CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 08424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27121/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] .IM. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 396, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 5 PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 902/2019 depositata il29/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2019-27121 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 29 maggio 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della prima e la tardività dell’impugnazione nei confronti della seconda avverso sentenza del Tribunale di Verbania. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 111 della Costituzione, degli articoli 110, 111 e 115 c.p.c., nonché degli articoli 1362, 1363 e 2907 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 111 della Costituzione degli articoli 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché degli articoli 1284, 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c. e dell’articolo 117 del testo unico bancario, in relazione all’articolo 360, numeri 3 e 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex articolo 360, comma primo, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. 4.1.1. ― Per l’intelligenza della vicenda, è sufficiente rammentare che [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai fini della rideterminazione del saldo di due conti correnti, nonché in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, intrattenuti con la banca, in ragione della nullità di alcune clausole, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito. Respinta la domanda con sentenza (parziale), essa è stata appellata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sul presupposto che fosse succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., collocata in liquidazione coatta amministrativa. L’appellata ha però dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che i rapporti in relazione ai quali [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito non erano ricompresi tra quelli ceduti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è a propria volta intervenuta dopo lo spirare del termine lungo per l’impugnazione, confermando che detti rapporti non rientravano tra quelli ceduti. La Corte d’appello, accogliendo siffatta prospettazione, ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’inammissibilità per tardività dell’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.1.2. ― Il primo motivo di censura della sentenza impugnata, dunque, mira a censurare la menzionata affermazione della Corte d’appello la quale ha escluso che i rapporti in discorso fossero stati oggetto di cessione dall’una all’altra banca. Esaminato in particolare il disposto dell’articolo 3 del decreto legge numero 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., convertito in legge numero 121 del 2017, nonché il contratto intercorso tra le due banche il 26 giugno 2017, la Corte territoriale è pervenuta alla detta conclusione a seguito di un’analisi sia del testo normativo che del contratto, ponendo in particolare l’accento sull’articolo 3.1.4 di quest’ultimo, con cui era stato stabilito che «restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato», taluni crediti, deteriorati, tra cui quelli nascenti dai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1.3. ― A fronte di ciò, la ricorrente per cassazione formula da pagina 12 a pagina 21 del ricorso un motivo che, soffermatosi sul richiamato testo normativo, propugna la tesi secondo cui il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. «menziona espressamente, tra le “[OSCURATO:PERSONA]”, quelle appunto derivanti dai contenziosi civili… escludendo dal perimetro della cessione… i soli contenziosi non ancora pendenti». 4.1.4. ― Ma, così facendo, la ricorrente non fa altro che prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito, il quale, a pagina 12, ha osservato che, alla luce dell’articolo 3.1.4. del contratto, il riferimento ai «contenziosi non ancora pendenti» doveva essere necessariamente inteso in collegamento con la previsione che escludeva dalla cessione, in ogni caso, i crediti deteriorati, quale quello in contestazione, sicché tale credito, in quanto deteriorato, era estraneo all’ambito della cessione indipendentemente dall’essere o meno oggetto di contenzioso in atto. Ciò detto, è agevole ricordare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legi ttimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125). Va da sé che, nel caso in esame, il motivo è inammissibile, per l’ovvia considerazione che esso consiste nella pura e semplice contrapposizione della propria interpretazione della clausola contrattuale a quella seguita dal giudice di merito, senza peraltro che dal ricorso emerga una chiara spiegazione del significato da attribuirsi alla clausola che escludeva dalla successione i crediti deteriorati, tale da neutralizzare l’interpretazione seguita dalla decisione impugnata. 4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibil e, avendo ad oggetto doglianze sul merito dei rapporti bancari intrattenuti dalla ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rapporti dei quali la Corte d’appello non sia affatto occupata, per le ragioni già evidenziate. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sus sistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente