CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Australia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, o comunque, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avy. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] leone, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Crotone, emessa il 27 aprile 2021: - ha confermato la responsabilità e le sanzioni inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui al capo 8, entrambi aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione di cosche di 'ndrangheta; - ha ritenuto, accogliendo l'appello del Pubblico ministero e della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentata violenza privata aggravato dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiosa di cui al capo 5, già in questi termini riqualificato il fatto dal Tribunale - che ne aveva rilevato la prescrizione - originariamente contestato come estorsione e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda processuale inerisce a più ampia indagine relativa alle infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ambito di lavori riguardanti la costruzione di parchi eolici in Calabria. In particolare, le due sentenze di merito, sulla base del contenuto di intercettazioni e di dichiarazioni delle persone offese, hanno ritenuto che gli imprenditori impegnati nella realizzazione di impianti finalizzati alla captazione di energia eolica, dovessero necessariamente interfacciarsi con soggetti intranei alle cosche egemoni nel relativo territorio, sia con riferimento ai lavori per il parco eolico di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5) che con riferimento a quelli per la realizzazione del parco eolico di Cutro (capo 8). In questo ambito, i soggetti imprenditoriali erano costretti a subire minacce e imposizioni anche di natura estorsiva e volte a turbare il mercato e la libera concorrenza. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con due ricorsi, entrambi a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Nel ricorso datato 19 ottobre 2022 deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati aggravati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui al capo 8. La Corte si sarebbe acriticamente adagiata sulle conclusioni del Tribunale, senza confrontarsi con le deduzioni difensive contenute negli atti di appello. Non sarebbe stata adeguatamente vagliata l'incidenza del giudizio assolutorio in favore del ricorrente per i reati di estorsione ed illecita concorrenza di cui ai capi 6 e 7, inerenti alla medesima vicenda relativa alla costruzione del parco eolico di Cutro affidato alla impresa multinazionale spagnola Vestas cui fa riferimento il capo di imputazione 8 per il quale è intervenuta condanna. Al contrario, posto che il ricorrente - inteso "l'ingegnere" - è stato indicato come esponente apicale della cosca di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, egemone nel territorio di riferimento, le sue condotte non avrebbero potuto essere segmentate, ritenendole lecite in un caso ed illecite in un altro, trattandosi sempre della medesima questione ruotante attorno agli stessi personaggi. La Corte avrebbe conferito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza valutare adeguatamente che quest'ultimo era stato indagato nel medesimo procedimento per avere reso dichiarazioni in contrasto con le accuse successivamente formulate nei confronti dell'imputato, attraverso una inversione di rotta che non poteva non destare sospetto in ordine alla sua credibilità, al di là del fatto che la sua posizione fosse stata archiviata. E ciò, a maggior ragione, laddove solo le ultime dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - al contrario delle prime che riferivano le pressioni e le ingerenze solo al coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], intenzionato ad accaparrarsi i trasporti relativi alla costruzione del parco eolico - individuano il ruolo protagonistico del ricorrente in relazione a quanto verificatosi in un incontro del giugno 2012 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di proprietà dell'odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA], non altrimenti provato tanto quanto le vessazioni che la vittima assume di avere ricevuto senza però fornirne riscontro alcuno. La Corte non avrebbe valutato quanto risultante da due conversazioni, in una delle quali, quella dell'Il giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] era interlocutore diretto. Tale dialogo, così come quello del 20 agosto 2012, dimostrerebbero come la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avessero già in animo di stipulare, prima della riunione all'[OSCURATO:PERSONA], il contratto di comodato d'uso (celante un subappalto oneroso dei trasporti in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA]) che il [OSCURATO:PERSONA], secondo la sentenza impugnata, avrebbe voluto imporre contando sulla forza del. suo potere criminale. Non sarebbe stata sufficientemente approfondita, con specifico riguardo al caso concreto - snodatosi, quanto alla posizione del ricorrente, in una unica condotta commessa nel corso della richiamata riunione all'[OSCURATO:PERSONA] — la questione giuridica del concorso (che, in astratto, il ricorso non nega) tra il reato estorsivo e quello di illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui all'art. 513-bis cod. pen., entrambi contestati all'imputato al capo 8. In proposito, il ricorrente ricorda i principi di diritto fissati dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità e gli elementi costitutivi dei due reati, che ritiene non sussistenti nella specie. 