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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37578/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19443/2025 - Udienza del 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta - sez. misure di prevenzione- che ha confermato il decreto di primo grado di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso— che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte territoriale ha offerto una motivazione effettiva in ordine al giudizio di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, evidenziando, con argomentazioni specifiche ed univoche che il ricorrente pare ignorare, come la condanna riportata dal medesimo per i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente al ruolo di rilievo ed al diretto coinvolgimento personale dello stesso nella consorteria criminale facente capo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] - articolazione della più ampia organizzazione denominata "Stidda" - costituiscano elementi idonei a comprovare la perdurante pericolosità sociale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] altresì che la Corte di appello ha affrontato con pari accuratezza il tema dell'attualità della pericolosità sociale, aspetto cui il ricorso dedica un fugace accenno nella sua parte finale insistendo sulla buona condotta carceraria, senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno dato conto della neutralità di questo dato rispetto al profilo di pericolosità emerso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tré-m•ila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2025 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19443/2025 - Udienza del 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta - sez. misure di prevenzione- che ha confermato il decreto di primo grado di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Rilevato che l'unico motivo di ricorso— che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte territoriale ha offerto una motivazione effettiva in ordine al giudizio di pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, evidenziando, con argomentazioni specifiche ed univoche che il ricorrente pare ignorare, come la condanna riportata dal medesimo per i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente al ruolo di rilievo ed al diretto coinvolgimento personale dello stesso nella consorteria criminale facente capo alla cosca [OSCURATO:PERSONA] - articolazione della più ampia organizzazione denominata "Stidda" - costituiscano elementi idonei a comprovare la perdurante pericolosità sociale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] altresì che la Corte di appello ha affrontato con pari accuratezza il tema dell'attualità della pericolosità sociale, aspetto cui il ricorso dedica un fugace accenno nella sua parte finale insistendo sulla buona condotta carceraria, senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno dato conto della neutralità di questo dato rispetto al profilo di pericolosità emerso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tré-m•ila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il consigli
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