito di udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, ordinava al P.M. di formulare imputazione coatta per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., "previa individuazione dell'autore del reato, già desumibile dagli atti".

2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, ed è immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con la quale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari disponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare [Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 257786: "In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.); Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 08/01/2021, Rv. 280191 - 01].

4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per ulteriore corso.

Così deciso in data 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: IGNOTI inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P.M. presso la Procura di Fermo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Fermo in data 13/7/21, con cui, all'esito di udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, ordinava al P.M. di formulare imputazione coatta per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., "previa individuazione dell'autore del reato, già desumibile dagli atti". 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, ed è immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con la quale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari disponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare [Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 257786: "In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.); Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 08/01/2021, Rv. 280191 - 01]. 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per ulteriore corso. Così deciso in data 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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