3.2. Nel ricorso datato 14 ottobre 2022 deduce, con unico motivo, travisamento della prova quanto alla interpretazione del significato della conversazione dell'Il giugno 2012 (progressivo 13679), già indicata nel primo ricorso e della quale, nell'atto di impugnazione all'esame, viene trasfuso parte del contenuto a dimostrazione che l'accordo tra la vittima ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] fosse stato raggiunto prima ed a prescindere dal presunto intervento del [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nella riunione all'[OSCURATO:PERSONA] descritta dalla persona offesa senza, peraltro, alcuna indicazione del tenore estorsivo delle parole che l'imputato le avrebbe rivolto. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato aggravato di tentativo di violenza privata, come diversamente qualificata dal Tribunale e dalla Corte di appello l'originaria imputazione di estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui al capo 5, in relazione alla quale il primo giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con statuizione che la Corte di appello, investita dalle impugnazioni della parte civile e del Pubblico ministero, ha riformato escludendo, in ragione della aggravante di cui all'attuale articolo 416- bis.l. cod, pen., che si fosse verificata l'estinzione del reato. Si tratta di vicenda inerente alla costruzione del parco eolico in località [OSCURATO:PERSONA], affidato alla impresa multinazionale [OSCURATO:PERSONA], laddove si assume che il ricorrente aveva commesso il fatto nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] imponendo a questi, quale amministratore di fatto del Recycling s.r.I., che il trasporto delle componenti eoliche avvenisse attraverso il loro caricamento sui mezzi della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e su quelli della F.E. Trasporti del coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, dopo aver trasfuso in ricorso la motivazione della sentenza impugnata nella parte reputata di suo interesse (fino a fg. 13), si duole del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone a suo tempo /14 c(R formulata, le risultanze processuali dimostrando che i fatti avrebbero dovuto essere giudicati dal Tribunale di Catanzaro. In ordine alla responsabilità, si deduce che la Corte di appello avrebbe malamente interpretato le conversazioni intercettate poste a base della condanna, in realtà riferite ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Molisana inerenti ad altro parco eolico da costruire in Amaroni e non in [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato dimostrato anche dalla documentazione prodotta dalla difesa che la Corte avrebbe travisato in uno alla deposizione del teste di polizia giudiziaria Patafi. D'altra parte, la stessa Corte ha affermato che nessun contratto era intercorso tra le parti in relazione al parco eolico di [OSCURATO:PERSONA] al quale fa riferimento l'imputazione. L'assunto difensivo sarebbe provato anche dalla intercettazione del 16 giugno 2012 (progressivo 17487) e dalla assenza di riferimenti al parco eolico di [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero confermato quelle rese dall'imputato e trasfuse a fg. 17 del ricorso. Sarebbe stato assegnato un ruolo criminale al coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere presunzioni smentite dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], manager della [OSCURATO:PERSONA]. L'inconsistenza criminale di [OSCURATO:PERSONA], quale referente delle cosche di zona, si riverbererebbe sulla posizione del ricorrente, che in base alle intercessioni di costui aveva ottenuto, secondo l'accusa, con violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il subappalto di cui si discute in favore della sua impresa di trasporti. Il ricorrente si duole anche del giudizio di attendibilità conferito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di riscontri e sulla scorta delle quali il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato ai sensi degli artt. 56-610 cod. pen. anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 5. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla sua condanna per i reati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia .di cui al capo :3, deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole della circostanza che la Corte di appello lo abbia individuato in quel soggetto di alta caratura criminale, inteso "l'ingegnere" ed appartenente all'area geografica vibonese in quanto residente in Nicotera, con il quale [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe incontrato per ricevere direttive di tipo mafioso inerenti alla gestione delle vicende di interesse processuale che avrebbero condotto alla minaccia mafiosa di tipo estorsivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da altri commessa, per la stipula di un contratto di comodato in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA] relativo ai trasporti riguardanti il parco eolico di Cutro, vicenda della quale si è già detto a proposito del ricorso del coimputato nei medesimi reati [OSCURATO:PERSONA].La Corte .di appello, senza valutare adeguatamente _l'alternativa ricostruzione difensiva, avrebbe offerto apodittica motivazione in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Patafi - rese in parallelo procedimento (chiamato proc. "Purgatorio") ed acquisite ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - e sulla riconducibilità all'imputato dell'uso dell'utenza, formalmente intestata al di lui cognato deceduto [OSCURATO:PERSONA], entrata in contatto con quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il teste Patafi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, non avrebbe riferito di alcun raffronto vocale effettuato nel parallelo procedimento tra la voce intercettata e quella del ricorrente, per quanto evidenziato a fg. 11 del ricorso. Il teste avrebbe espresso un mero convincimento personale non supportato da dati oggettivi e basato sulle sole intercettazioni acquisite nel presente procedimento (la n. 705 e la n. 718 rapportate