CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicamente corrette sia nell'escludere l'applicabilità alla specie dell'ari 131 bis cp facendo coerentemente leva sulle connotazioni della condotta quale fattore ritenuto ostativo alla causa di non punibilità in questione ( e ciò a tacere della abitualità ostativa resa evidente dalle quattro condanne per evasione comunque riportate dalla sentenza), sia con riguardo alla maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti dell'imputato nel fondare, coerentemente, la reiezione del motivo di appello sulla recidiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso il 19 maggio 202