a quella n. RIT 983/12 progressivo 26390) e non in quello parallelo, circostanza che non avrebbe dovuto portare la Corte ad escludere un accertamento tecnico ulteriore attraverso il conferimento di apposita perizia fonica sui dati disponibili, a superamento delle conclusioni, di segno favorevole alla difesa e che la Corte non avrebbe considerato, rivenienti dalla consulenza tecnica del dottor [OSCURATO:PERSONA], anch'essa acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., che aveva escluso, in radice, ogni possibilità di comparazione vocale, attesa la brevità dei dialoghi. La motivazione della sentenza impugnata avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato, che il ricorrente era soggetto aduse a non utilizzare il telefono, dall'altro, che egli aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la presenza di molteplici contatti telefonici tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, inoltre, avrebbe illegittimamente fatto uso, oltre i limiti di cui all'art. 234 cod. proc. pen., del contenuto di una sentenza ancora non irrevocabile resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per affermare la mafiosità di quest'ultimo e, per essa, la natura illecita dei suoi presunti incontri con il ricorrente siccome finalizzati a ricevere direttive per la gestione dei rapporti illeciti di natura estorsiva di cui si discute. Non si sarebbe neanche approfondita la figura del [OSCURATO:PERSONA], inteso quale intermediario del ricorrente, i suoi rapporti con l'imputato e le sue frequentazioni nel periodo di riferimento, mancando anche la prova che [OSCURATO:PERSONA], dopo i contatti con [OSCURATO:PERSONA], avesse contattato [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, sotto il diverso profilo della prova del suo apporto concorsuale alla consumazione dei reati contestati./14 La.Corte avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni, a partire da quella n. 22846 del 24 giugno 2012, per quanto evidenziato ai fgg. 23 e 24 del ricorso, che richiama la trascrizione integrale della conversazione contenuta a fg. 104 della sentenza di primo grado, per dimostrare la mancanza di ingerenza da parte del ricorrente ed il mancato riferimento dell'[OSCURATO:PERSONA] a lui come secondo "ingegnere", il primo essendo identificabile nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] (come da conversazione n. 24724 del 26 giugno 2012), nonché l'assenza di rilievo circa il fatto che la conversazione trovasse [OSCURATO:PERSONA] in Nicotera. Non sarebbero state valorizzate dalla Corte le pregresse condotte minatorie commesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2011, senza alcuna intercessione di soggetti criminali vibonesi che si affiancavano a quelli di Cutro, gli unici espressamente nominati e solo attraverso i quali, a voler seguire l'esatta cronologia degli eventi che la difesa prospetta, si era perpetrata l'estorsione a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da altra conversazione del maggio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Pinnen citata a fg. 27 del ricorso. Inoltre, la Corte avrebbe reso illogica ricostruzione attribuendo al ricorrente una condotta concorsuale riveniente dalla conversazione del 24 giugno 2012, tuttavia successiva alla imposizione effettuata sulla vittima il 22 giugno precedente in esito alla riunione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] della quale si è detto. A tutto concedere, le interferenze del ricorrente sarebbero state dirette a fornire direttive per attività illecite contro la multinazionale Vestas e, dunque, con riferimento alle vicende di cui al capo 7, per le quali è intervenuta assoluzione, e non con riguardo a quelle di cui al capo 8, con persona offesa [OSCURATO:PERSONA], mancando, in relazione a queste ultime, ogni addentellato probatorio idoneo ad individuare una ipotesi di concorso penalmente rilevante; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare una associazione di quella natura. La Corte non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine alla estrinsecazione del metodo mafioso da parte del ricorrente e della sua condotta agevolativa (anche in termini soggettivi), invero ritagliata solo sul coimputato [OSCURATO:PERSONA]. I riferimenti alle sentenze irrevocabili relative alla posizione criminale del ricorrente in ambito 'ndranghetistico, non ne farebbero emergere il ruolo in seno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento, circostanza idonea ad escludere anche l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, la Corte avrebbe fatto ricorso a mere clausole di stile.6. [OSCURATO:PERSONA],. con riguardo alla sua .condanna per i reati di estorsione ed illecita concorrenza con violenza e minaccia di cui al capo 8, deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte, sulla base della ricostruzione fattuale delle emergenze processuali non contestata dal ricorrente, avrebbe ingiustamente ritenuto che questi fosse consapevole di contribuire con la sua condotta al proposito criminoso di natura estorsiva portato avanti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto non avrebbe potuto dedursi dal fatto che il ricorrente era il proprietario dell'[OSCURATO:PERSONA] ove si era verificato l'incontro tra la vittima e gli estorsori, incontro al quale egli non aveva partecipato e del quale non gli sarebbe stato noto il contenuto, consapevolezza non rinvenibile nella conversazione del 21 giugno 2012 attraverso cui l'imputato aveva avvisato [OSCURATO:PERSONA] della programmata riunione del giorno successivo (fg. 6 del ricorso). La Corte non avrebbe, inoltre, considerato alcuni dati favorevoli alla difesa, quali il fatto che presso l'hotel di proprietà del ricorrente era stato organizzato, in data 12 giugno 2012, il ricevimento per il matrimonio del figlio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza idonea a giustificare la presenza di questi sul luogo prima e dopo l'evento. Ancora, non sarebbe emerso da chi il ricorrente aveva ricevuto l'input di chiamare [OSCURATO:PERSONA] per informarlo della riunione con [OSCURATO:PERSONA], non essendo significativo il riferimento ad un soggetto chiamato "ingegnere". Il ricorrente non aveva alcuna conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dello scopo della riunione, non avendo comunicato ad [OSCURATO:PERSONA] della presenza del [OSCURATO:PERSONA]. Neanche il contegno tenuto dall'imputato in quella occasione avrebbe significato indiziante, essendosi egli limitato a chiudere le porte della sala ove si era svolta la riunione, senza prendervi parte, ogni altra deduzione rivelandosi una mera illazione, come quella che l'imputato aveva consentito che gli ospiti potessero parlare indisturbati. Infine, non sarebbe significativo il fatto che tra le richieste estorsive al [OSCURATO:PERSONA] vi era quella di far alloggiare i suoi dipendenti presso l'hotel del ricorrente, trattandosi di richiesta frutto di estemporanea ed autonoma decisione del [OSCURATO:PERSONA], come si deduce dalla mancata conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, peraltro mero socio della compagine cui la struttura alberghiera era riferibile e dal fatto che mai il ricorrente aveva interloquto sul punto con i coimputati, nemmeno quando i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] avevano preferito non servirsi dell'albergo [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen..Il Tribunale di .Crotone, come era stato dedotto con l'atto .di appello, avrebbe escluso, nei confronti del ricorrente, la circostanza aggravante oggi contenuta nell'art. 416-bis.1. cod. pen., con conseguente perenzione del reato per prescrizione tenuto conto della data di sua commissione nel giugno del 2012. Di tanto la Corte non avrebbe dato contezza, erroneamente ritenendo che l'aggravante fosse stata ritenuta sussistente anche nei confronti del ricorrente (oltre che degli altri coimputati), sebbene non fosse stato applicato alcun aumento di pena e non fosse stato fatto alcun riferimento alla persona del ricorrente nella parte motiva della sentenza di primo grado dedicata alla menzionata aggravante con esclusivo riguardo alla posizione degli altri imputati; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 1.1. I difensori, in primo luogo, trascurano un dato oggettivo di valenza dimostrativa non indifferente, vale a dire la circostanza che il ricorrente, nelle more del giudizio di primo grado, è stato ritenuto partecipe dell'omonima cosca di 'ndrangheta con sentenza irrevocabile, come sottolineato dal'a Corte di appello a fg. 34 della sentenza impugnata. Si tratta di un dato idoneo a conferire attendibilità al resoconto della vittima, [OSCURATO:PERSONA], allorquando riferisce che nell'esercizio di quelle specifiche funzioni criminali l'imputato era intervenuto nella riunione all'[OSCURATO:PERSONA] gestito dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a cedere i trasporti relativi alle componenti del parco eolico in favore della ditta del coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], richiesta successivamente esaudita attraverso la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito - che celava un subappalto a titolo oneroso - sempre inerente ai trasporti relativi alla costruzione del parco eolico cli Cutro. 1.2. Oltre a tale elemento di pregnanza valutativa, il ricorrente, criticando il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sorvola sul fatto che a ciò i giudici di merito sono addivenuti, con conforme giudizio, oltre che esaminando il tenore intrinseco delle dichiarazioni e la genesi del loro disvelamento (non immediata e resa sofferta dal timore della persona offesa per la propria incolumità), per la decisiva circostanza che tali dichiarazioni avevano 'ricevuto pieno riscontro attraverso le intercettazioni agli atti (meglio indicate, per esteso, ai fgg. 99 e seguenti della sentenza di primo grado, siccome più brevemente richiamate ai fgg. 31-34 della sentenza impugnata), nelle quali era [OSCURATO:PERSONA] a dare atto, dialogando con [OSCURATO:PERSONA] qR Antonio, dell'ayvenuta riunione del 22 giugno con [OSCURATO:PERSONA] .e l'imputato (inteso "l'ingegnere"), non negata, nel suo effettivo verificarsi, neanche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], gestore dell'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del quale si era verificato l'incontro. 1.3. Sulla base delle dichiarazioni della vittima, unite alle convergenti risultanze delle intercettazioni, la ricostruzione logico-ricostruttiva offerta dai giudici di merito in punto di responsabilità, rimane priva di vizi rilevabili in questa sede ed essa dà contezza della circostanza che, in quella riunione del 22 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] era stato minacciato dal ricorrente ed aveva aderito, per timore, all'imposizione mafiosa, stipulando, nel successivo mese di agosto del 2012, un contratto di comodato d'uso in favore di [OSCURATO:PERSONA] inerente ai trasporti relativi al parco eolico di Cutro. 1.4. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, la Corte di appello si è fatta carico di superare le doglianze difensive contenute negli atti di appello, prendendole in specifica considerazione, con il che dimostrando di non essersi adagiata sulla statuizione di primo grado. E' stata esaminata, come si accennava, l'evoluzione delle dichiarazioni della persona offesa - che in un primo momento aveva negato di aver subito minacce anche patendo l'accusa di favoreggiamento personale verso il ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA], poi archiviata - fino alle affermazioni in danno dell'imputato confermate dalle intercettazioni e per questo dimostratesi veritiere. E' stato, inoltre, analizzato, nel merito, il contenuto delle intercettazioni che i ricorsi sostengono essere a favore delle ragioni difensive (in particolare il dialogo dell'Il giugno 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), in realtà dimostrativo solo del fatto che la persona offesa, forte di un accordo contrattuale con la multinazionale Vestas, tentava di schermarsi rispetto alle pretese di far subentrare [OSCURATO:PERSONA] come subappaltatore ufficiale, senza ancora prendere in considerazione l'ipotesi, successiva alla riunione con il [OSCURATO:PERSONA], di adoperare lo stratagemma del comodato d'uso dei mezzi di trasporto, infine realizzatosi nell'agosto del 2012. E' noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Si è anche affrontato e superato il tema, ancora ribadito dal ricorrente, della rilevanza delle pronunce assolutorie per i capi di imputazione 6 e 7, avendo la fi Corte spiegato, ai fgg. 26, 27, 32 e 33 della sentenza impugnata, che tali vicende non interferivano con quelle di cui al capo 8 per le quali oggi ancora si discute. Infatti, il capo 6 era relativo a presunte imposizioni in favore di altro imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali non era stata provata l'effettiva ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fgg. 92 e 93 della sentenza di primo grado). Il capo 7, invece, ineriva al primo tentativo, non andato a buon fine, di estromettere del tutto il [OSCURATO:PERSONA] dai trasporti relativi al parco eolico, circostanza che, per le ragioni ben esplicitate dalle sentenze di merito con riferimento ai precedenti accordi tra la persona offesa e la società Vestas, non era stato possibile attuare, l'imputato ed i correi ripiegando (ed è la vicenda di cui al capo 8) sulla costrizione affinché la vittima stipulasse, pur senza essere del tutto estromessa, il comodato d'uso in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Infine, la Corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto sul tema dei rapporti tra il reato di estorsione e quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis cod.pen., entrambi contestati al capo 8 della imputazione. Ed è qui il caso di ribadire che i due reati possono concorrere tra loro. In questo senso e rispetto alle argomentazioni difensive, deve evidenziarsi un decisivo passaggio motivazionale - che esprime principi giuridici in questa sede condivisi - contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, fgg. 27 e 28: «Le illecite forme di esercizio della concorrenza incriminate dalla richiamata disposizione minacciano di rimuovere le precondizioni necessarie all'esplicarsi della stessa libertà di funzionamento del mercato, incidendo al contempo sulla libertà delle persone di autodeterminarsi nello svolgimento delle attività produttive. E dunque il libero svolgimento delle iniziative economiche ad essere tutelato, attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa delle persone, non più solo sulle cose, come nella condotta contemplata dalla contigua previsione dell'art. 513 cod. pen., che di contro richiede, in alternativa all'uso della violenza, il ricorso a mezzi fraudolenti con il fine di cagionare, in entrambi i casi, l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'attività industriale o commerciale. L'idoneità a recare un pregiudizio all'impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, connota la fattispecie dell'art. 513-bis nella sua materialità, poiché costituisce un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situazione di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l'ordine giuridico del mercato. Sotto altro profilo, infine, gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di glecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)». Nello stesso senso è la più recente decisione di Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Rv. 283758. Ne consegue, sotto il profilo giuridico, che le condotte del ricorrente, come descritte nella sentenza impugnata, hanno integrato entrambi i reati contestati, così come correttamente statuito dai giudici di merito con conforme decisione. Tanto supera ed assorbe ogni diversa ed ulteriore argomentazione difensiva contenuta in entrambi i ricorsi. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. 2.1. E' generica l'eccezione di incompetenza territoriale contenuta all'interno dell'unico motivo di ricorso inerente anche al giudizio di responsabilità. Ad essa si fa solo breve cenno, senza tenere in alcun conto quanto la Corte di appello ha sottolineato ai fgg. 17-19 della sentenza impugnata, laddove si è rilevato, senza alcuna smentita, la diversità delle vicende estorsive giudicate dal Tribunale di Catanzaro in separato troncone processuale rispetto a quelle odierne, invece cadute sotto la competenza del Tribunale di Crotone in ragione della ubicazione territoriale degli impianti eolici da costruire, nonché della diversità dei soggetti imputati davanti al Tribunale di Catanzaro rispetto a quelli giudicati dal Tribunale di Crotone, circostanze idonea ad escludere ogni connessione rilevante ai fini di interesse. 2.2. Quanto alle censure che ineriscono al giudizio di responsabilità, il ricorrente non si confronta con l'attenta ricostruzione operata ai fgg. 19-24 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, esaminando il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ne ha stabilito l'attendibilità tenuto conto dei riscontri provenienti dalle intercettazioni ed anche dalle dichiarazioni, sebbene in parte reticenti, del teste [OSCURATO:PERSONA], manager della multinazionale [OSCURATO:PERSONA], a proposito della effettuazione di trasporti della società [OSCURATO:PERSONA] riferibile all'imputato anche per il parco eolico di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per quello di Amaroni, non oggetto della imputazione. In particolare, essendo provata, attraverso intercettazioni, la condotta illecita direttamente compiuta dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel sollecitarlo a non frapporre ostacoli al trasporto da parte della società del ricorrente di componentistica relativa a parchi eolici, la persona offesa è stata ritenuta credibile nella parte in cui aveva precisato che, al di là degli aspetti formali (esistenza o meno di contratti tra la multinazionale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente e la sua società fossero interessati al trasporto anche inerente al parco di [OSCURATO:PERSONA] per cui vi è interesse oltre che al parco di Amaroni (vicenda, quest'ultima, oggetto di sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale di Catanzaro in separato processo). La ricostruzione operata dalla Corte di appello è priva di vizi logico-giuridici, ha esaminato e superato le argomentazioni difensive anche attraverso l'esame della documentazione prodotta dalla difesa e non ritenuta esaustiva per escludere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Le diverse argomentazioni difensive, oltre che generiche, rimangono, pertanto, relegate al merito del giudizio. Per quanto inerente all'incidentale giudizio sulla mafiosità del correo [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni difensive, oltre a non tenere conto di quanto descritto dalla Corte con riguardo alla specifica vicenda all'esame (con l'intercettazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunicava al ricorrente che aveva dovuto scomodare persone di alto lignaggio criminale per piegare la resistenza della persona offesa, cfr. fg. 22 della sentenza impugnata), dimenticano che l'azione illecita era stata compiuta dall'imputato in prima persona, secondo quanto emergente dai dialoghi con la vittima e dalle dichiarazioni di costei. Inoltre, la ricostruzione criminale della figura di [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, emerge da tutte le vicende trattate nel processo e relative agli altri capi di imputazione, non ultime quelle di cui al capo 8 di più direda rilevanza per la posizione degli altri ricorrenti, come è già stato evidenziato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e come ancora meglio si dirà esaminando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Neanche di questi dati oggettivi, tratti dalla sentenza impugnata, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] tiene conto. 2.3. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrenl:e, postulandone la riconducibilità alla fattispecie di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deduce, peraltro in termini del tuttb generici quanto all'esistenza di un preteso diritto dell'imputato tutelabile davanti ad un giudice, una presunta violazione di legge che non aveva formato oggetto dell'atto di appello e che è per questo inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., presupponendo la valutazione di elementi di fatto sottratti al sindacato del giudice di merito, deputato dall'ordinamento al loro esame. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Inoltre, il ricorrente deve essere condannato al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e liquidate come da dispositivo. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. In ordine alla questione della corretta individuazione del ricorrente, di cui al primo motivo, la Corte si è lungamente soffermata sul tema ai fgg. 39 e segg. della sentenza impugnata, con argomenti esenti da vizi logico-ricostruttivi e giuridici. La Corte ha dato conto di alcune circostanze oggettive, non scalfite dalle argomentazioni difensive, idonee a dimostrare che il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], in periodo coevo alle problematiche inerenti alla gestione dell'appalto dei trasporti relativi alla costruzione del parco eolico di Cutro, prendesse direttive dal ricorrente finalizzate a perpetrare l'imposizione mafiosa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei termini già esaminati in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], collegata a quella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], anch'egli, come il [OSCURATO:PERSONA], già condannato con sentenza irrevocabile per appartenenza alla omonima cosca di 'ndrangheta (procedimento cosiddetto Dinasty) sebbene in epoca pregressa rispetto ai fatti di causa e sottoposto a misura di prevenzione (fg. 48-49 della sentenza impugnata). In primo luogo, è stato messo in evidenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva contatti telefonici con tale [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a prendere appuntamenti con un soggetto, mai nominato per nome, la cui disponibilità agli incontri [OSCURATO:PERSONA] saggiava con il suo interlocutore (fg. 44 della sentenza impugnata). La figura del [OSCURATO:PERSONA] era emersa in altro procedimento penale (inteso [OSCURATO:PERSONA]) - del quale è stata acquisita la sentenza irrevocabile, a carico, tra gli altri, anche dell'odierno imputato - come soggetto in costante contatto con il ricorrente quale persona di sua fiducia che fungeva, oltre che da gestore di una attività commerciale riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] ma intestata al di lui coniuge, anche da intermediario degli incontri che questi doveva intrattenere con terze persone.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] entrava in contatto con una utenza.intestata a [OSCURATO:PERSONA], cognato deceduto del ricorrente ed in alcune conversazioni chiamava il suo interlocutore con il nomignolo Lù o Luni, pacificamente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] (inteso [OSCURATO:PERSONA]). Per di più, dopo alcuni dei contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si recava a [OSCURATO:PERSONA], luogo di domicilio dell'imputato o in luoghi a questi riferibili, agganciando le relative celle telefoniche e venendo tracciato dal GPS in luoghi identici a quelli individuati con riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, era stata acquisita agli atti la trascrizione di una conversazione telefonica (progressivo 26390 RIT 983/12) nella quale un soggetto, riconosciuto nella voce dal teste di polizia giudiziaria Patafi nella persona dell'imputato, aveva interloquito con [OSCURATO:PERSONA] (fratello deceduto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e cointeressato nella gestione della società [OSCURATO:PERSONA]) utilizzando l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] e venendo chiamato dal [OSCURATO:PERSONA] - a conforto logico della corretta identificazione effettuata dal teste Patafi - come "grande capo". Infine, in una delle visite a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] - progressivo 11796 - riferendogli di trovarsi in quel luogo e di avere parlato con "l'altro ingegnere" (il primo essendo stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni esplicitate a proposito della sua posizione processuale). La concatenazione logico-ricostruttiva di tali elementi, alcuni dei quali non adeguatamente messi a fuoco dal ricorrente, rende ragione della corretta identificazione dell'imputato come interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] in quella congerie di rapporti. Nel che, il superamento delle obiezioni difensive sul punto, anche in relazione al mancato espletamento di una perizia fonica, correttamente ritenuta superflua dalla Corte alla luce delle superiori e convergenti risultanze obbiettive di alta pregnanza logica, idonee anche a superare le considerazioni del consulente di parte che non aveva preso in esame le oggettività dei contatti tra gli interessati, i tracciati GPS, la riferibilità delle utenze ai soggetti di interesse, il contenuto dei dialoghi meglio descritta nel prosieguo. A proposito del rigetto della richiesta di perizia fonica, introdotta anche nei motivi di appello, deve ricordarsi, in punto di diritto, come sia pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, .6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). Si osservi, ancora, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). Ed infine, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). Peraltro, la sentenza impugnata ha opportunamente ricordato un arresto di legittimità, qui condiviso, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265). Quanto alla figura di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non tiene conto di tutta la ricostruzione della sentenza impugnata, la quale, al di là degli accertamenti rivenienti da altri procedimenti non ancora definiti, lo ha individuato come trait d'union delle varie vicende di natura illecita esaminate nel processo, come si è già osservato trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] al precedente paragrafo 2.2. 3.2. In ordine al tema della sussistenza dell'apporto concorsuale del ricorrente alla perpetrazione dei reati in danno di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del secondo motivo di ricorso, la Corte ha fornito, anche in questo caso (ai fgg. 46-48 della sentenza), una interpretazione priva di vizi logico-ricostruttivi del contenuto dei dialoghi intercettati, che il ricorrente vorrebbe ribaltare con considerazioni che devono ritenersi relegate al merito del giudizio, alla luce anche dei principi giurisprudenziali sul tema, già ricordati al paragrafo 1.4. delle presenti considerazioni in diritto. Nel richiamare quanto evidenziato a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve sottolinearsi che la Corte ha valorizzato una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 22846 del 24 giugno 2012), intervenuta due giorni dopo l'incontro con la vittima all'[OSCURATO:PERSONA]._In quel dialogo, l'[OSCURATO:PERSONA] - non a caso dal lungomare di Nicotera, luogo riferibile ai suoi incontri con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - comunicava a [OSCURATO:PERSONA] che "l'ingegnere di là" (intendendo riferirsi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per distinguerlo dall'altro "ingegnere" di Cutro, il [OSCURATO:PERSONA], geograficamente più vicino al luogo dell'appalto) «voleva che i trasporti del parco eolico Vestas fossero affidati ad [OSCURATO:PERSONA] e alla Molisana e che l'unica soluzione sarebbe stata quella di estrornettere [OSCURATO:PERSONA] a fare sì che la Molisana si facesse fare il contratto a nome suo» e che tale decisione era voluta da entrambi "gli ingegneri" (fgg. 46 e 47 della sentenza impugnata, che ha trasfuso alcune espressioni tratte dal testo della conversazione). Il tenore del dialogo scolpisce la condotta illecita del ricorrente, ponendola a fianco di quella del [OSCURATO:PERSONA] in quella delicata fase della trattativa estorsiva con [OSCURATO:PERSONA] (e non con la Vestas), platealmente connotatasi appena due giorni prima con l'intervento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nella riunione all'[OSCURATO:PERSONA] e sfociata nel successivo mese di agosto - ma solo dopo l'impossibilità burocratica di seguire la prima linea desiderata dai due referenti mafiosi che era quella di estromettere del tutto il [OSCURATO:PERSONA] dall'affare - con la stipula del ridetto contratto di comodato d'uso che mascherava un subappalto oneroso dei trasporti relativi al parco eolico di Cutro in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione operata dalla Corte rimane esente dalle critiche difensive anche in quanto perfettamente in linea con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che nella riunione del 22 giugno 2012 gli era stato comunicato da [OSCURATO:PERSONA] (in sintonia con quanto [OSCURATO:PERSONA] pretenderà due giorni dopo) che tutti i trasporti avrebbe dovuto farli [OSCURATO:PERSONA] (fg. 144 della sentenza di primo grado), pretesa che poi si era evoluta e modificata nel tempo nei termini detti, fino alla stipula del contratto di comodato. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva e rende infondato il secondo motivo di ricorso. 3.3. Il terzo motivo, inerente alla sussistenza delle aggravanti, è infondato in quanto, da una parte, veicola argomenti che non avevano formato oggetto dell'atto di appello, come anche la Corte territoriale ha sottolineato a fg. 49 della sentenza impugnata; dall'altro, non tiene conto del ruolo mafioso assegnato al ricorrente ed al [OSCURATO:PERSONA] lungo tutta la disamina della vic:enda effettuata in sentenza, estrinsecatasi nella spendita diretta o indiretta della autorità criminale tipica di esponenti di associazioni illecite in grado di interferire con la aggiudicazione di appalti pubblici dimostrando di controllare il territorio di riferimento. 3.4. Infine, la Corte di merito ha negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in virtù della gravità dei fatti e della personalità del ricorrente desunta dal suo ruolo nella vicenda e dai precedenti penali.La motivazione è esente da vizi rilevabili.in questa sede, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità, il ricorrente pretende una diversa rilettura degli elementi di fatto - da egli non contestati nella loro verificazione oggettiva - posti dalla Corte alla base della decisione di ritenerlo consapevole concorrente della estorsione perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 8, della quale si è ampiamente detto trattando le posizioni processuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ipotesi difensiva che il ricorrente non fosse a conoscenza di quanto stesse verificandosi ai danni della vittima, è stata superata dalla Corte rilevando che egli aveva messo a disposizione la struttura alberghiera da lui gestita per la riunione del 22 giugno 2012 in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] per renderlo edotto di tale riunione riservata, dunque presupponendosi un suo rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso ricorrente inteso, allo stesso modo dell'[OSCURATO:PERSONA], come "l'ingegnere", a dimostrazione di una padronanza di contesto che, secondo la Corte, andava di pari passo con il fatto che egli aveva organizzato la riunione, essendo presente in albergo, ricevendo gli ospiti costituiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti legati al mafioso, offrendo una sala apposita, chiudendo le porte della sala per non consentire l'accesso a terzi, essendo il beneficiario della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] alla vittima di ospitare presso quella struttura alberghiera i lavoratori della sua ditta e, dunque, interessato all'affare. La concatenazione logica di tali elementi dimostrativi supera le diverse obiezioni difensive, inevitabilmente confinate al merito del giudizio. Ad ulteriore prova della correttezza della tesi sostenuta dalla Corte territoriale, vi sono le emergenze contenute nella sentenza di primo grado - richiamata da quella impugnata e che con essa si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna - secondo cui il ricorrente aveva continuato, anche in epoca successiva a quella riunione, a coltivare il proprio interesse per la vicenda [OSCURATO:PERSONA], mantenendo i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (indicato come "compare". nei dialoghi) fino ad epoca coeva alla stipula del contratto di comodato, fungendo da intermediario per le convocazioni dello "ingegnere" [OSCURATO:PERSONA] allorquando poteva essere utile la sua presenza per discutere con [OSCURATO:PERSONA] (cfr. intercettazione del 2 settembre 2012 a fg. 135 della sentenza di primo grado) e, più in generale, venendo indicato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetto avente un ruolo nella vicenda (fg. 160 della sentenza di primo grado) 2. E' infondato anche il secondo motivo. Nella parte motivazionale della sentenza di primo grado, a proposito della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, si era fatto espresso riferimento al fatto che tale aggravante fosse da ritenersi sussistente sia in relazione al reato di estorsione che a quello di illecita concorrenza con violenza e minaccia (entrambi contenuti nella imputazione sub capo 8) e fosse riferibile a tutti i concorrenti (cfr. la disamina contenuta ai fgg. 42-46 della sentenza del Tribunale e l'indicazione, contenuta a fg. 153, in ordine alla natura oggettiva dell'aggravante ed al fatto che, per questo, essa fosse da addebitare a tutti i correi). Ne consegue che, allorquando il Tribunale, nel determinare la pena per i singoli imputati (a fg. 168 della sentenza di primo grado), aveva escluso tale aggravante, siffatta statuizione non poteva che intendersi riferita solo all'aumento della sanzione, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte di appello con giudizio esente da vizi logici; peraltro e contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, nulla aveva in proposito dedotto il ricorrente con l'atto di appello. Per il che, deve escludersi che il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia possa ritenersi prescritto, con tutte le conseguenze del caso, in forza della esclusione di tale aggravante "nel merito", che non vi è stata. Giova ricordare, in proposito, che, in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284349). 4.3. Il terzo motivo è infondato avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forza delle modalità della condotta del ricorrente, dimostratosi soggetto collegato a personaggi di alta caratura criminale. Si richiamano, in proposito, le regole giurisprudenziali evocate al paragrafo 3.4. delle presenti considerazioni in diritto, che rendono la decisione immune da vizi rilevabili in questa sede. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di